Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31203 del 29/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, (ud. 14/07/2017, dep.29/12/2017),  n. 31203

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 7 febbraio 2010 il Tribunale di Udine rigettava le domande proposte da Azimut Triveneto SIM s.p.a., poi incorporata da Azimut Consulenza SIM s.p.a., e da Azimut SGR s.p.a. nei confronti di Copernico SIM s.p.a.. Le attrici avevano richiesto di accertare il compimento, da parte della convenuta, di atti di concorrenza sleale in loro danno, nonchè di inibire alla medesima Copernico la prosecuzione dei comportamenti illeciti denunciati e di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in Lire 11.400.000.000.

2. – La sentenza era impugnata delle attrici in primo grado; anche Copernico spiegava gravame, con specifico riguardo alla statuizione di compensazione delle spese di lite.

Entrambe le impugnazioni erano respinte dalla Corte di appello di Trieste con sentenza pubblicata il 25 maggio 2013.

3. – Hanno proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia Azimut Consulenza SIM e Azimut Capital Management SGR (incorporante Azimut SGR), le quali hanno affidato l’impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso Copernico. Hanno depositato memoria sia Azimut Capital Management SGR, la quale ha affermato di essere nel frattempo succeduta nella posizione dell’altra ricorrente, Azimut Consulenza SIM, sia la controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo sono denunciati la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c., comma 1, nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio addotti dalle ricorrenti e dibattuti tra le parti. Ciò che le società Azimut assumono è l’intrinseca illiceità della manovra anticoncorrenziale e il dato della raggiunta dimostrazione di essa. Richiamando principi affermati da questa Corte, le ricorrenti rilevano come nel loro complesso i comportamenti posti in atto si rilevassero contrari alla regolare competizione economica, sicchè avrebbero dovuto essere sanzionati in base agli elementi di giudizio acquisiti: sul punto è lamentato, tra l’altro, che il giudice distrettuale abbia impropriamente scomposto le condotte portate al suo esame, omettendo di apprezzarle nella loro globalità e mancando di considerare che la volontà consapevole di danneggiare un determinato concorrente oltre i confini della fisiologica dinamica commerciale può e deve evincersi da una pluralità di elementi, come la dimensione, i tempi e gli effetti delle condotte poste in essere e i metodi decettivi o denigratori concretamente adottati. Oltre a richiamare quanto prescritto nel codice di autodisciplina emanato da Assoreti (associazione nazionale delle società di collocamento dei prodotti finanziari), le ricorrenti deducono che la sentenza non aveva fatto buon governo delle norme che disciplinano la prova presuntiva e aveva trascurato di considerare circostanze decisive, come l’uso di insider per preparare lo storno, l’induzione nei confronti della clientela Azimut a richiedere la cancellazione dei suoi riferimenti personali e il “mancato aggiornamento degli elenchi telefonici ai fini di agganciamento”.

1.1. – Il secondo motivo verte sul tema della responsabilità concorrenziale dell’imprenditore per i comportamenti di coloro che agiscono nel suo interesse: lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2598,2698 e 27267 c.c. e art. 2729 c.c., comma 1, nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 2. Sottolineano le istanti che gli operatori economici rispondono sul piano risarcitorio del fatto dei terzi dalla cui condotta traggano vantaggio a spese dell’imprenditore concorrente. In presenza, dunque, di comportamenti di cui Copernico SIM si era giovata, spettava a quest’ultima l’onere di dimostrare di essere restata estranea agli illeciti contestati.

1.2. – I due motivi non hanno fondamento.

La Corte di appello ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure osservando come, con riferimento al prospettato illecito concorrenziale costituito dallo storno degli agenti già in forza presso le ricorrenti, il tema del contendere era segnato non dalla semplice natura concorrenziale dell’iniziativa assunta da Copernico (concretatasi nell’assunzione di ex agenti di Azimut), ma dall’esistenza, in concreto, della scorrettezza dei mezzi utilizzati dalla società controricorrente e dalla possibilità di riferire alla stessa un animus nocendi. Con riferimento a tali profili della controversia il giudice distrettuale ha evidenziato che le appellanti non avevano assolto al loro onere probatorio e che, anzi, nulla era stato allegato in ordine alle modalità impiegate da Copernico per convincere gli agenti delle società Azimut ad avviare una collaborazione professionale con essa appellata. La stessa Corte triestina ha poi evidenziato che il passaggio di clienti dalle società appellanti a Copernico si spiegava col rapporto fiduciario che legava i clienti stessi agli agenti che, fuoriuscendo dalla rete dei collaboratori Azimut, avevano iniziato a prestare la loro attività professionale in favore dell’odierna controricorrente. Il giudice del gravame ha precisato, inoltre, che non era stato provato che i comportamenti dei singoli agenti potessero riferirsi all’appellata: infatti, le condotte oggetto di doglianza erano state poste in essere nel periodo in cui glì agenti facevano parte della rete di distribuzione di Azimut, onde tra questi ultimi e Copernico mancava alcun vincolo di preposizione, così come difettava, del resto, alcuna evidenza probatoria del fatto che gli agenti avessero agito per conto della società appellata o, comunque, in collegamento con quest’ultima.

Ora, l’accertata insussistenza dell’utilizzo, da parte di Copernico, di mezzi contrari alla correttezza professionale sfugge al sindacato di questa Corte, in quanto attiene al giudizio di fatto devoluto al giudice del merito.

E’ evidente, del resto, che il semplice transito degli agenti da un imprenditore all’altro non sia sufficiente a dar conto del denunciato illecito di storno.

Deve sottolinearsi, al riguardo, che la mancata individuazione, in concreto, di tali modalità scorrette è doppiamente ostativa alla configurazione della fattispecie concorrenziale di storno. Quest’ultima, infatti, si delinea, certo, in presenza del dato oggettivo dell’impiego di mezzi contrastanti con le regole del libero confronto competitivo nella sottrazione di collaboratori all’azienda del concorrente, ma le modalità dello storno rilevano anche quale indicatore dell’elemento soggettivo dell’illecito, e cioè della preordinazione della condotta posta in atto rispetto all’obiettivo della riduzione dell’efficienza di quella realtà imprenditoriale.

Come è stato chiarito da questa Corte, perchè lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l’animus nocendi, cioè l’intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente (Cass. 23 maggio 2008, n. 13424; Cass. 3 luglio 1996, n. 6079; in tema pure Cass. 22 luglio 2004, n. 13658).

D’altro canto, ciò che occorre, per integrare l’animus nocendi, è l’intenzione di danneggiare l’altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa (Cass. 25 luglio 1996, n. 6712; Cass. 3 agosto 1987, n. 6682; cfr. pure Cass. 20 giugno 1996, n. 5718, che ribadisce come ai fini della configurabilità del nominato storno non sia sufficiente la mera consapevolezza, nell’agente, dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altra impresa, essendo vieppiù necessaria l’intenzione di conseguire tale risultato).

L’accertata assenza di riscontri quanto all’utilizzo di metodi contrari alla correttezza professionale nel reclutamento di agenti che prestavano la loro collaborazione presso le ricorrenti preclude, dunque, in diritto, l’affermazione della sussistenza della denunciata condotta di storno. Nè vale, in contrario, predicare l’asserita contrarietà delle condotte tenute dalla controricorrente rispetto a quanto prescritto nel codice di autodisciplina e in una circolare della Assoreti in ordine al passaggio dei promotori da una all’altra associata. A prescindere dal fatto che la questione posta investe accertamenti di fatto che sfuggono al sindacato della Corte, le istanti non chiariscono se e come tale tema fosse stato sottoposto al giudice del gravame, limitandosi esse a richiamare i documenti (da loro prodotti) pertinenti alle suddette regolamentazioni: come è noto, ove, con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). Va inoltre considerato che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, egli, per il principio di autosufficienza, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass. 25 agosto 2006, n. 18506).

Nemmeno con riguardo alle ulteriori attività che le ricorrenti imputano a Copernico la sentenza si espone a censura. Richiamato quanto appena detto circa il difetto di autosufficienza delle deduzioni che investono questioni non trattate nella sentenza impugnata, può solo aggiungersi che le affermazioni, formulate dalla Corte di appello, quanto all’insussistenza di uno sviamento di clientela addebitabile alla controricorrente e al mancato riscontro del fatto che gli agenti in forza nelle società Azimut abbiano agito per conto o in collegamento con Copernico sono basate su altrettanti accertamenti di fatto, come tali insindacabili nel loro nucleo fattuale.

E’ da osservare, in linea di principio, che la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicchè non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto “rapporto di concorrenzialità”; nondimeno, l’illecito non è escluso se l’atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poichè, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, e, se il terzo sia un dipendente dell’imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest’ultimo ne risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. ancorchè l’atto non sia causalmente riconducibile all’esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di “occasionalità necessaria” per aver questi agito nell’ambito dell’incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all’insaputa del datore dì lavoro (Cass. 22 settembre 2015, n. 18691; in argomento pure: Cass. 6 giugno 2012, n. 9117Cass. 9 agosto 2007, n. 17459; Cass. 8 settembre 2003, n. 13071).

La Corte di appello, del tutto correttamente, non ha negato, in linea astratta e generale, che Copernico potesse rispondere dell’operato degli agenti della rete Azimut, ma ha conferito rilievo, da un lato, alla mancata prova del fatto che gli agenti stessi avessero agito per conto, o comunque in collegamento, con Copernico, e, dall’altro, all’accertata assenza di alcun vincolo di preposizione tra quest’ultima e i nominati soggetti. Per il che non può in questa sede farsi questione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, venendo semmai in questione, come si è osservato, l’attività di accertamento del fatto che è devoluta al giudice del merito.

Si impongono pochi, ulteriori rilievi.

Va ricordato, in particolare, che spetta, in via esclusiva, al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Nè, sul punto, può trovare ingresso il vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, la deduzione di una tale censura impone che la parte, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nella specie, le istanti si sono limitate a richiamare fatti o situazioni (l’uso di insider per preparare lo storno, l’induzione della clientela “a chiedere ad Azimut la cancellazione dei suoi riferimenti personali”, il mancato aggiornamento delle rubriche telefoniche: pag. 64 del ricorso) che non è chiarito come siano emersi processualmente e non è specificato se e in che modo siano stati oggetto di dibattito nella precorsa fase processuale di appello.

