Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31208 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31208 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 493-2016 proposto da:
SPORT MANAGEMENT SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERING 16, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO VOLPE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO GALANTINO;

– ricorrente contro
GRANATA AMBROGIO LEONARDO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA A. BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato
LUCA SEMPRONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
SONNINI;

Data pubblicazione: 29/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, del 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Ragioni della decisione
1. La Sport Management spa ha proposto ricorso per cassazione
per ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello
di L’Aquila che ha respinto il suo appello nei confronti della
decisione del Tribunale di Vasto, che aveva condannato la
società al pagamento in favore dell’intimato di una somma a
titolo di risarcimento dei danni per la mancata costituzione del
rapporto di lavoro ordinata dal giudice con provvedimento
cautelare.
2. Il lavoratore ha depositato controricorso, eccependo
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per
tardività della notifica in quanto effettuata oltre le ore 21.00
dell’ultimo giorno utile.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., il
presidente della sesta sezione civile ha fissato con decreto la
camera di consiglio dinanzi al collegio previsto dal par. 41.2
delle tabelle della Corte, indicando che è stata ravvisata
un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardività della
notifica. Il decreto è stato comunicato alle parti, che non hanno
depositato memorie.

Ric. 2016 n. 00493 sez. 56 – ud. 16-10-2017
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partecipata del 16/10/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO.

4. La sentenza della Corte d’appello è stata notificata alla società
ricorrente il 23 ottobre 2015. La richiesta di notifica del ricorso
per cassazione è stata effettuata con modalità telematiche dalla
società dopo le ore 21.00 di martedì 22 dicembre 2015, ultimo

5. Il problema che si pone è pertanto di stabilire se la notifica
telematica effettuata dopo le 21.00 del giorno di scadenza del
termine per proporre il ricorso sia o meno tempestiva.
6. Il legislatore ha disciplinato la materia delle notificazioni
telematiche in particolare con due recenti interventi integrativi
della disciplina delle notificazioni dettata dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, intitolata “Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”.
7. La prima integrazione è stata operata nel 2012, dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, per il
tramite dell’art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, ha aggiunto l’art. 3 bis alla legge 53/94.

8. Tale art. 3 bis disciplina oggi le modalità di “esecuzione” della

notifica telematica.
9. Il suo terzo comma si occupa del problema del
perfezionamento”

della notifica, stabilendo

quando una

notifica telematica deve intendersi perfezionata.
10.La previsione normativa, tenendo conto delle indicazioni della
Corte costituzionale (Corte cost., 477/2002), della riscrittura
dell’art. 149 c.p.c. operata dalla 1. 28 dicembre 2005, n. 263 e
delle successive precisazioni in sede nomofilattica (Cass., sez.

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giorno utile.

un., 9 dicembre 2015, n. 24822), distingue la posizione di chi
effettua la notifica e di chi la riceve.
11.1,a disposizione così recita: “La notifica si pe0.ziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accetta .ione
prevista dall’art. 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e per il

consegna prevista dall’art. 6, comma 2”, del medesimo d.p.r.
12. Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel
momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema,
generando la “ricevuta di accettazione”.
13.Mentre, per il destinatario si perfeziona nel momento in cui la
notifica gli viene consegnata nella casella p.e.c., e si genera la
“ricevuta di avvenuta consegna”.
14.La ratio di questa “scissione” del momento di perfezionamento
della notifica è costituita dal fatto che non devono ricadere sul
soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi
che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere.
Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli
ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione),
non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario
(attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento
diverso che rileva solo per il destinatario.
15.Altro e distinto problema è quello di stabilire i termini entro i
quali una notifica deve essere fatta e quindi, rimanendo
nell’ottica del soggetto notificante, entro i quali egli deve
‘richiedere’ la notifica.
16.Questo problema è stato oggetto di un diverso e successivo
intervento del legislatore, operato nel 2014.

