Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31202 del 29/12/2017
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31202 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: ACIERNO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 18705/2012 proposto da:
c.u~o.l,
Politi Francesco, Politi Florise, Politi Tiziana, elettivamente domiciliati
in Roma, Via dei Gracchi n.278, presso lo studio dell’avvocato
Crastolla Guido Bruno, rappresentati e difesi dall’avvocato Mongelli
Piero, giusta procura a margine del ricorso;
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Data pubblicazione: 29/12/2017
-ricorrenti contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legaele
Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’avvocato
Scognamiglio Renato, che la rappresenta e difende
all’avvocato
unitamente
Scognamiglio Claudio, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 272/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito
il
P.M.,
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per
quanto di ragione;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Mongelli Piero che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Scognamiglio Claudio che si
riporta.
FATTI DI CAUSA
l.La Corte d’Appello di Lecce, riformando la pronuncia di primo
grado ha respinto la domanda
proposta da Florise, Tiziana e
Francesco Politi ed avente ad oggetto la condanna della banca Monte
dei Paschi di Siena alla restituzione delle somme investite per
l’acquisto di obbligazioni Cirio Holding Luxemburg s.a., nonché la
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Corte di Casazione – copia non ufficiale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
dichiarazione di nullità del contratto e la condanna al risarcimento
del danno per responsabilità extracontrattuale.
La Corte ha preliminarmente dichiarato la validità ed efficacia della
ritenendo il foglio che la conteneva spillato fisicamente alla copia del
ricorso notificato.
Nel merito ha ritenuto che l’accoglimento della domanda avente ad
oggetto la responsabilità precontrattuale della banca fosse viziata da
ultrapetizione in quanto tale specifica forma di responsabilità non
aveva formato oggetto delle conclusioni rassegnate in primo grado
dagli investitori. Peraltro la Corte ne ha escluso anche il fondamento
nel merito in quanto le violazioni addebitate alla banca avevano ad
oggetto obblighi di natura contrattuale.
E’ stata inoltre esclusa la responsabilità contrattuale dell’istituto
bancario per violazione degli obblighi informativi in quanto il contratto
conteneva
la descrizione dei
documento informativo dei
prodotti;
rischi
ad esso era allegato il
degli
investimenti e risultava
sottoscritta la scheda per l’individuazione del profilo del cliente dalla
quale poteva trarsi una discreta conoscenza delle dinamiche del
mercato. La situazione delle obbligazioni Cirio al momento della
stipulazione
del
contratto
quadro
e
dell’acquisto
non
destava
preoccupazioni essendo stata effettuata nel febbraio del 2001. In
quella data non si profilava il rischio di default. Solo nel 2003 la
Consob ha impugnato il bilancio Cirio.
E’stata respinta l’eccezione di nullità del contratto quadro perché
concluso in regime di grey market, dal momento che tale rilievo
incide
sulla
violazione
degli
obblighi
3
informativi
e
secondo
Corte di Casazione – copia non ufficiale
procura alle liti rilasciata dall’istituto bancario al suo difensore
l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità può dar
luogo soltanto a responsabilità precontrattuale e contrattuale.
E’ stata
esclusa infine la responsabilità extracontrattuale per le
2.Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
investitori. Ha resistito con controricorso il Monte dei Paschi di Siena.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorso era stato
avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 380 bis cod.
proc. civ. ma il Collegio ne ha disposto il rinvio in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1337 e
2043 cod. civ. nonché il vizio di motivazione per avere, la Corte
d’Appello,ritenuto
che
la
domanda
relativa
alla
responsabilità
extracontrattuale non potesse contenere l’accertamento svolto dal
,,
giudice di primo grado in ordine alla responsabilità contrattuale.
i
3.1. La censura proposta deve essere dichiarata inammissibile dal
momento che colpisce una sola delle rationes decidendi utilizzate
nella sentenza impugnata per escludere la sussistenza in capo
all’intermediario
della
fondatezza
motivo
del
responsabilità
relativo
alla
precontrattuale.
prima
ratio
L’astratta
risulta
priva
d’interesse.
4. Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e la
violazione degli artt. 1175, 1176 e 2236 cod. civ. in reazione agli artt.
21 e 23 del d.lgs n. 58 del 1998 nonché la violazione degli artt. 27,
28, 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 in ordine alla ritenuta
4
l
Corte di Casazione – copia non ufficiale
ragioni poste a base dell’esclusione della responsabilità contrattuale.
(
/
insussistenza della violazione degli obblighi informativi ai fini del
riconoscimento della responsabilità contrattuale dell’intermediario.
particolare
sentenza
viene
impugnata
negoziazione
e
dall’intermediario
contestata
secondo
dell’altra
sia
del
la
l’affermazione
quale
copiosa
tutto
la
contenuta
lettura
dell’ordine
documentazione
idonea
ad
nella
esaurire
di
prodotta
l’obbligo
d’informazione su di esso gravante. Nel documento contrattuale non
vi
era
alcuna
precisa
indicazione
sulla
natura
dei
prodotti
(obbligazioni emesse su Stati Esteri da società estere) né era indicato
il codice identificativo del titolo né era contenuta alcuna indicazione
del soggetto emittente né dello stato estero di emissione.
Si
precisava solo che si trattava di un titolo Cirio 16/2/2004 6,25°/o e di
un acquisto fuori mercato Né poteva colmare il deficit informativo la
clausola di stile relativa alla completezza delle informazioni ricevute
contenute in contratto. L’investitore infine non era stato informato
dell’assenza del rating, sicuro indice di pericolo. In conclusione la
mancanza d’informazioni specifiche sulla natura e le caratteristiche
del prodotto, la sua provenienza ed il mercato di riferimento,
unitamente all’assenza di rating rendevano il quadro informativo del
i
l
-../
tutto inadeguato. Hanno aggiunto i ricorrenti che la banca non aveva
assolto all’onus probandi stabilito nell’art. 23 d.lgs n. 58 del 1998 in
ordine all’effettivo assolvimento dell’obbligo di fornire informazioni
adeguate, tenuto conto della natura non professionale degli investitori
e delle caratteristiche diverse dei precedenti investimenti. A tale
riguardo del tutto erronea è la conclusione della Corte d’Appello nella
parte in cui desume l’adeguatezza delle informazioni dalla discreta
conoscenza delle dinamiche di mercato da parte degli investitori
rivelata dalla scheda per l’individuazione del cliente. Tale scheda,
oltre ad essere riferibile a tutti e tre i clienti contiene alla voce
)
Corte di Casazione – copia non ufficiale
In
”precedenti
investimenti
solo
l’indicazione
“titoli
di
Stato
e
Obbligazioni” nonché “risparmio gestito e fondi” ed alla voce “letture
‘l
di pubblicazioni finanziarie” l’indicazione “abbastanza frequenti.
Infine viene denunciata al violazione degli artt. 27 e. 29 Reg. Consob
n. 11522 del 1998 nella parte in cui non viene riconosciuto il conflitto
d’interessi della
banca intermediaria derivante dal fatto che il
contratto di negoziazione di titoli Cirio è avvenuto nella fase del c.d.
“grey market” e che tra le creditrici della Cirio Holding vi era anche il
Monte dei Paschi di Siena.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
L’art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998, nella versione ratione temporis
applicabile, impone agli intermediari di”a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrita’
dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Gli
obblighi
normativamente
trasparenza
sono
imposti
finalizzati,
di
secondo
diligenza,
il
correttezza
paradigma
e
normativa
illustrato, a rendere gli investitori consapevoli degli acquisti di
prodotti finanziari mediante un corredo adeguato d’informazioni.
L’art. 28, par. secondo del Reg. Consob n. 11522 del 1998 precisa il
contenuto effettivo degli obblighi informativi stabilendo che: Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare
il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della
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Corte di Casazione – copia non ufficiale
La genericità della scheda è assoluta secondo i ricorrenti.
specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Il
quadro
si
completa
con
l’art.
