Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31205 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18254-2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI 7, presso

lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINO BESCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1755/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 28/11/2017, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal Ministero dell’Interno ed ha compensato le spese, a ragione della natura processuale della controversia.

Ricorre J.M., con unico motivo, dolendosi della compensazione delle spese di lite.

Il Ministero è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è fondato.

Va premesso che si applica alla controversia in oggetto l’art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, e che la Corte Cost. con la pronuncia 77/2018 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ora, di certo la “natura processuale” della pronuncia, a ragione della ritenuta tardività nella proposizione dell’impugnazione, come considerata dalla Corte d’appello (anche se in base all’orientamento successivamente abbandonato dalla pronuncia delle Sez. un. 28575/2018, ma sul punto non è stato avanzato ricorso dal Ministero) non rientra nè nella tipizzazione dei casi di cui all’art. 92 c.p.c., nè nell’area delle altre gravi ed eccezionali ragioni, costituendo una specifica e del tutto propria ragione di definizione del giudizio.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero alle spese del giudizio di merito, nell’importo di Euro 2300,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero alle spese del giudizio d’appello, liquidate in Euro 2200,00, oltre Euro 100, 00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Condanna il Ministero alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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