Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31204 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21778-2017 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVELLINO 19,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PIETRANTUONO, rappresentata

e difesa dagli avvocati ANTONIO MENNITO, CATERINA COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

M.C., B.P., M.M., COMUNE DI SAN

LORENZELLO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 757/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Azienda Sanitaria Locale di Benevento propone due motivi di ricorso per cassazione nei confronti di M.C., B.P. e M.M., avverso la sentenza n. 757/2017 depositata il 20 febbraio 2017 dalla Corte d’Appello di Napoli, che la ricorrente indica esserle stata notificata il 23 giugno 2017. La predetta sentenza rigettava l’appello proposto dalla ASL tenendo ferma la condanna nei suoi confronti al risarcimento dei danni patiti dalla minore M.M. per essere stata aggredita da alcuni cani randagi.

Il ricorso è stato notificato il 31 agosto 2017.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente non ha depositato memoria.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto ritenuto improcedibile per omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

Il Collegio, previa discussione in camera di consiglio, ha condiviso la proposta del relatore.

L’art. 369 c.p.c. prevede, tra l’altro, che insieme al ricorso debbano essere depositati in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, alcuni documenti a pena di improcedibilità, tra i quali la copia autentica del provvedimento impugnato (e, nel caso in cui questo sia stato notificato, anche la relata di notifica di esso).

Nel caso di specie, come accuratamente verificato anche a cura della cancelleria, è in atti una copia della sentenza impugnata, ma non è presente, neppure nel fascicolo d’ufficio, la copia notificata della sentenza, il che, oltre a non rispettare l’onere di deposito sopra indicato, rende impossibile la verifica della tempestività della notifica del ricorso nel termine breve decorrente in caso di notifica del provvedimento impugnato (nè il ricorso risulta essere stato notificato entro sessanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, nel qual caso sarebbe comunque tempestivo, a prescindere dal deposito della copia notificata della sentenza).

L’improcedibilità del ricorso esime dal dover esaminare, e finanche dal dover riportare, i motivi di ricorso, che appaiono comunque assolutamente generici e privi di una critica specifica, sotto il profilo della violazione di legge, della decisione impugnata.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della controparte.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA