Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31200 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 31200 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

I

t

GILENO Giuseppe, Stefania, Fabrizio e Pierluigi,
elettivamente domiciliati in Roma p.za della Libertà
n.10, rappresentati e difesi dall’avv. Giampaolo Balas,
giusta procura speciale a margine del ricorso che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al
processo al fax n. 06/3216941 e alla p.e.c.
giampaolo.balas@venezia.pecavvocati.it ;
– ricorrenti nei confronti di

5S5

Veneto Banca s.c.p.a., elettivamente domiciliata in

2017
Roma, presso l’avv. Giovanni Galoppi, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Massimo Malvestio, Antonella Lillo,

Data pubblicazione: 29/12/2017

Giovanni Galoppi, giusta procura speciale a margine del
controricorso, che dichiarano di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo ai fax n. 0422/
433668, e n. 06/6795255 nonché agli indirizzi p.e.c.
antonellalillo@pec.ordineavvocatitreviso.it ;

giovannigaloppi@ordineavvocatiroma.org ;
– controrícorrenti avverso la sentenza n. 2223/12 della Corte di appello
di Venezia, emessa il 9 luglio 2012 e depositata il 15
ottobre 2012, n. R.G. 931/08;

Rilevato che
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, i sigg.ri
Gileno hanno chiesto al Tribunale di Treviso di
ingiungere alla Banca di Credito Cooperativo
del Piave e del Livenza (oggi Veneto Banca
s.p.a.) il pagamento in loro favore della somma
di 1.073.200.000 lire deducendo di aver versato
ingenti somme sui loro conti correnti, aperti
presso la filiale di Fossalta Maggiore,
delegando l’istituto bancario alla negoziazione
di strumenti finanziari e di aver appreso dagli
organi di stampa di numerosi ammanchi
verificatisi presso la filiale suddetta e del
licenziamento della direttrice, sig.ra Maria
Teresa Favero, autrice di ingenti distrazioni

2

massimomalvestio@pec.ordineavvocatitreviso.it ;

di somme consegnate personalmente a mano dei
clienti della banca. A fronte della loro
richiesta di restituzione delle somme versate
per i predetti investimenti la banca si era
resa disponibile a un rimborso insignificante
per sole 1.800.000 lire a fronte di un credito

1.073.200.000 vanificati dalle predette
distrazioni.
2. Il Tribunale di Treviso ha emesso in data 23
giugno 1999 il decreto ingiuntivo richiesto.
3. In seguito all’opposizione della banca che ha
rilevato la mancanza di prova scritta del
credito ingiunto e altresì la irrilevanza della
documentazione prodotta in sede monitoria, ai
fini dell’accoglimento della domanda,

il

Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2234/07,
ha revocato il decreto ingiuntivo e ha
dichiarato

inammissibile

la

domanda

riconvenzionale degli opposti con la quale era
stata richiesta in via subordinata la consegna
dei titoli acquistati dalla banca.
4. Hanno proposto appello i Gileno contestando che
la domanda riconvenzionale fosse inammissibile
e rilevandone il carattere accessorio. Hanno
insistito per la conferma della domanda
principale proposta con il ricorso per decreto
ingiuntivo.
5. La Veneto Banca s.c.p.a. a r.l.

3

(società

derivante dai predetti versamenti di lire

incorporante la Banca di Credito Cooperativo
del Piave e del Livenza e poi a sua volta
incorporata da Veneto Banca Holding s.c.p.a.
che ha cambiato

denominazione in Veneto Banca

s.e.p.a.) ha r^nintit5 all r aDD411ù.
6. Con

sentenza

n.

2223/121a

Corte

proposto dai sigg.ri Gileno condannandoli al
pagamento delle spese processuali anche del
giudizio di secondo grado. Ha ritenuto la Corte
di appello, confermando le valutazioni del
Tribunale, che gli appellanti non hanno affatto
provato di aver effettuato versamenti, sui loro
conti correnti o direttamente nelle mani della
direttrice dell’epoca sig.ra Maria Teresa
Favero, superiori alle somme che hanno poi
ottenuto a titolo di risarcimento.
7. Avverso

la summenzionata sentenza

d’appello i Gileno propongono ricorso per
cassazione articolato come segue in sei motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli
artt.

