Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31208 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 28/11/2019), n.31208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20156-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Polibio 15,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO TRAVAGLIONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA-PADOVA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1616/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con la pronuncia depositata il 12/6/2018, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’impugnazione del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 3/8/2017, e per l’effetto ha riconosciuto non dovuta la protezione umanitaria a T.A., proveniente da Pristina (Kosovo).

Secondo la Corte del merito, non era credibile la narrazione dello straniero, che aveva dichiarato di essere stato oggetto di richieste pressanti da alcuni musulmani sunniti per andare a combattere in Siria; secondo la Corte veneta, non era credibile che i primi problemi coi reclutatori che intendevano arruolare la parte nell’Isis si fossero manifestati nel 2003, visto che risalgono al 2004 le radici dello Stato islamico, e il T. aveva cercato in sede giudiziale di far passare come un equivoco la chiara affermazione resa in tal senso avanti alla Commissione territoriale; dal verbale della Commissione territoriale non risultava alcun fatto raccontato in termini circostanziati; lo stesso Tribunale aveva concluso nel senso che non vi erano state minacce e che la parte non corresse alcun serio pericolo di reclutamento forzoso era dimostrato dal fatto che il T. era venuto in Italia una prima volta nel 2013 con visto turistico, per poi rientrare in Kosovo; nè poteva rilevare la prova del contratto di lavoro a tempo determinato in Italia, che non caratterizza la persona che chiede protezione rispetto al migrante economico.

Ricorre avverso detta pronuncia il T., facendo valere due motivi di ricorso. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme sostanziali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e alla Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007”.

La parte sostiene che il giudice è tenuto alla doverosa collaborazione per l’accertamento dei fatti rilevanti; che per contestare la narrazione dello straniero occorre far riferimento a fonti istituzionali internazionali e peraltro, dette fonti parlano di una fitta rete di appartenenti all’Isis che obbligano con la I forza i cittadini kosovari ad arruolarsi al fine di compiere reati.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente opera un generico riferimento alla doverosità della consultazione ufficiosa di fonti sul Paese di origine, che parlano di una fitta rete di appartenenti all’Isis che costringono con la forza i cittadini kosovari ad arruolarsi al fine di compiere attentati.

Ora, tali doglianze, peraltro articolate in modo del tutto generico, non colgono la vera ratio decidendi della pronuncia, nè si confrontano con gli specifici rilievi addotti dalla Corte d’appello per concludere per la non credibilità della narrazione del T..

Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme sostanziali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, all’art. 8 CEDU e all’art. 10 Cost., comma 3, in relazione alle condizioni del richiedente”; sostiene che la Corte d’appello ha omesso la valutazione comparativa tra la situazione nel Paese di origine, non considerando la pericolosità dell’Isis.

Anche il secondo mezzo è inammissibile.

Il ricorrente ha costruito il motivo dando per assodato di essere stato oggetto di minacce dagli appartenenti all’Isis al fine dell’arruolamento nelle fila di detto movimento, circostanza che la Corte d’appello ha motivatamente escluso; nel resto, la parte non ha neppure dedotto di avere fatto valere situazioni specifiche e diverse nel Paese di origine, di talchè il motivo deve ritenersi del tutto generico.

Conclusivamente, deve ritenersi inammissibile il ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In accordo con la pronuncia Sez. U. 23535/2019, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate per il presente giudizio di legittimità, in Euro 2100,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA