Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31205 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24777-2017 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO SINISCALCHI;

– ricorrente –

contro

IFIR ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 531/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.C. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 17 ottobre 2017 contro IFIR – Istituti Finanziari Riuniti s.p.a. avverso la sentenza n. 531 del 2017, depositata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.3.2017.

2. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità per tardività dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e la proposta sono stati comunicati alla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni cui perviene il relatore nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

2. Nel caso di specie, è stata impugnata una sentenza in materia di opposizione agli atti esecutivi, espressamente qualificata in tal senso nella intestazione e nel corpo del provvedimento impugnato, laddove si chiarisce, a pag. 2, che essa ha ad oggetto il controllo della regolarità formale del precetto del quale si chiede l’annullamento (e questo è quanto rileva ai fini della necessaria verifica della tempestività del ricorso in cassazione).

Trattandosi di una opposizione esecutiva, ad essa non è applicabile la sospensione feriale dei termini per impugnare, neppure dinanzi alla Corte di cassazione.

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica infatti ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui al cod. cit., art. 548, ed anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti decisori, aventi valore di sentenza, resi nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare (da ultimo, Cass. n. 21568 del 2017).

Poichè la sentenza è stata depositata il 17.3.20171. e il ricorso è stato notificato il 17 ottobre, la notifica è intervenuta oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine c.d. lungo per impugnare, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non assoggettabile a sospensione feriale.

Il ricorso pertanto è inammissibile in quanto tardivo. Ciò esime dal doverne esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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