183 e 184 c.p.c ed erronea e/o

contraddittoria motivazione della sentenza
sulla statuizione di inammissibilità della
domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 360
n.3 e 5 c.p.c; b) omesso esame di fatti
decisivi che sono stati oggetto di

discussione

tra le parti ai sensi dell’art 360 n.5 c.p.c.;

c) violazione e/o falsa applicazione, ai sensi

4

d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello

dell’art. 360 n.3 c.p.c, delle disposizioni di
cui artt. 2727 e 2729 c.p.c., d) violazione e/o
falsa applicazione ai sensi dell’art.360 n.3
c.p.c. delle disposizioni di cui art. 116
c.p.c.; e) violazione e/o falsa applicazione ai
sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c dell’art. 342

sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. delle
disposizioni di cui all’art. 342 c.p.c.;
violazione e/o falsa applicazione ai sensi
dell’art. 360 n.3 c.p.c. della disposizione ex
art 91 c.p.c.
8. Si difende con controricorso Veneto Banca
s.p.a.
9. Le parti depositano memorie difensive.
Ritenuto che
/0.

Il primo motivo con il quale si

ribadiscono le difese relative alla pretesa
ammissibilità della domanda riconvenzionale
subordinata proposta dai Gileno nel giudizio di
opposizione è infondato alla luce della
giurisprudenza di legittimità secondo cui
nell’ordinario giudizio di cognizione, che si
instaura a seguito dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione
sostanziale di attore, non può avanzare domande
diverse da quelle fatte valere con
l’ingiunzione,

potendo

a

tale principio

derogarsi solo quando, per effetto di una

5

c.p.c.; f) violazione e/o falsa applicazione ai

riconvenzionale formulata dall’opponente, la
parte opposta si venga a trovare a sua volta in
una posizione processuale di convenuto cui non
può essere negato il diritto di difesa,
rispetto alla nuova o più ampia pretesa della
controparte, mediante la proposizione di una
Cass. civ.

sez. I n. 26782 del 22 dicembre 2016, Cass.civ.
sez. III n. 22754 del 4 ottobre 2013 e n. 21245
del 29 settembre 2006).
11.

Il secondo motivo è inammissibile

perché i ricorrenti con esso discutono di fatti
e circostanze che sono stati presi in
considerazione dalla Corte di appello e
pertanto il motivo si dimostra essere una mera
contestazione alle valutazioni di merito
espresse

dalla

Corte di

appello,

con

motivazione priva di vizi di congruità logica o
di insufficienza, circa il difetto di prove
relative all’esistenza e alla quantificazione
del credito degli odierni ricorrenti.
12.

Uguali considerazioni debbono farsi per

i successivi due motivi (enumerati come 2.1 e
2.2) con i quali i ricorrenti continuano a
lamentare l’omessa valutazione di risultanze
processuali e istruttorie, acquisite anche al
di fuori del presente giudizio, relativamente
alla condotta della ex direttrice Favero. Il
Tribunale ha preso in esame e valorizzato tale

6

“reconventio reconventionis” (cfr.

condotta illecita e ha dato nello stesso tempo
atto che per stessa ammissione dei Gileno
questi ultimi ricevettero la somma di lire
450.000.000 a titolo risarcitorio dalla Favero
senza però provare di aver subito a causa di
tale condotta un danno maggiore. Su
decisiva

constatazione

ricorrenti non muovono in realtà alcuna
specifica contestazione.
13.

Il quinto motivo (enumerato con il n.

3) è infondato perché la ritenuta genericità e
aspecificità dell’appello trova fondamento
proprio nei rilievi di cui ai precedenti motivi
con i quali si è ribadito che gli appellanti
oggi ricorrenti non hanno investito con le loro
impugnazioni la ratio decidendi che ha portato
sia in primo che in secondo grado al rigetto
della domanda.
14.

Infine il sesto motivo (articolato nei

punti 4.1 e 4.2) è inammissibile (cfr.

Cass.

civ. sez. III n. 10409 del 20 maggio 2016)
perché formulato del tutto genericamente come
contestazione

dell’eccessività

della

liquidazione delle spese nel primo e secondo
grado senza alcun riferimento alle voci
sottoposte dal difensore della controparte alla
liquidazione del giudice e all’eventuale
violazione da parte di quest’ultimo dei massimi
tariffari.

7

quest’ultima

15.

Il ricorso principale va pertanto

. respinto con assorbimento di quello incidentale
condizionato e condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

l’incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione liquidate in 10.200
euro di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e
spese forfettarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
13 giugno 2017.
Il Giudice rel.
iacinto rsogni

7

1/L-

Il Presidente
na-Maria Amb .sio

Ti Funzionario Gita.

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Dott.ssa Fabrizia [3: ?( NE

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito

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