Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31204 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18105-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMINE VERDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 21/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 21/4/2018, il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso di B.A., inteso ad ottenere il riconoscimento delle domande di protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto la narrazione del ricorrente(di provenienza del sud del Ghana, che aveva riferito di essere stato prima studente e poi calciatore semi professionista dal 2014 al 2015, di avere una compagna ed una figlia che vivono in casa coi suoceri, di avere abbandonato il Ghana a seguito di una grave inondazione, a ragione della quale, per l’esplosione di un distributore di benzina presso cui si erano rifugiati, erano morti i genitori ed il fratello, di essersi trovato in gravi difficoltà economiche, di avere chiesto al proprio coach di trasferirlo in una squadra in Nigeria, ma di avere deciso di trasferirsi in Libia perchè gli altri giocatori erano troppo giovani, di essere stato in Libia segregato dagli Asma Boys fino a quando non era riuscito ad imbarcarsi per l’Italia) inidonea a configurare alcuna delle situazioni legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato; ha escluso la protezione sussidiaria, non configurandosi alcuna ipotesi di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), e in ogni caso, il racconto era vago ed inverosimile; ha escluso la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14, lett. c), stante le fonti internazionali sulla situazione del Ghana; ha negato il permesso di soggiorno umanitario, in carenza di situazione di vulnerabilità e dato atto che il ricorrente non aveva neppure provato la sua integrazione in Italia (vedi contratto di lavoro come badante, attività asseritamente svolta in Italia, dato che il contratto reca data futura e prevede durata di soli cinque mesi).

Ricorre con unico mezzo il B..

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la mancata cooperazione officiosa da parte del Giudice del merito, che l’inverosimiglianza del racconto non può essere motivo di esclusione della protezione sussidiaria, che il Tribunale non ha dato contezza delle fonti consultate e che le indagini sulle condizioni del Ghana sono state superficiali e generiche.

Ora, a fronte degli argomenti specificamente addotti dal Tribunale, il ricorrente del tutto genericamente si duole della mancata cooperazione officiosa, nè contesta specificamente i fatti riportati e posti a base del ritenuto carattere democratico e stabile del Ghana (il Tribunale non ha indicato le fonti, ma ha specificato fatti che la parte non ha contestato), nè si confronta con gli specifici rilievi relativi alla mancanza nel caso di una situazione di violenza diffusa e non controllata o non controllabile dalle autorità statuali.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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