Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31202 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 31202 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 18705/2012 proposto da:

c.u~o.l,

Politi Francesco, Politi Florise, Politi Tiziana, elettivamente domiciliati
in Roma, Via dei Gracchi n.278, presso lo studio dell’avvocato
Crastolla Guido Bruno, rappresentati e difesi dall’avvocato Mongelli
Piero, giusta procura a margine del ricorso;

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data pubblicazione: 29/12/2017

-ricorrenti contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legaele

Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’avvocato
Scognamiglio Renato, che la rappresenta e difende
all’avvocato

unitamente

Scognamiglio Claudio, giusta procura a margine del

controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore

Generale

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per
quanto di ragione;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Mongelli Piero che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Scognamiglio Claudio che si
riporta.

FATTI DI CAUSA
l.La Corte d’Appello di Lecce, riformando la pronuncia di primo
grado ha respinto la domanda

proposta da Florise, Tiziana e

Francesco Politi ed avente ad oggetto la condanna della banca Monte
dei Paschi di Siena alla restituzione delle somme investite per
l’acquisto di obbligazioni Cirio Holding Luxemburg s.a., nonché la

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

dichiarazione di nullità del contratto e la condanna al risarcimento
del danno per responsabilità extracontrattuale.
La Corte ha preliminarmente dichiarato la validità ed efficacia della

ritenendo il foglio che la conteneva spillato fisicamente alla copia del
ricorso notificato.
Nel merito ha ritenuto che l’accoglimento della domanda avente ad
oggetto la responsabilità precontrattuale della banca fosse viziata da
ultrapetizione in quanto tale specifica forma di responsabilità non
aveva formato oggetto delle conclusioni rassegnate in primo grado
dagli investitori. Peraltro la Corte ne ha escluso anche il fondamento
nel merito in quanto le violazioni addebitate alla banca avevano ad
oggetto obblighi di natura contrattuale.
E’ stata inoltre esclusa la responsabilità contrattuale dell’istituto
bancario per violazione degli obblighi informativi in quanto il contratto
conteneva

la descrizione dei

documento informativo dei

prodotti;

rischi

ad esso era allegato il

degli

investimenti e risultava

sottoscritta la scheda per l’individuazione del profilo del cliente dalla
quale poteva trarsi una discreta conoscenza delle dinamiche del
mercato. La situazione delle obbligazioni Cirio al momento della
stipulazione

del

contratto

quadro

e

dell’acquisto

non

destava

preoccupazioni essendo stata effettuata nel febbraio del 2001. In
quella data non si profilava il rischio di default. Solo nel 2003 la
Consob ha impugnato il bilancio Cirio.
E’stata respinta l’eccezione di nullità del contratto quadro perché
concluso in regime di grey market, dal momento che tale rilievo
incide

sulla

violazione

degli

obblighi
3

informativi

e

secondo

Corte di Casazione – copia non ufficiale

procura alle liti rilasciata dall’istituto bancario al suo difensore

l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità può dar
luogo soltanto a responsabilità precontrattuale e contrattuale.
E’ stata

esclusa infine la responsabilità extracontrattuale per le

2.Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
investitori. Ha resistito con controricorso il Monte dei Paschi di Siena.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorso era stato
avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 380 bis cod.
proc. civ. ma il Collegio ne ha disposto il rinvio in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1337 e
2043 cod. civ. nonché il vizio di motivazione per avere, la Corte
d’Appello,ritenuto

che

la

domanda

relativa

alla

responsabilità

extracontrattuale non potesse contenere l’accertamento svolto dal

,,

giudice di primo grado in ordine alla responsabilità contrattuale.
i

3.1. La censura proposta deve essere dichiarata inammissibile dal
momento che colpisce una sola delle rationes decidendi utilizzate
nella sentenza impugnata per escludere la sussistenza in capo
all’intermediario

della

fondatezza

motivo

del

responsabilità
relativo

alla

precontrattuale.
prima

ratio

L’astratta

risulta

priva

d’interesse.
4. Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e la
violazione degli artt. 1175, 1176 e 2236 cod. civ. in reazione agli artt.
21 e 23 del d.lgs n. 58 del 1998 nonché la violazione degli artt. 27,
28, 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 in ordine alla ritenuta
4

l

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ragioni poste a base dell’esclusione della responsabilità contrattuale.

