Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31209 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1468-2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO VARALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 476/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 28 giugno 2017, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che la corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione inammissibile perchè proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso secondo il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, atto di citazione non seguito da iscrizione a ruolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;

– che non svolge difese il Ministero, chiedendo solo la partecipazione alla eventuale udienza;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo verte sulla violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, per avere la corte del merito nella specie dichiarato inammissibile l’impugnazione;

– che il motivo verte sulla violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, per avere la corte del merito nella specie dichiarato inammissibile l’impugnazione;

– che reputa il Collegio opportuno, al riguardo, rimettere la questione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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