Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31206 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19665-2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 539/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 6/3/2018, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da M.T. avverso la reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, per avere la parte, a fronte della notifica dell’ordinanza del Tribunale del 26/7/2017, proposto appello con citazione anzichè con ricorso, iscritto a ruolo e depositato il 26/9/2017, oltre i trenta giorni dalla notifica.

Ricorre M.T. con ricorso affidato ad unico mezzo.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è fondato.

Come di recente ribadito nella pronuncia 29506/2018, in adesione all’orientamento delle Sezioni unite 28575/2018, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overruling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Da ciò consegue che deve ritenersi tempestivo l’appello, proposto dal T. con citazione notificata tempestivamente.

Ne consegue la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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