Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31203 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16576-2018 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMEN GERARDA VETRONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2317/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 21/5/2018, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da D.Y. avverso la pronuncia del Tribunale, di diniego della protezione internazionale o in subordine umanitaria, rilevando la non credibilità della narrazione del ricorrente (che aveva riferito di essere scappato dal Paese di origine il 24/1/2012, perchè ricercato dalla Polizia, in quanto il padre, arrestato nel 2010, era accusato di reclutare ribelli per l’indipendenza del Casamance), attese le numerose contraddizioni ed incongruenze, ed il carattere vago e stereotipato della stessa; nel resto, la Corte di merito ha escluso la protezione sussidiaria, rilevando l’insussistenza di una situazione di conflitto interno e di violenza indiscriminata, avuto riguardo all’ultimo rapporto di Amnesty International (anno 2017/2018), altresì considerato che il conflitto tra l’esercito e le forze democratiche del Casamance si è attenuato perchè un leader dell’Mfdc ha proclamato il cessate il fuoco unilaterale ad aprile 2015, e visto anche il venir meno ai ribelli dell’appoggio del Presidente del Gambia Jammeh, costretto a lasciare il suo ruolo a gennaio 2017.

Infine, osserva la Corte d’appello, la situazione di violazione dei diritti umani e l’estrema povertà generalizzata non possono costituire motivo per concedere la protezione internazionale.

Ricorre avverso detta pronuncia D.; il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti, sotto l’intitolazione del tutto generica di “Motivi”, dei quali la parte non indica neppure a quali vizi ex art. 360 c.p.c. intenda riferirsi, il ricorrente richiama l’onere probatorio attenuato, contesta la valutazione di non credibilità del racconto della parte, ribadisce la sua giovane età e che quindi non poteva avere cognizione piena dei fatti; richiama pronuncia di merito; contesta la non pericolosità della zona di provenienza, come ritenuta dalla Corte del merito.

Il ricorso si presenta pertanto come un affastellato di doglianze genericamente esposte senza alcuna specifica indicazione di violazione di legge o di vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e finisce per il sostanziarsi nella mera frontale contestazione della valutazione di merito della Corte d’appello.

E, come affermato nelle pronunce 2790/2018 e 7009/2017, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Non essendosi costituito l’intimato, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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