(

/

insussistenza della violazione degli obblighi informativi ai fini del
riconoscimento della responsabilità contrattuale dell’intermediario.
particolare

sentenza

viene

impugnata

negoziazione

e

dall’intermediario

contestata
secondo

dell’altra
sia

del

la

l’affermazione
quale

copiosa
tutto

la

contenuta

lettura

dell’ordine

documentazione

idonea

ad

nella

esaurire

di

prodotta
l’obbligo

d’informazione su di esso gravante. Nel documento contrattuale non
vi

era

alcuna

precisa

indicazione

sulla

natura

dei

prodotti

(obbligazioni emesse su Stati Esteri da società estere) né era indicato
il codice identificativo del titolo né era contenuta alcuna indicazione
del soggetto emittente né dello stato estero di emissione.

Si

precisava solo che si trattava di un titolo Cirio 16/2/2004 6,25°/o e di
un acquisto fuori mercato Né poteva colmare il deficit informativo la
clausola di stile relativa alla completezza delle informazioni ricevute
contenute in contratto. L’investitore infine non era stato informato
dell’assenza del rating, sicuro indice di pericolo. In conclusione la
mancanza d’informazioni specifiche sulla natura e le caratteristiche
del prodotto, la sua provenienza ed il mercato di riferimento,
unitamente all’assenza di rating rendevano il quadro informativo del

i

l

-../

tutto inadeguato. Hanno aggiunto i ricorrenti che la banca non aveva
assolto all’onus probandi stabilito nell’art. 23 d.lgs n. 58 del 1998 in
ordine all’effettivo assolvimento dell’obbligo di fornire informazioni
adeguate, tenuto conto della natura non professionale degli investitori
e delle caratteristiche diverse dei precedenti investimenti. A tale
riguardo del tutto erronea è la conclusione della Corte d’Appello nella
parte in cui desume l’adeguatezza delle informazioni dalla discreta
conoscenza delle dinamiche di mercato da parte degli investitori
rivelata dalla scheda per l’individuazione del cliente. Tale scheda,
oltre ad essere riferibile a tutti e tre i clienti contiene alla voce
)

Corte di Casazione – copia non ufficiale

In

”precedenti

investimenti

solo

l’indicazione

“titoli

di

Stato

e

Obbligazioni” nonché “risparmio gestito e fondi” ed alla voce “letture
‘l

di pubblicazioni finanziarie” l’indicazione “abbastanza frequenti.

Infine viene denunciata al violazione degli artt. 27 e. 29 Reg. Consob
n. 11522 del 1998 nella parte in cui non viene riconosciuto il conflitto
d’interessi della

banca intermediaria derivante dal fatto che il

contratto di negoziazione di titoli Cirio è avvenuto nella fase del c.d.
“grey market” e che tra le creditrici della Cirio Holding vi era anche il
Monte dei Paschi di Siena.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
L’art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998, nella versione ratione temporis
applicabile, impone agli intermediari di”a) comportarsi con diligenza,

correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrita’
dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Gli
obblighi

normativamente

trasparenza

sono

imposti

finalizzati,

di

secondo

diligenza,
il

correttezza

paradigma

e

normativa

illustrato, a rendere gli investitori consapevoli degli acquisti di
prodotti finanziari mediante un corredo adeguato d’informazioni.
L’art. 28, par. secondo del Reg. Consob n. 11522 del 1998 precisa il
contenuto effettivo degli obblighi informativi stabilendo che: Gli

intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare
il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

La genericità della scheda è assoluta secondo i ricorrenti.

specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Il

quadro

si

completa

con

l’art.