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destina/mio, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta

17.Come si desume dagli atti della Camera dei deputati, in sede di
“tavolo permanente” che seguiva i lavori parlamentari, era stato
posto il problema di sapere se alle notifiche telematiche si
applicasse o meno il limite temporale fissato per le notifiche
tradizionali dall’art. 147 c.p.c., che così dispone: “Le notifica.zioni

18.Alcuni ritenevano che anche alle notifiche telematiche si
applicasse la regola fissata in tale norma. Altri ritenevano che
invece l’art. 147 non si applicasse alle notifiche telematiche e che
quindi queste potessero essere fatte anche tra le 21 e le 7 della
mattina dopo.
19.Sicuramente un accesso dell’ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7
comporta dei problemi per il diritto delle persone al riposo che
una notifica telematica, pervenendo e giacendo nella casella
p.e.c. del destinatario non comporta. Tuttavia, se la
delimitazione temporale dettata dall’art. 147 c.p.c. non si
applicasse alle notifiche telematiche, la notifica mediante p.e.c.
effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il
destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la
necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche
anche in orari da destinare al riposo.
20.La soluzione prescelta dal legislatore è stata quella formulata
nell’art. 45-bis, comma 2, lett. b), introdotto in sede di
conversione nella legge 11 agosto 2014, n. 114 del d.l. 24 giugno
2014, n. 90. Tale norma ha aggiunto l’art. 16 – septies al testo del
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella
legge 17 dicembre 2012, n. 2 2 1.
21.L’art. 16-septies è intitolato ‘Tempo delle notificazioni” e così
recita: “La diposkione dell’ad. 147 del codice di procedura civile si
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non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21″.

applica anche alle notificaioni eseguite con modalità telematiche. ,Quando è
eseguita dopo le 21, la notilica.zione si considera pe0.zionata alle ore 7 del
giorno successivo”.
22. È quindi prevalsa la linea che sosteneva l’applicabilità dei limiti
temporali fissati dalla norma del codice per le notificazioni

23.La previsione consta di due parti. La prima estende anche alle
notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 c.p.c. per
cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21.
La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la
notificazione è eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata”
alle 7 del giorno dopo.
24.11 legislatore pertanto 1) estende la delimitazioni di orario dettate
per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche
alle notificazioni telematiche (prima parte); 2) trasforma quello
che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in
un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque
eseguita, “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo.
25.Si interviene quindi sul concetto di perfezionamento della
notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le
7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino.
26.Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del
notificante da quella del destinatario della notifica.
27.Tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale
dettata dall’art. 3 bis, nel senso che se il notificante ha richiesto

la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la
notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo
che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della
richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il
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tradizionali anche alle notificazioni telematiche.

perfezionamento, per espressa previsione normativa, si
considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.
28.11 legislatore avrebbe potuto distinguere le posizioni del
notificante e del destinatario anche a questo fine, disponendo
che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo

29.La disposizione è chiara anche sotto questo profilo e l’interprete
non può introdurre un’aggiunta che ne modifichi il contenuto,
creando una norma nuova. La giurisdizione entrerebbe nel
campo riservato alla legislazione.
30. Questa interpretazione è stata condivisa dalla maggior parte dei
giudici di merito che si sono pronunciati e dalla Corte di
cassazione nei suoi due precedenti: Cass. sez. lav., 4 maggio
2016, n. 8886 e Cass., sez. terza, 21 settembre 2017, n. 21915.
31.Nel presente giudizio non sono stati offerti elementi, secondo
quanto previsto dall’art. 360-bi3, n. 1, per mutare la
“giurisprudenza” della Corte.
32.Le parti del giudizio non hanno sollecitato la rilevazione di
questioni di legittimità costituzionale, che la Corte, consapevole
che la questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano,
non ritiene di sollevare d’ufficio.
33.La soluzione adottata dal legislatore, volta a tutelare il diritto di
difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in
una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane
nella medesima condizione di chi notifica con metodo
tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è
soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione
legislativa viola il principio di uguaglianza per il tramite di una
pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni
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“solo per il destinatario della notifica”, ma non lo ha fatto.

difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi
limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di
notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al
legislatore.
34. Deve essere quindi fissato il seguente principio di diritto: “Ai
sensi dell’art. 16 septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modifica.zioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221„ qualora la notifica con
modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di
accettane, dopo le ore 21.00, si pelle.ziona alle ore 7.00 del giorno
successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per
cassazione la cui notificaione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta
di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del temine per
l’impugnwzione”.
35. Nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica
telematica reca un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di
scadenza del termine per l’impugnazione.
36•Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della
società soccombente, che dovrà anche versare l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le
spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.000,00 euro per
compensi professionali, oltre spese forfetarie in misura del 15%
ed accessori.

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Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma

1-bis del medesimo art. 13.

2017.
Stefwna. Sch*

Così deciso in Roma nella camera di co siglio del 16 ottob e

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