Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31201 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5922-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto R.G. 31548/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli ha rigettato al domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino della Guinea Conakry S.M..

A sostegno della decisione ha ritenuto che la narrazione del richiedente, non fosse credibile. Il ricorrente aveva dichiarato di aver dovuto fuggire a causa di un incendio appiccato accidentalmente, per il quale era stato arrestato e liberato in attesa del processo, precisando di essere fuggito per non farsi riarrestare. Il tribunale ha anche escluso che il racconto rappresentasse un fumus persecutionis od una delle condizioni di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), non essendo stato nè dedotto nè allegato quali fossero le pene previste per il reato contestato e che fosse esposto in caso di rientro a trattamenti inumani e degradanti.

In relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha osservato che la situazione attuale della Guinea Conakry non è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata.

Il tribunale ha accolto la domanda di protezione umanitaria.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a tre motivi. Nei primi due è stata dedotta la violazione del parametro di valutazione della credibilità del richiedente e la conseguente mancanza di approfondimento istruttorio sul rifugio e la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Le censure sono radicalmente inammissibili risultando in parte generiche ed in parte rivolte a contestare il giudizio di merito insindacabilmente e del tutto esaurientemente svolto dal Tribunale. Nel terzo motivo, si contesta la ricerca e la valutazione delle fonti dalle quali il Tribunale ha svolto la propria indagine e la propria valutazione sulla situazione generale. Anche questa censura non supera il vaglio di ammissibilità essendo rivolta a sostituire a quella svolta dal tribunale, corredata della precisa indicazione delle fonti e aggiornata all’attualità, una valutazione alternativa della situazione del paese.

In conclusione il ricorso è inammissibile.

Non devono essere assunte statuizioni in relazione alle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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