29

che

stabilisce

obblighi

endonegoziali più intensi in caso di operazioni non adeguate, sia in

ordine alla necessità di un ordine scritto nel caso in cui l’investitore,
nonostante

l’avvertimento

specifico

della

non

adeguatezza

dell’investimento richiesto, voglia ugualmente procedere.
Dal quadro normativa e regolamentare degli obblighi informativi
(peraltro modulati diversamente a seconda che si tratti di singole
negoziazioni o di gestioni patrimoniali) emerge la peculiarità del
contenuto di

tali

obblighi

che devono

riguardare

non

solo le

indicazioni generali proprie di ciascuna categoria d’investimento o di
prodotto finanziario ( quale ad esempio le caratteristiche generali
delle azioni o delle obbligazioni), ma anche indici specifici legati
all’emittente, al mercato, al rating,segnalandone l’assenza in modo da
porre

l’investitore

nella

condizione

di

conoscere

il

rapporto

tendenziale tra rischiosità e redditività pur nell’aleatorietà delle
fluttuazioni di mercato.

/

L’adempimento degli obblighi informativi, così modulato non può,
pertanto ridursi alla lettura del testo negoziale pur iscrivendosi anche
la forma scritta ad substantiam del contratto quadro nel sistema di
protezione e garanzia dell’investitore delineato dal T.U. n. 58 del
1998. La forma scritta, così come nei contratti bancari svolge una
generale e preventiva funzione di trasparenza

e di stabilità delle

condizioni contrattuali contenute nel contratto quadro oltre che di
verifica delle stesse anche in sede giudiziale. Gli obblighi informativi
così come declinati dall’art. 21 del T.U.F. e dagli artt. 28 e 29 del
Reg. Consob sono volti, in concreto e sul piano dei singoli rapporti
7

Corte di Casazione – copia non ufficiale

ordine al contenuto delle informazioni da fornire all’investitore sia in

giuridici a ridurre l’asimmetria informativa, ritenuta ex lege una
caratteristica dei contratti

in oggetto.

L’adempimento di questi

obblighi richiede una condotta endonegoziale specifica che si articola
una

duplice

dell’investitore

attività:
e

della

la
sua

conoscenza
propensione

del

profilo

soggettivo

all’investimento

e

la

trasmissione delle informazioni sui prodotti e gli investimenti da
eseguire in modo specifico e puntuale.
La distinzione tra la funzione “informativa”, in senso lato, del testo
contrattuale scritto rispetto a quella effettivamente imposta agli
intermediari dal complesso normativa sopra delineato si riflette anche
sui diversi effetti del primo o del secondo degli obblighi descritti, in
quanto la mancanza di forma scritta determina la nullità del contratto
quadro

mentre

l’inadempimento

degli

obblighi

informativi

può

condurre al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale
o contrattuale dell’intermediario, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità (S.U. 27624 del 2007).
Per quanto riguarda il contenuto effettivo degli obblighi in questione
si richiama tra le altre la sentenza di questa Corte n. 1376 del 2016,
così massimata:
“In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di
diligenza,

di

evidenziazione

correttezza

e

trasparenza,

dell’inadeguatezza

di

informazione,

dell’operazione

che

si

va

di
a

compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n.
58 del1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del1998
(applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a
compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario,
consistente

nel segnalare

all’investitore,

in

relazione

alla

sua

accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni
di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale
~

Corte di Casazione – copia non ufficiale

in

segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la
natura e le caratteristiche peculiari del titolo,

con particolare

riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la
precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente

“rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il
connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di
informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd.
di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente
“default” dell’emittente”
Con specifico riferimento alle obbligazioni Cirio ed alla necessità che
la banca acquisisca le informazioni delle quali eventualmente non è in
possesso la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito:

