Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31207 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31207 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 491-2016 proposto da:
SPORT MANAGEMENT SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROLA, VIA BERING 16, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO VOLPE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO GALANTINO;

– ricorrente contro
REALE MARIA SPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato LUCA SEMPRONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE SONNINI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 1026/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, del il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/10/2017 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO.

1. La Sport Management spa ha proposto ricorso per cassazione
per ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello
di L’Aquila che ha respinto il suo appello nei confronti della
decisione del Tribunale di Vasto, che aveva condannato la
società al pagamento di una somma in favore dell’intimata, a
titolo di risarcimento dei danni per la mancata costituzione del
rapporto di lavoro ordinata dal giudice con provvedimento
cautelare.
2. La lavoratrice ha depositato controricorso, eccependo
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per
tardività della notifica in quanto effettuata oltre le ore 21.00
dell’ultimo giorno utile.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., il
presidente della sesta sezione civile ha fissato con decreto la
camera di consiglio dinanzi al collegio previsto dal par. 41.2
delle tabelle della Corte, indicando che è stata ravvisata
un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardività della
notifica. Il decreto è stato comunicato alle parti, che non hanno
depositato memorie.

Ric. 2016 n. 00491 sez. 56 – ud. 16-10-2017
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Ragioni della decisione

4. La sentenza della Corte d’appello è stata notificata alla società
ricorrente il 23 ottobre 2015. La richiesta di notifica del ricorso
per cassazione è stata effettuata con modalità telematiche dalla
società dopo le ore 21.00 di martedì 22 dicembre 2015, ultimo
giorno utile.

telematica effettuata dopo le 21.00 del giorno di scadenza del
termine per proporre il ricorso sia o meno tempestiva.
6. Il legislatore ha disciplinato la materia delle notificazioni
telematiche in particolare con due recenti interventi integrativi
della disciplina delle notificazioni dettata dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, intitolata “Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”.
7. La prima integrazione è stata operata nel 2012, dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, per il
tramite dell’art. 16 – quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, ha aggiunto l’art. 3 – bis alla legge 53/94.
8. Tale art. 3-bis disciplina oggi le modalità di “esecuzione” della
notifica telematica.
9. Il suo terzo comma si occupa del problema del
‘`perfezionamento” della notifica, stabilendo quando una
notifica telematica deve intendersi perfezionata.
10.La previsione normativa, tenendo conto delle indicazioni della
Corte costituzionale (Corte cost., 477/2002), della riscrittura
dell’art. 149 c.p.c. operata dalla 1. 28 dicembre 2005, n. 263 e
delle successive precisazioni in sede nomofilattica (Cass., sez.
un., 9 dicembre 2015, n. 24822), distingue la posizione di chi
effettua la notifica e di chi la riceve.
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5. Il problema che si pone è pertanto di stabilire se la notifica

11. La disposizione così recita: “La notifica si ped’e.ziona, per il soggetto

notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accetta ione
prevista dall’art. 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e per il
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna prevista dall’art. 6, collima 2”, del medesimo d.p.r.

momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema,
generando la “ricevuta di accettazione”.
13.Mentre, per il destinatario si perfeziona nel momento in cui la
notifica gli viene consegnata nella casella p.e.c., e si genera la
“ricevuta di avvenuta consegna”.
14.La ratio di questa “scissione” del momento di perfezionamento
della notifica è costituita dal fatto che non devono ricadere sul
soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi
che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere.
Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli
ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione),
non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario
(attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento
diverso che rileva solo per il destinatario.
15.Altro e distinto problema è quello di stabilire i termini entro i
quali una notifica deve essere fatta e quindi, rimanendo
nell’ottica del soggetto notificante, entro i quali egli deve
‘richiedere’ la notifica.
16.Questo problema è stato oggetto di un diverso e successivo
intervento del legislatore, operato nel 2014.
17.Come si desume dagli atti della Camera dei deputati, in sede di
“tavolo permanente” che seguiva i lavori parlamentari, era stato
posto il problema di sapere se alle notifiche telematiche si
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12. Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel

applicasse o meno il limite temporale fissato per le notifiche
tradizionali dall’art. 147 c.p.c., che così dispone: “Le notificnioni
non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.
18.Alcuni ritenevano che anche alle notifiche telematiche si
applicasse la regola fissata in tale norma. Altri ritenevano che

quindi queste potessero essere fatte anche tra le 21 e le 7 della
mattina dopo.
19. Sicuramente un accesso dell’ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7
comporta dei problemi per il diritto delle persone al riposo che
una notifica telematica, pervenendo e giacendo nella casella
p.e.c. del destinatario non comporta. Tuttavia, se la
delimitazione temporale dettata dall’art. 147 c.p.c. non si
applicasse alle notifiche telematiche, la notifica mediante p.e.c.
effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il
destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la
necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche
anche in orari da destinare al riposo.
20.La soluzione prescelta dal legislatore è stata quella formulata
nell’art. 45-bis, comma 2, lett. b), introdotto in sede di
conversione nella legge 11 agosto 2014, n. 114 del d.l. 24 giugno
2014, n. 90. Tale norma ha aggiunto l’art. 16 septies al testo del

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella
legge 17 dicembre 2012, n. 99 1.
21.L’art. 16 septies è intitolato “Tempo delle notificazioni” e così

recita: “La disposizione dell’ad. 147 del codice di procedura civile si
applica anche alle nogca.zioni eseguite con modalità telematiche. Quando è
eseguita dopo le 21, la notificaione si considera perfrzionata alle ore 7 del
giorno successivo”.
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invece l’art. 147 non si applicasse alle notifiche telematiche e che

22.È quindi prevalsa la linea che sosteneva l’applicabilità dei limiti
temporali fissati dalla norma del codice per le notificazioni
tradizionali anche alle notificazioni telematiche.
23.La previsione consta di due parti. I,a prima estende anche alle
notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 c.p.c. per

La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la
notificazione è eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata”
alle 7 del giorno dopo.
24.11 legislatore pertanto 1) estende la delimitazioni di orario dettate
per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche
alle notificazioni telematiche (prima parte); 2) trasforma quello
che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in
un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque
eseguita, “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo.
25.Si interviene quindi sul concetto di perfezionamento della
notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le
7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino.
26.Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del
notificante da quella del destinatario della notifica.
27.Tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale
dettata dall’art. 3-bis, nel senso che se il notificante ha richiesto
la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la
notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo
che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della
richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il
perfezionamento, per espressa previsione normativa, si
considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.

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cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21.

28.11 legislatore avrebbe potuto distinguere le posizioni del
notificante e del destinatario anche a questo fine, disponendo
che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo
“solo per il destinatario della notifica”, ma non lo ha fatto.
29.La disposizione è chiara anche sotto questo profilo e l’interprete

creando una norma nuova. La giurisdizione entrerebbe nel
campo riservato alla legislazione.
30. Questa interpretazione è stata condivisa dalla maggior parte dei
giudici di merito che si sono pronunciati e dalla Corte di
cassazione nei suoi due precedenti: Cass. sez. lav., 4 maggio
2016, n. 8886 e Cass., sez. terza, 21 settembre 2017, n. 21915.
31.Nel presente giudizio non sono stati offerti elementi, secondo
quanto previsto dall’art. 360-bis, n. 1, per mutare la
“giurisprudenza” della Corte.
32.Le parti del giudizio non hanno sollecitato la rilevazione di
questioni di legittimità costituzionale, che la Corte, consapevole
che la questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano,
non ritiene di sollevare d’ufficio.
33.La soluzione adottata dal legislatore, volta a tutelare il diritto di
difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in
una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane
nella medesima condizione di chi notifica con metodo
tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è
soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione
legislativa viola il principio di uguaglianza per il tramite di una
pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni
difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi
limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di
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non può introdurre un’aggiunta che ne modifichi il contenuto,

notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al
legislatore.
34. Deve essere quindi fissato il seguente principio di diritto: “Ai
sensi dell’art. /6-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modifica.zioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con

accetta.zione, dopo le ore 21.00, si peeziona alle ore 7.00 del giorno
successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per
cassazione la cui notificnione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta
di accettaione dopo le ore 21.00 del giorno di scadena del termine per
l’impugna.7,ione”.
35.Nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica
telematica reca un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di
scadenza del termine per l’impugnazione.
36.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della
società soccombente, che dovrà anche versare l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere alla controricorrente
le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.000,00 euro
per compensi professionali, oltre spese forfetarie in misura del
15% ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Ric. 2016 n. 00491 sez. 56 – ud. 16-10-2017
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modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di

unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di con iglio del 16 ottobr

2017.

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