Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31201 del 29/12/2017
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31201 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: ACIERNO MARIA
SENTENZA
su l ricorso 18516/2012 proposto da:
Banca
Nazionale
del
Lavoro
S.p.a.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Adriana n.15, presso lo studio dell’avvocato Panini Alberigo,
.
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fagiolini Paola,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
•
contro
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Data pubblicazione: 29/12/2017
Ballerini Giuseppe, Daddi Piera, in proprio e quale rappresentante
del Maglificio Indress S.a.s., elettivamente domiciliati in Roma, Via
Monte Zebio n.30, presso lo studio dell’avvocato Camici Giammaria,
che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato
Cantale
-controricorrenti avverso
la
sentenza
n.
636/2012
della
CORTE
D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito
il
P.M.,
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Fagiolini Paola che si riporta;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Cantale Filippo che ha chiesto
il rigetto e inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
l
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Filippo, giusta procura in calce al contro ricorso;
\
. l
l. La Corte d’Appello di Firenze, confermando quasi integralmente la
sentenza di primo grado, ha revocato i decreti ingiuntivi emessi in
favore di Banca Nazionale del Lavoro nei confronti di Maglificio
Indress e Piera Daddi (debitori principali) e Giuseppe Ballerini, in
qualità di fideiussore, relativi agli importi di lire 207.637.457 e lire
64.349.556 oltre interessi convenzionali variamente modulati.
2.L’esito del giudizio di primo grado (nel quale è stata emessa una
sentenza non definitiva il 26/11/2004 cui è seguita quella definitiva il
2
/ j ·.
31/1/2006), presso il Tribunale di Prato, per quel che ancora
interessa, è stato il seguente:
–
in ordine al finanziamento all’esportazione fondato su una
lettera di credito irrevocabile dell’importatore americano in
lettera di credito sopraindicata,
la differenza negativa, in
quanto dovuta alla tardiva operazione di riconversione e alla
conseguente modifica del tasso di cambio lira dollaro, deve
essere posta a carico della banca.
–
Al riguardo il consulente d’ufficio ha rilevato che l’estinzione
tardiva è regolare alla luce della normativa valutaria ratione
temporis
vigente
ma
non
può
non
addebitarsi
all’inerzia
colpevole della banca l’intempestività dell’operazione e le sue
conseguenze pregiudizievoli dovute alla modifica in pejus del
cambio. Il consulente degli opponenti ha invece ritenuto anche
la violazione della normativa valutaria, ritenendo comunque
tenuta la banca a procedere all’estinzione del finanziamento
ancorché non obbligatorio alla scadenza della lettera di credito.
–
In conclusione il giudice di primo grado ha ritenuto responsabile
la banca del divario del valore del dollaro verificatosi tra il
15/5/84 (scadenza
16/10/84
(effettiva
della
lettera
estinzione
di credito irrevocabile) e
del
finanziamento);
ha
riconosciuto la nullità della pattuizione relativa agli interessi
convenzionali per indeterminatezza ex art. 1284, terzo comma,
cod.
civ.,
con
conseguente
sostituzione
~
del
tasso
convenzionale con quello legale; ha ritenuto che dovesse essere
detratto il plus valore del dollaro dovuto alla tardiva estinzione
e gli interessi convenzionali ed ha accertato il saldo è positivo in
favore
degli
opponenti
sia
3
in
ordine
all’operazione
di
Corte di Casazione – copia non ufficiale
favore di Indress, estinto cinque mesi dopo la scadenza della
riconversione che in ordine alla rideterminazione degli interessi
realmente dovuti riconoscendo oltre agli interessi legali in
favore del creditore anche il maggior danno ex art. 1224 cod.
civ.
Corte
d’Appello
dopo
aver
disposto
un
supplemento
di
consulenza tecnica d’ufficio sia in ordine alla determinazione degli
interessi – chiedendo di considerare separatamente l’incidenza degli
interessi convenzionali e di quelli legali – sia in ordine all’entità del
pagamento
effettuato
dal
fideiussore
Ballerini
(300.000.000
o
290.000.000 di lire), ha confermato la pronuncia di primo grado,
salvo la determinazione in Lire 290.000.000 della somma versata dal
Ballerini.
A sostegno della decisione la Corte ha affermato:
è del tutto condivisibile la conclusione e lo sviluppo argomentativo
‘
contenuta nella consulenza di parte degli opponenti secondo la quale
è riscontrabile, nell’estinzione del finanziamento all’esportazione,
cinque mesi dopo la scadenza della lettera di credito irrevocabile
dovuta alla
mancata
conclusione dell’affare tra
importatore ed
esportatore, una violazione della normativa valutaria allora vigente,
ancorché il finanziamento non fosse di natura obbligatoria, essendo la
banca tenuta senza necessità di autorizzazione dell’Ufficio Italiano
Cambi o del Ministro del Commercio estero a procedere a tale
estinzione. La circolare UIC attuativa dell’art. 8 del T.U. n. 476 del
1956 prevedeva che, per le operazioni di esportazione da effettuare,
la scadenza del finanziamento non poteva essere successiva alla data
prevista per il regolamento dell’operazione. La violazione poteva
trarsi anche dai principi generali regolanti allora la materia valutaria
ed in particolare da quello secondo il quale non potevano concedersi o
mantenersi finanziamenti in valuta estera a favore di residenti in
4
Corte di Casazione – copia non ufficiale
3.La
assenza di operazioni di esportazione effettuate o da effettuare. La
censura prospettata al riguardo è stata ritenuta inammissibile perché
fondata solo sull’illegittimità della mancata adesione alla conclusione
del consulente tecnico d’ufficio senza alcuna specificazione delle
per le quali il giudice di primo grado avrebbe errato
nell’indagine giuridica e nelle conclusioni assunte.
Peraltro anche il consulente d’ufficio, pur avendo escluso l’illegittimità
dell’operazione ha evidenziato, come sottolineato nella sentenza di
primo grado, che non è spiegabile perché la banca non si sia attivata
sollecitando formalmente la Indress a fornire la documentazione
valutaria
alla
relativa
mancata
esportazione
della
merce
in
concomitanza con la scadenza della lettera di credito. In particolare il
consulente d’ufficio ha riconosciuto la negligenza della banca per non
aver provveduto alla tempestiva gestione dell’operazione di estinzione
del finanziamento,
una volta
venuta
meno la
causa
negoziale
dell’anticipo all’esportazione, omettendo di richiedere formalmente e
senza indugio la documentazione e gli adempimenti necessari.
La Corte d’Appello ha, infine, confermato la pronuncia di primo grado
in
ordine
all’illegittimità
convenzionali
in
della
clausola
quanto del tutto
relativa
indeterminata,
agli
interessi
contenendo
il
Corte di Casazione – copia non ufficiale
ragioni
(
riferimento esclusivamente agli “usi locali” ed ha ritenuto spettanti
‘ .l
alla Indress gli interessi sulla somma vincolata a garanzia del
j/l
finanziamento in quanto tale importo costituiva un credito del cliente
produttivo d’interessi. Ha ritenuto inammissibile la prescrizione solo
genericamente eccepita e pienamente applicabile la compensazione,
da ritenersi del tutto compatibile anche se i rapporti giuridici da cui
scaturisce ii crediti contrapposti sono diversi.
4.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Banca
Nazionale
del
Lavoro
con
otto
5
motivi.
Hanno
resistito
con
‘
controricorso Giuseppe Ballerini e Piera Daddi in proprio e quale
legale rappresentante della s.a.s Maglificio Indress. Tutte le parti
hanno depositato memoria.
S.Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 12 delle
preleggi in correlazione con
l’art. 8 del d.m.
12/3/81 e delle
successive circolari UIC per non aver verificato che la BNL non aveva
alcun obbligo legale di estinguere il finanziamento all’esportazione
alla scadenza. Afferma la parte ricorrente che la Circolare UIC del
14/12/82, ratione temporis applicabile stabiliva che nei finanziamenti
con
regolamento
posticipato
fino
a
18 mesi
(come quello
in
questione) nel caso di mancato introito della valuta alla scadenza
richiesta ed ove non si pervenga ad un differimento della stessa il
finanziamento
deve
d’inadempienza:
decorrono
dalla
essere
i termini
scadenza
prorogato
della
fino
procedura
sopra
alla
per
menzionata.
la
segnalazione
segnalazione
Contestualmente
all’inoltro della segnalazione, il finanziamento deve essere estinto
anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari. Il
consulente d’ufficio aveva escluso che la banca fosse tenuta ex lege
all’estinzione alla scadenza rilevando che il finanziamento non aveva
natura obbligatoria. Lo specifico obbligo e la contestuale segnalazione
aii’UIC nasceva solo dopo la scadenza del termine massimo di 18
mesi con Modello Standard e specificazione dei motivi.
Nella fase precedente non vi era alcun obbligo ad estinguere il
finanziamento derivante da norma imperativa prima della scadenza
dei 18 mesi. Nella specie la banca si è adoperata tempestivamente
dubito dopo la segnalazione Indress effettuata nel settembre 1984.
6
Corte di Casazione – copia non ufficiale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta
pertanto
erronea
la
conclusione
del
consulente
delle
controparti, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo la quale
in via analogica può essere riconosciuto tale obbligo sia perché
doveva essere applicata la norma che non consentiva la concessione
dell’operazione, sia in virtù dei principi generali ratione temporis
regolanti la materia valutaria che impedivano la concessione ed il
mantenimento di finanziamenti in valuta estera in favore di residenti.
Ma l’applicazione in via analogica, secondo la parte ricorrente1 deve
essere esclusa perché l’obbligo di estinzione del finanziamento nasce
solo alla scadenza dei 18 mesi da quando è stato erogato. In
particolare nel caso d’inadempimento della fornitura (operazione
sottostante al finanziamento) questo doveva essere prorogato fino
alla segnalazione d’inadempienza che nel caso di specie è intervenuta
a settembre 1984.
5.1Nel secondo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria
(
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la
i
i
negligenza della banca per non aver tempestivamente segnalato ed
invitato il cliente a porre in essere gli adempimenti necessari ad
estinguere il finanziamento all’esportazione. Al riguardo, la parte
ricorrente evidenzia di essere stata
messa a conoscenza della
cancellazione degli ordini soltanto nel settembre 1984 dalla Indress
attraverso
le
comunicazione
che
l’agente “Aipha
Merchandising
Service Inc” aveva fornito alla società il 3/9/84.
Inoltre
la
cancellazione
degli
ordini
era
stata
determinata
dall’inadempimento deii’Indress e, conseguentemente, gli effetti di
tale inadempimento non sarebbero dovuti
ricadere sulla
banca
ricorrente. Infine la banca era tenuta ad estinguere il finanziamento
solo dopo 18 mesi dall’erogazione secondo quanto stabilito dalle
7
i
i
v
l
Corte di Casazione – copia non ufficiale
di finanziamenti in valuta con una scadenza successiva a quella
J
circolari UIC. L’estinzione anteriore a tale scadenza è stata frutto di
un comportamento diligente tanto più che la società Indress era a
conoscenza già dal 24/2/84 che l’affare non sarebbe andato a buon
fine. Se negligenza vi è stata, essa deve ascriversi alla cliente per
sopravvenuto del finanziamento all’esportazione.
5.3 I primi due motivi, in quanto logicamente connessi, possono
essere trattati congiuntamente. Deve preliminarmente osservarsi che
la
responsabilità
dell’istituto
bancario
si
fonda,
nella
sentenza
impugnata, su due rationes decidendi autonome, l’una fondata sulla
violazione delle norme valutarie e l’altra desunta dal riscontro
dell’inadempimento contrattuale della banca per non aver provveduto
tempestivamente all’estinzione del finanziamento, una volta scaduta
la
lettera
irrevocabile di credito
ed
in
mancanza
di
proroghe
negozialmente concordate.
Il
regime valutario,
secondarie
ovvero il
applicabile
ratione
complesso di
temporis,
norme primarie e
conduce
ad
escludere
l’esistenza di una norma specifica che imponga, nel caso di specie,
l’estinzione del finanziamento alla scadenza della lettera irrevocabile
di credito. Allo stesso tempo, tuttavia, come evidenziato esattamente
dal giudice del merito, può sostenersi che nel sistema normativa
vigente ratione temporis, incentrato sul divieto di esportazione di
capitali, in via generale, non potevano concedersi e conservarsi
finanziamenti in valuta estera se non
·J..J.,
ca~almente
collegati ad una
transazione commerciale che ne giustificava il ricorso. L’enucleazione
di
questa
regola
generale,
da
assumere
come
parametro
di
valutazione della condotta negoziale della banca ricorrente, conduce
all’esame della seconda delle rationes decidendi poste a base del
positivo
accertamento
dell’inadempimento
8
della
banca
per
Corte di Casazione – copia non ufficiale
l’intempestività dell’informazione relativa al difetto di giustificazione
intempestiva estinzione del finanziamento all’esportazione dedotto in
giudizio.
In
particolare,
la
Corte d’Appello
ha
riscontrato
una
condotta
negligente nel differimento dell’operazione ad oltre quattro mesi dopo
ritardo colpevole della banca il pregiudizio patrimoniale subito dal
cliente per effetto della modifica medio tempore intervenuta nei tassi
di cambio delle valute coinvolte dall’operazione.
La
conclusione
raggiunta
è
stata
frutto
dell’applicazione
del
parametro normativo generale sopra evidenziato correlato alle regole
contrattuali pattuite dalle parti. Con accertamento di fatto fondato su
una motivazione del tutto immune da vizi logici, la Corte ha ritenuto
che la mancata giustificazione causale del finanziamento ( ovvero lo
sfumare della transazione commerciale sottostante) era del tutto
conoscibile dalla banca al momento della scadenza della lettera
irrevocabile
di
credito,
senza
bisogno
di
alcuna
segnalazione
d’inadempienza da parte della cliente. Alla predetta scadenza la s.a.s.
Indress non dette luogo alla presentazione dei documenti previsti
dalla lettera di credito al fine di attestare la conclusione della
transazione
commerciale.
Di
conseguenza
il
finanziamento
era
divenuto privo di giustificazione causale e, dunque, da estinguere alla
luce dei rigorosi principi valutari ratione temporis applicabili. In
mancanza di una proroga contrattualmente concordata, l’inerzia della
banca costituiva un comportamento negligente sia sotto il profilo
legale sia per la concreta possibilità, dovuta alla non imprevedibile
fluttuazione dei cambi delle valute, di un pregiudizio patrimoniale per
il cliente, determinato dall’estinzione tardiva.
Al puntuale excursus argomentativo della Corte d’Appello che ha
costituito il fondamento dell’accertato inadempimento contrattuale
9
l
il’
Corte di Casazione – copia non ufficiale
la scadenza della lettera irrevocabile di credito ritenendo ascrivibile a
della banca, è stato genericamente contrapposto anche nella seconda
censura, solo il rilievo della prorogabilità ex lege fino a 18 mesi dopo
la scadenza per i finanziamenti non obbligatori del quale si è già
verificato il difetto di decisività. Deve aggiungersi che la parte
configurazione dell’obbligo di estinzione tempestiva del finanziamento
all’esportazione
posto
a
base
della
decisione
impugnata,
così
risultando attaccabile la censura proposta anche sotto il profilo della
genericità così come l’analogo motivo d’appello (cfr. pag. 49 sentenza
impugnata). Peraltro la censura relativa alla ratio decidendi costituita
dalla
negligenza
contrattuale,
dovuta
al
ritardo
colpevole
nel
procedere all’estinzione del finanziamento all’esportazione,è stata
formulata
ex art.
360
n.
5 cod.
proc.
civ.
ante vigente.
La
motivazione della sentenza d’Appello, come già ampiamente esposto,
è da ritenersi esauriente e completa su questa specifica ratio. La
indicata conoscenza della mancata conclusione dell’affare prima della
scadenza della lettera di credito da
parte della s.a.s.
Indress
costituisce una deduzione, relativa ad una circostanza di fatto, del
tutto generica, non essendo stato precisato quando e come tale
elemento fattuale sia stato quanto meno allegato nel giudizio di
merito.
Infine, del tutto non pertinente il richiamo al presunto inadempimento
contrattuale della s.a.s. Indress nella transazione commerciale con la
cliente
statunitense.
Le
cause
della
mancata
conclusione
dell’operazione sostenuta dalla lettera di credito sono del tutto
irrilevanti rispetto agli obblighi contrattuali della banca in ordine al
rapporto negoziale autonomamente posto in essere con la Indress.
6. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1241, 1242
e 1243 cod. civ. nonché il vizio di motivazione in ordine alla
lO
(
Corte di Casazione – copia non ufficiale
ricorrente non ha indicato alcuna regola negoziale in contrasto con la
statuizione relativa alla compensazione tra il credito vantato dalla
banca
pari
a
L.
251.152.874
e la
somma
di
L.
85.014.000
riconosciuta agli opponenti per la causale illustrata nel primo motivo
trattandosi
di
crediti
aventi
natura
giuridica
diversa
oltre che
6.1. La censura è inammissibile in quanto, per quel che si comprende,
non si fonda su alcuna critica specifica alla ratio decidendi della
sentenza impugnata che ha ritenuto legittimamente operante la
compensazione tra crediti di natura diversa, nel caso di specie.
7 .1. Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 100
cod. p roe. civ. per difetto d’interesse ad agire della s.a .s. Indress
la quale avrebbe esaurito il diritto d’azione con il primo grado di
gudizio.
7 .2. La proposizione dell’appello principale da parte dell’attuale
1
ricorrente anche nei confronti della s.a.s. Indress, ha costituito il
fondamento del diritto di resistere della predetta parte appellata,
debitrice principale. Non c’è alcuna duplicazione d’importo nel
\ l
\
),
_/
dispositivo della sentenza d’appello. Nel dispositivo vi è l’importo
complessivamente dovuto dalla banca così come rideterminato in
accoglimento di un motivo d’appello principale, confermando nel
resto la unica statuizione di condanna contenuta nella sentenza di
primo grado.
8. Nel quinto motivo di ricorso viene dedotta ex art. 360 n. 4 cod.
proc. civ. la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere la
Corte d’Appello riconosciuto alla s.a.s. Indress gli interessi legali
sulla somma erogata con il finanziamento all’esportazione pur in
difetto di domanda, così rigettando l’eccezione di prescrizione
proposta in ordine a tale specifica voce. Al riguardo la parte
ricorrente ha rilevato che fin dal giudizio di primo grado era stata
11
Corte di Casazione – copia non ufficiale
temporalmente incompatibili.
eccepita la carenza di domanda in ordine agli interessi legali e la
conseguente prescrizione, precisando che il credito da interessi era
stato determinato autonomamente dal giudice di primo grado con
specifico quesito al consulente tecnico d’ufficio.
4
cod.
civ.
per
il
mancato
accoglimento
dell’eccezione
di
prescrizione.
8.2Le due censure da trattare congiuntamente perché logicamente
connesse sono inammissibili.
In
primo
luogo deve osservarsi
autonomamente
una
censura
che
volta
non
viene
a far valere
prospettata
il
vizio
di
ultrapetizione della sentenza impugnata in ordine agli interessi
legali in quanto la dedotta carenza di domanda fin dal primo grado
è
eziologicamente
correlata
alla
eccezione
di
prescrizione,
rilevando che in mancanza di una domanda sarebbe insussistente
‘
(:
Y1
un valido atto interruttivo.
Corte di Casazione – copia non ufficiale
8.1. Nel sesto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2948 n.
_! –.//1
Deve essere, peraltro, osservato che, comunque, tale censura
oltre che priva di autonoma formulazione è da ritenersi del tutto
generica in quanto l’unico riferimento documentale contenuto nelle
due censure riguarda il richiamo al provvedimento contenente la
formulazione del quesito al consulente tecnico d’ufficio e non gli
atti processuali di parte dai quali eventualmente dedurre la
mancata formulazione della domanda in primo grado da parte
degli
opponenti
e
la
puntuale
proposizione
del
motivo
di
ultrapetizione nel giudizio d’appello.
Si deve dichiarare l’inammissibilità anche della censura che mira a
contrastare
il
rilievo
di
genericità
della
prospettazione
dell’eccezione di prescrizione contenuto nella sentenza impugnata.
La parte ricorrente si limita ad indicare il dies a quo ritenuto
12
applicabile nella fattispecie senza contrastare il giudizio d’ integrale
genericità dell’eccezione formulato dalla Corte d’Appello, non
limitato alla mancata indicazione del dies a quo (cfr. pag. 52
sentenza impugnata ” l’eccezione è inammissibile per genericità,
della prescrizione”) ma esteso alla complessiva formulazione del
motivo che,
poiché non
riprodotto o documentato mediante
riferimento specifico, non può essere esaminato sotto il profilo
censurato.
9.
Nel
settimo
motivo
viene
dedotta
la
violazione
e falsa
applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. in relazione
all’art. 2948 n. 4 cod. civ. per avere la Corte d’Appello riconosciuto
il maggior danno sull’importo dovuto dalla banca ricorrente. La
prescrizione del credito relativo agli interessi legali esclude la
debenza del maggior danno.
La
censura
deve
essere
rigettata
in
conseguenza
dell’inammissibilità del quinto e sesto motivo, in quanto postula
1
l’accoglimenti degli stessi.
i
10. Nell’ottavo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1224,
secondo comma, cod. civ. per essere stato riconosciuto il maggior
danno dovuto al ritardo nell’adempimento in difetto di prova.
La Corte d’Appello ha precisato, ancorché molto sinteticamente,
che nella sentenza di primo grado il riconoscimento del maggior
danno
era
stato
determinato
sulla
base
di
presunzioni,
conformemente ai principi contenuti nella sentenza delle S.U. n.
19499 del 2008 citata dal ricorrente proprio per la mancanza di
allegazioni specifiche al
Corte di Casazione – copia non ufficiale
non avendo indicato la banca nemmeno la data della decorrenza
riguardo.
Il maggior danno è stato
riconosciuto in primo grado sulla base degli indici Istat del costo
della vita, ovvero adottando il parametro applicabile al cives e non
13
all’imprenditore
od
riconoscimento
del
altra
categoria
maggior
danno
professionale.
Per
nella
minima
misura
il
riconosciuta non è necessaria alcuna allegazione e prova specifica
essendo sufficiente la proposizione delal domanda (Cass. 22273
Anche quest’ultima censura deve, pertanto, essere rigettata.
Devono infine essere rigettate le due eccezioni d’inammissibilità
del controricorso prospettate nella memoria dalla parte ricorrente.
In ordine alla prima, nel controricorso vengono indicate ancorché
largamente per relationem le ragioni di condivisione della sentenza
di secondo grado e di contrasto con i motivi di ricorso, peraltro,
largamente riproduttivi di quanto già affermato in secondo grado.
In ordine all’altra eccezione d’inammissibilità del controricorso
f
fondata sull’intervenuta estinzione della s.a.s. Maglificio Indress
dal 1991 si deve osservare in primo luogo che la documentazione
prodotta
è
ammissibile
in
quanto
rivolta
a
contestare
l’ammissibilità del ricorso o controricorso. (Cass. 7515 del 2011)
In secondo luogo deve rilevarsi che la perdita della capacità
processuale
della
s.a.s
Indress
in
corso
di
giudizio dovuta
all’estinzione della medesima e alla cancellazione dal registro delle
imprese (Cass.S.U. 6070 del 2013 e più di recente 13183 del
20 17) non esclude tuttavia la piena capacità processuale della
socia accomandataria, peraltro illimitatamente responsabile che,
nella specie, ha agito anche in proprio in tutti i gradi di giudizio
dimostrando di non voler rinunciare all’accertamento dei propri
diritti come risulta dagli atti e del fideiussore, soggetto terzo
rispetto alla società nel presente giudizio in quanto destinatario di
provvedimenti monitori soltanto in virtù di tale sua qualificazione
giuridica.
14
/
/J
Corte di Casazione – copia non ufficiale
del 2010; 3954 del 2015).
l
i,
l
l
i
In conclusione la perdita della capacità processuale della società
Indress non incide sull’ammissibilità dell’unico controricorso in quanto
proposto anche da Piera Da d di in proprio e Giuseppe Ballerini .
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del
presente giudizio.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese processuali in favore delle parti contro- ricorrenti Piera Da d di e
Giuseppe Ballerini, in solido da liquidarsi in E 7000 per compensi, E
200 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2017
15
Corte di Casazione – copia non ufficiale
principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del