29
che
stabilisce
obblighi
endonegoziali più intensi in caso di operazioni non adeguate, sia in
ordine alla necessità di un ordine scritto nel caso in cui l’investitore,
nonostante
l’avvertimento
specifico
della
non
adeguatezza
dell’investimento richiesto, voglia ugualmente procedere.
Dal quadro normativa e regolamentare degli obblighi informativi
(peraltro modulati diversamente a seconda che si tratti di singole
negoziazioni o di gestioni patrimoniali) emerge la peculiarità del
contenuto di
tali
obblighi
che devono
riguardare
non
solo le
indicazioni generali proprie di ciascuna categoria d’investimento o di
prodotto finanziario ( quale ad esempio le caratteristiche generali
delle azioni o delle obbligazioni), ma anche indici specifici legati
all’emittente, al mercato, al rating,segnalandone l’assenza in modo da
porre
l’investitore
nella
condizione
di
conoscere
il
rapporto
tendenziale tra rischiosità e redditività pur nell’aleatorietà delle
fluttuazioni di mercato.
/
L’adempimento degli obblighi informativi, così modulato non può,
pertanto ridursi alla lettura del testo negoziale pur iscrivendosi anche
la forma scritta ad substantiam del contratto quadro nel sistema di
protezione e garanzia dell’investitore delineato dal T.U. n. 58 del
1998. La forma scritta, così come nei contratti bancari svolge una
generale e preventiva funzione di trasparenza
e di stabilità delle
condizioni contrattuali contenute nel contratto quadro oltre che di
verifica delle stesse anche in sede giudiziale. Gli obblighi informativi
così come declinati dall’art. 21 del T.U.F. e dagli artt. 28 e 29 del
Reg. Consob sono volti, in concreto e sul piano dei singoli rapporti
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Corte di Casazione – copia non ufficiale
ordine al contenuto delle informazioni da fornire all’investitore sia in
giuridici a ridurre l’asimmetria informativa, ritenuta ex lege una
caratteristica dei contratti
in oggetto.
L’adempimento di questi
obblighi richiede una condotta endonegoziale specifica che si articola
una
duplice
dell’investitore
attività:
e
della
la
sua
conoscenza
propensione
del
profilo
soggettivo
all’investimento
e
la
trasmissione delle informazioni sui prodotti e gli investimenti da
eseguire in modo specifico e puntuale.
La distinzione tra la funzione “informativa”, in senso lato, del testo
contrattuale scritto rispetto a quella effettivamente imposta agli
intermediari dal complesso normativa sopra delineato si riflette anche
sui diversi effetti del primo o del secondo degli obblighi descritti, in
quanto la mancanza di forma scritta determina la nullità del contratto
quadro
mentre
l’inadempimento
degli
obblighi
informativi
può
condurre al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale
o contrattuale dell’intermediario, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità (S.U. 27624 del 2007).
Per quanto riguarda il contenuto effettivo degli obblighi in questione
si richiama tra le altre la sentenza di questa Corte n. 1376 del 2016,
così massimata:
“In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di
diligenza,
di
evidenziazione
correttezza
e
trasparenza,
dell’inadeguatezza
di
informazione,
dell’operazione
che
si
va
di
a
compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n.
58 del1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del1998
(applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a
compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario,
consistente
nel segnalare
all’investitore,
in
relazione
alla
sua
accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni
di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale
~
Corte di Casazione – copia non ufficiale
in
segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la
natura e le caratteristiche peculiari del titolo,
con particolare
riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la
precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente
“rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il
connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di
informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd.