E’ evidente, poi, non possa dibattersi di difetti motivazionali: infatti, è oggi denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, senza che rilevi il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nella specie, il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali doveva escludersi l’illecito concorrenziale.

Quanto ai “numerosi episodi di boicottaggio, denigrazione e confusione” di cui si sarebbero resi protagonisti i futuri collaboratori di Copernico (pag. 67 del ricorso), mette conto comunque di evidenziare che le predette condotte andavano dimostrate e, come subito si dirà trattando del terzo motivo, la censura vertente sulla mancata ammissione dei capitoli di prova che avrebbero ad oggetto le richiamate circostanze non risulta essere ammissibile.

2. – Col terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 345 c.p.c., nonchè dell’art. 2704 c.c.. La censura investe la mancata acquisizione delle prove costituite e costituende offerte. Osservano queste ultime che nella propria citazione in appello avevano criticato la sentenza del Tribunale: nell’occasione avevano lamentato l’esclusione della rilevanza delle prove dedotte a proposito dei numerosissimi episodi di denigrazione, boicottaggio e confusione posti in essere dagli agenti dimissionari e ricordato come, entro i termini perentori assegnati, fossero stati offerti riscontri analitici di tutte le circostanze poste a fondamento delle domande. Con riferimento alle prove documentali di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, poi, le istanti ne rimarcano l’indispensabilità, sottolineando come la datazione di esse fosse certamente successiva alla definizione del giudizio di primo grado e come, inoltre, non fosse veritiero il rilievo, formulato dalla Corte di appello, secondo cui i detti documenti sarebbero stati diretti a provare fatti in precedenza non allegati.

2.1. – Il motivo non ha fondamento.

E’ da segnalare, in proposito, che la Corte di appello ha evidenziato che le appellanti non avevano formulato alcuna specifica censura essendosi limitate a reiterare le richieste istruttorie svolte in primo grado; ha inoltre sottolineato che, le odierne ricorrenti non avevano chiesto di provare l’impossibilità di produrre in primo grado i documenti di cui avevano richiesto l’acquisizione in appello, i quali, siccome diretti a provare fatti mai prima dedotti, non potevano ritenersi indispensabili ai fini della decisione.

Ciò posto, le articolate censure sono anzitutto carenti di autosufficienza, in quanto il motivo non riproduce il contenuto dei capitoli di prova e dei documenti richiamati, sicchè risulta precluso il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse: controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; con specifico riguardo alla prova testimoniale cfr. Cass. Sez. U, 22 dicembre 2011). Ai fini che qui interessano non può del resto ritenersi idoneo l’indiretto richiamo ad alcune delle circostanze su cui sarebbe stata incentrata la prova (pagg. 20 ss. del ricorso), giacchè tale modalità espositiva non consente di avere puntuale contezza del capitolato istruttorio.

In più, da parte delle ricorrenti non risulta chiarito, attraverso la trascrizione degli atti al fine rilevanti, se il profilo relativo alla mancata ammissione delle prove da parte del Tribunale fosse stato specificamente censurato: non è esauriente, a tal fine, la riproduzione di un breve stralcio dell’atto di appello in cui si fa riferimento all'”esclusione della rilevanza delle prove da noi dedotte” (pag. 73 del ricorso), dal momento che da tale passo – che non contiene doglianze, ma solo il riferimento alla ritenuta ininfluenza della prova – non è possibile trarre alcuna conclusione circa l’effettiva articolazione di un motivo di appello, munito della necessaria specificità, vertente sul punto che qui interessa.

Quanto, poi, ai documenti che secondo le ricorrenti avrebbero dovuto avere ingresso nel giudizio, giusta l’art. 345 c.p.c., comma 3, va osservato che la censura, oltre ad essere carente di autosufficienza per le ragioni sopra indicate (ignora, infatti, la Corte il preciso contenuto degli scritti di cui trattasi), non si misura efficacemente col rilievo, svolto dal giudice dell’impugnazione, secondo cui i documenti in parola erano diretti a provare fatti mai prima allegati (e quindi, va aggiunto, estranei al thema decidendum). Infatti, i nuovi mezzi di prova, eccezionalmente ammessi in grado di appello sono quelli che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, risultano idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata (Cass. Sez. U. 4 maggio 2017, n. 10790): non certo quelli che valgono a corroborare nuove deduzioni poste a fondamento della domanda. Ora, la mancata puntualizzazione del contenuto dei documenti, l’insufficiente richiamo alle difese svolte in precedenza dalle ricorrenti (pag. 77) e la conseguente impossibilità di predicare alcunchè in ordine alla dedotta inerenza dei documenti al novero dei fatti posti a fondamento delle domande svolte impediscono di ritenere errata l’affermazione della Corte di appello.

3. – In conclusione, il ricorso è respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè le ricorrenti versino l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA