Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31201 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25689-2017 R.G. proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO BALAS,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA GOBBATO;

– ricorrente –

contro

MERCEDES BENZ CHARTERWAY SPA, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SPINELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO;

– resistente –

contro

AUTOSTAR SPA SOC. UNIPERSONALE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PORDENONE, depositata il 02 ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale BASILE TOMMASO, che chiede il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.E. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. illustrato da memoria, notificato il 31 ottobre 2017, contro Mercedes Benz Charterway s.r.l. e Autostar s.p.a. soc. unipersonale, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di

Pordenone in data 2 ottobre 2017, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone per essere competente il Tribunale di Roma, con indicazione del termine di mesi tre per la riassunzione.

La controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 47, c.p.c., comma 5.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Lo Z. conveniva in giudizio Mercedes Benz Charterway s.r.l. e Autostar s.p.a. soc. unipersonale per sentir pronunciare l’annullamento del contratto di locazione a lungo termine concluso con le predette società, con condanna di Mercedes alla restituzione delle somme già percepite; in subordine chiedeva la risoluzione per vizi della cosa, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Pordenone adito, in accoglimento della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale formulata da entrambe le convenute, dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando come competente il Tribunale di Roma, quale foro di competenza esclusiva indicato nell’art. 27 del contratto di noleggio a lungo termine sottoscritto dalle parti. Escludeva che fosse applicabile il foro del consumatore, come sostenuto dall’attore. In particolare, evidenziava come nello stesso contratto quadro stipulato dalle parti fosse chiaramente indicato che il locatario svolgesse attività imprenditoriale e che la locazione senza conducente della vettura gli fosse necessaria in ragione di tale attività, il che escludeva l’applicabilità al contratto del foro del consumatore.

Ritenuto che la soluzione data dal tribunale alla questione di competenza appare corretta. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nel contratto quadro cui fa riferimento il contratto per cui è causa (accessibile da questa Corte che, laddove regola la competenza, è anche giudice del fatto) compare la formula citata, dalla quale si ricava che il sottoscrittore ha concluso il contratto per fare del veicolo un uso inerente all’attività professionale svolta e che, come osservato anche dal Procuratore generale, la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al citato D.Lgs., art. 33 – spetta alle sole persone fisiche allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. n. 5705 del 2014).

La questione della mancata negoziazione della clausola derogatoria della competenza, in primo luogo, non può in ogni caso essere presa in considerazione in quanto questione nuova, introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità; e comunque essa potrebbe portare ad una disapplicazione della clausola stessa soltanto qualora risultasse accertato che il sottoscrittore fosse effettivamente un consumatore.

Per contro, nessuna questione risulta sollevata quanto ad una eventuale vessatorietà della clausola o ad un eventuale difetto di sottoscrizione di essa; ed inoltre il controricorrente deduce che dal documento prodotto dal ricorrente nel giudizio di merito (di cui indica la collocazione) risulta la specifica sottoscrizione della clausola, ai fini del rispetto dell’art. 1341 c.c., comma 2, ovvero dei requisiti di efficacia dettati per le clausole vessatorie.

La ordinanza impugnata va pertanto confermata e il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente conferma del radicamento della competenza territoriale in capo al Tribunale di Roma.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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