di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente
“default” dell’emittente”
Con specifico riferimento alle obbligazioni Cirio ed alla necessità che
la banca acquisisca le informazioni delle quali eventualmente non è in
possesso la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito:
“In
materia
di intermediazione finanziaria,
l’assolvimento
degli
obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di
titoli (nella specie obbligazioni “Cirio”), ex art. 21, comma l, lett. a) e
b), del d.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzati negli artt. 26 e
28 (come integrati dall’allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522
del 1998, impone all’intermediario sia di attivarsi per ottenere una
conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di
tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione
effettiva
della
rischiosità
(quali
la
solvibilità
dell’emittente,
il
contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori
istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato),
senza che si possa giustificare il deficit delle informazioni da lui
assunte sulla base della dimensione locale di esso e della non
partecipazione
un ‘informazione
diretta
sulle
alla
vendita
dei
titoli,
caratteristiche
del
prodotto
specifica.(Cass. 8619 del 2017
l)
sia
di
fornire
concreta
e
Corte di Casazione – copia non ufficiale
la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il
La Corte d’Appello ha del tutto omesso la verifica dell’adempimento
degli obblighi informativi specifici incombenti sull’intermediario, tanto
più
incisivi
provenienza
in
considerazione
dell’emittente,
della
della
natura
del
prodotto,
negoziazione fuori
dei
della
mercati
astratto riferendo genericamente dell’esistenza di un contratto scritto
e di una “copiosa documentazione” oltre che di un documento dei
rischi degli investimenti senza dare alcuna indicazione sul contenuto
di tali documenti, attribuendo un rilievo nettamente preminente alla
sottoscrizione del contratto e dell’ordine di negoziazione del prodotto
finanziario in oggetto.
Così operando la Corte d’Appello è incorsa anche nella violazione
dell’art. 23, ultimo comma, del T.U.F. non avendo considerato che a
fronte della contestazione puntuale relativa al mancato assolvimento
dell’obbligo
d’informare
specifiche del
il
cliente
prodotto finanziario,
in
ordine
alle
l’intermediario,
caratteristiche
in
virtù
del
peculiare regime probatorio previsto dalla norma, avrebbe dovuto
fornire la prova di avere adempiuto con la diligenza richiesta, essendo
del tutto inidonea a tal fine la sottoscrizione del testo negoziale.
Al riguardo deve essere segnalato che secondo l’orientamento della
prima sezione di questa Corte, persino la sottoscrizione di una
clausola contrattuale di avvenuta segnalazione dell’inadeguatezza
dell’operazione può non essere decisiva ai fini dell’assolvimento
dell’onus probandi a carico dell’intermediario quando l’investitore
abbia allegato l’omissione di specifiche informazioni. (Cass. 11578 del
2016). Nella specie, peraltro, non è neanche dedotta la sottoscrizione
di una clausola liberatoria.
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Corte di Casazione – copia non ufficiale
regolamentati e dall’assenza di rating. Si è limitata ad un controllo
La censura relativa alla sussistenza del conflitto d’interessi è, invece,
inammissibile in quanto nuova non risultandone la formulazione nei
gradi di merito.
Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame dell’eccezione di
cd. grey market.
La censura è manifestamente infondata. La Corte
d’Appello ha correttamente ricondotto la censura in oggetto all’interno
delle contestazioni riguardanti la violazione degli obblighi informativi,
coerentemente
con
gli
orientamenti
della
giurisprudenza
di
‘(V
legittimità. Coseguentemente ne ha correttamente escluso l’incidenza
sulla validità del contratto quadro.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 83 cod. proc.
civ.
per non essere stata accolta l’eccezione di difetto di jus
postulandi, nonostante la procura alle liti in primo grado fosse stata
conferita
su
foglio
separato
privo
di
collegamento
con
l’atto
introduttivo di quel giudizio. La censura è inammissibile in quanto
mira a contrastare l’accertamento di fatto svolto dal giudice di
secondo grado sulla evidente riconducibilità della procura in oggetto
al ricorso proposto in primo grado.
In conclusione, sono da ritenere inammissibili il primo ed il quarto
motivo, da rigettare il terzo ed accogliere per quanto di ragione il
secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Corte
d’Appello
di
Lecce
perché
processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
11
provveda
anche
sulle
spese
Corte di Casazione – copia non ufficiale
nullità del contratto dovuto all’intervenuta negoziazione dei titoli nel
Dichiara inammissibile il primo e quarto motivo. Rigetta il terzo.
Accoglie per quanto di ragione il secondo e rinvia alla Corte d’Appello
– ‘— /
di Lecce anche per le spese processuali del giudizio di legittimità.
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2017
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