“In

materia

di intermediazione finanziaria,

l’assolvimento

degli

obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di
titoli (nella specie obbligazioni “Cirio”), ex art. 21, comma l, lett. a) e
b), del d.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzati negli artt. 26 e
28 (come integrati dall’allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522
del 1998, impone all’intermediario sia di attivarsi per ottenere una
conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di
tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione
effettiva

della

rischiosità

(quali

la

solvibilità

dell’emittente,

il

contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori
istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato),
senza che si possa giustificare il deficit delle informazioni da lui
assunte sulla base della dimensione locale di esso e della non
partecipazione
un ‘informazione

diretta
sulle

alla

vendita

dei

titoli,

caratteristiche

del

prodotto

specifica.(Cass. 8619 del 2017
l)

sia

di

fornire

concreta

e

Corte di Casazione – copia non ufficiale

la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il

La Corte d’Appello ha del tutto omesso la verifica dell’adempimento
degli obblighi informativi specifici incombenti sull’intermediario, tanto
più

incisivi

provenienza

in

considerazione

dell’emittente,

della

della

natura

del

prodotto,

negoziazione fuori

dei

della

mercati

astratto riferendo genericamente dell’esistenza di un contratto scritto
e di una “copiosa documentazione” oltre che di un documento dei
rischi degli investimenti senza dare alcuna indicazione sul contenuto
di tali documenti, attribuendo un rilievo nettamente preminente alla
sottoscrizione del contratto e dell’ordine di negoziazione del prodotto
finanziario in oggetto.
Così operando la Corte d’Appello è incorsa anche nella violazione
dell’art. 23, ultimo comma, del T.U.F. non avendo considerato che a
fronte della contestazione puntuale relativa al mancato assolvimento
dell’obbligo

d’informare

specifiche del

il

cliente

prodotto finanziario,

in

ordine

alle

l’intermediario,

caratteristiche
in

virtù

del

peculiare regime probatorio previsto dalla norma, avrebbe dovuto
fornire la prova di avere adempiuto con la diligenza richiesta, essendo
del tutto inidonea a tal fine la sottoscrizione del testo negoziale.
Al riguardo deve essere segnalato che secondo l’orientamento della
prima sezione di questa Corte, persino la sottoscrizione di una
clausola contrattuale di avvenuta segnalazione dell’inadeguatezza
dell’operazione può non essere decisiva ai fini dell’assolvimento
dell’onus probandi a carico dell’intermediario quando l’investitore
abbia allegato l’omissione di specifiche informazioni. (Cass. 11578 del
2016). Nella specie, peraltro, non è neanche dedotta la sottoscrizione
di una clausola liberatoria.

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

regolamentati e dall’assenza di rating. Si è limitata ad un controllo

La censura relativa alla sussistenza del conflitto d’interessi è, invece,
inammissibile in quanto nuova non risultandone la formulazione nei
gradi di merito.
Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame dell’eccezione di

cd. grey market.

La censura è manifestamente infondata. La Corte

d’Appello ha correttamente ricondotto la censura in oggetto all’interno
delle contestazioni riguardanti la violazione degli obblighi informativi,
coerentemente

con

gli

orientamenti

della

giurisprudenza

di

‘(V

legittimità. Coseguentemente ne ha correttamente escluso l’incidenza
sulla validità del contratto quadro.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 83 cod. proc.
civ.

per non essere stata accolta l’eccezione di difetto di jus

postulandi, nonostante la procura alle liti in primo grado fosse stata
conferita

su

foglio

separato

privo

di

collegamento

con

l’atto

introduttivo di quel giudizio. La censura è inammissibile in quanto
mira a contrastare l’accertamento di fatto svolto dal giudice di
secondo grado sulla evidente riconducibilità della procura in oggetto
al ricorso proposto in primo grado.
In conclusione, sono da ritenere inammissibili il primo ed il quarto
motivo, da rigettare il terzo ed accogliere per quanto di ragione il
secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Corte

d’Appello

di

Lecce

perché

processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

11

provveda

anche

sulle

spese

Corte di Casazione – copia non ufficiale

nullità del contratto dovuto all’intervenuta negoziazione dei titoli nel

Dichiara inammissibile il primo e quarto motivo. Rigetta il terzo.
Accoglie per quanto di ragione il secondo e rinvia alla Corte d’Appello

– ‘— /

di Lecce anche per le spese processuali del giudizio di legittimità.

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2017

12

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