Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31200 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 03/12/2018), n.31200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15705-2016 proposto da:

L.V.S., assistito dall’Amministratrice di sostegno

L.V.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MECENATE

27, presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO FATATO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA quale incorporante di MILANO ASSICURAZIONI SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato

BARBARA LUPPINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.G., SA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17 luglio 2018 dal Consigliere Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Il Collegio.

Fatto

PREMESSO

– Con sentenza non definitiva n. 853 del 2013, passata in giudicato, la Corte d’appello di Messina accertava la concorrente responsabilità dei conducenti L.V.S. e S.G. nella causazione dello scontro tra veicoli, verificatosi il 4 gennaio 1995, ripartendo rispettiva la colpa in misura pari al 30% a carico del primo ed al 70% a carico della seconda; con la stessa sentenza rigettava per difetto di prova le domande risarcitorie dei danni materiali proposte dai medesimi conducenti, rinviando per la liquidazione dei danni alla persona al prosieguo della istruttoria. Con sentenza definita in data 29 dicembre 2015, n. 738 la Corte d’appella liquidava i danni alla persona, in esito all’espletamento di c.t.u. medico legale, riconoscendo al L.V. un danno biologico da invalidità permanente quantificata nella misura del 4% nonchè da inabilità temporanea assoluta di gg. 30 e parziale al 25% di ulteriori gg. sessanta (per un complessivo importo di Euro 4.838,90 liquidato in base ai parametri indicati nel D.M. 25 giugno 2015 emesso in base al TU Ass.ni private, art. 138, relativo al danno biologico di lieve entità), oltre il danno morale soggettivo (Euro 1.209,73), senza applicazione di aumenti per la “personalizzazione” attesa la modesta entità dei postumi accertati, risultando esclusa – in difetto di evidenze cliniche e strumentali ed avuto riguardo alla natura delle lesioni ed ai criteri cronologico e proporzionale – una correlazione tra il sinistro e le limitazioni anatomo-funzionali dell’apparto locomotore riscontrate alla visita, in quanto da attribuirsi ad autonoma “patologia flogistico-degenerativa” (progressivo decadimento delle funzioni cerebrali; poliartralgia). La Corte di merito liquidava altresì i danni alla persona subiti dalla trasportata I.L..

– La sentenza di appello è stata impugnata da L.V.S. con un unico motivo.

– Resiste con controricorso UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. (incorporante per fusione di Milano Ass.ni s.p.a. già incorporante di SIS Ass.ni s.p.a.)

– Non hanno svolto difese G. e Sa.Gi. e I.L. ai quali il ricorso è stato notificato. Rispettivamente, in data 3 agosto 2016 ed in data 23 giugno 2016.

La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in Camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5) e art. 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di inammissibilità del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

OSSERVA

Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Nel ricorso viene riprodotto integralmente il contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito ed in particolare della relazione tecnica redatta da un medico di fiducia del L.V. ed allegata all’atto di citazione (ricorso pag. 79), della relazione tecnica di ufficio depositata dal Collegio dei CC.TT.UU. nominato dalla Corte territoriale (ricorso pag. 9-15), delle osservazioni critiche alla c.t.u. redatte dal CTP (ricorso pag. 16-27).

E’ consolidato principio di questa Corte che la critica rivolta alla sentenza che ha motivato riportandosi integralmente alle risultanze delle indagini medico-legali ed alle argomentazioni tecniche svolte dall’ausiliario, non può limitarsi alla mera contrapposizione di conclusioni contrastanti nel merito, ma deve invece:

a) individuare i singoli passaggi dell’elaborato peritale ritenuti erronei, onde consentire alla Corte di verificare “in limine” se le affermazioni del consulente tecnico oggetto di critica rivestano carattere di decisività;

b) specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze diagnostiche, nell’espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione degli accertamenti clinici strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi;

c) indicare nel ricorso per cassazione, onde evitare la inammissibilità per novità della questione, che le critiche erano state oggetto di puntuali motivi di gravame, trascrivendone almeno i punti salienti (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 17369 del 30/08/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016).

Non assolve a tali condizioni la mera riproduzione integrale nel ricorso di tutte le relazioni tecniche depositate “hinc et inde” nel corso del giudizio, non essendo consentito alla Corte di legittimità ricercare ed individuare, in luogo della parte e del suo difensore, le eventuali censure da muovere alla sentenza impugnata.

Gli unici argomenti di critica individuabili nella esposizione del motivo sono riportati alle pag. 29-30 del ricorso, ma appaiono tutti inconsistenti, non essendo in grado di assolvere alla puntuale indicazione delle lacune od illogicità della relazione dei CC.TT.UU. le cui conclusioni sono state condivise dal Giudice di merito.

Ed infatti:

a) Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente i CC.TT.UU. hanno esaminato la etiopatogenesi dei postumi neurologici (epilessia post-traumatica, disturbo di conversione traumatica da stress, sindrome prefrontale) prospettati dal ricorrente come sequele delle lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale, ed hanno escluso qualsiasi correlazione con il trauma cranico in assenza di evidenze documentali che confermassero, nella immediatezza del fatto traumatico, lesioni di gravità tale (traumi chiusi con ematoma intracerebrale e subdurale; fratture depresse; ferite penetranti che provocano brecce durali) da giustificare la insorgenza è la evoluzione di dette gravi patologie neurologiche: nella specie, infatti, gli ausiliari hanno accertato che si era in presenza di un trauma cranico “sicuramente non commotivo, che non ha avuto bisogno di ricovero … in totale assenza di fratture craniche, di spandimenti ematici intra o extradurali, di lacerazioni parenchimali” (ricorso pag. 15) e che nella immediatezza risultava registrata soltanto la diagnosi di “sindrome ansioso depressiva”, mentre soltanto circa tre anni dopo veniva a comparire una diagnosi di “crisi comiziale”. Non si è dunque in presenza di una lacuna di indagine o in una omessa considerazione e valutazione di un fatto documentato, quanto piuttosto di una valutazione compiuta in base alle competenze professionali specialistiche richieste ai componenti del collegio peritale, valutazione che recepita dal Giudice di appello si inserisce nella attività di selezione e ricerca degli elementi istruttori ritenuti dal Giudice maggiormente conducenti ed idonei a supportare la decisione, attività insindacabile in sede di legittimità in quanto attinente al puro merito;

b) i CC.TT.UU., alla stregua dei criteri cronologico e proporzionale propri della medicina legale, hanno ritenuto di non poter individuare in base alle evidenze esaminate specifici elementi sintomatici che potessero ricondurre al trauma cranico del sinistro stradale la eziologia delle patologie neurologiche manifestatisi solo a distanza di tempo, e sul punto la mera astratta ipotesi formulata dal ricorrente secondo cui la epilessia sarebbe potuta insorgere anche a distanza di tempo, non inficia l’accertamento in concreto compiuto dagli ausiliari, venendo a prospettare non un errore di fatto del Giudice di appello sindacabile attraverso il vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo, ma semplicemente una diversa opinione del consulente di parte che si contrappone alla conclusione raggiunta dagli ausiliari e condivisa dalla Corte territoriale, non essendo indicato alcune elemento di indagine specifica, omesso o trascurato dal collegio peritale, atto a dimostrare l’assunto teorico;

c) La mancata rilevazione da parte degli ausiliari della documentazione sanitaria prodotto (39 certificati medici), è contraddetta dal puntuale elenco di tale documentazione contenuto nella relazione tecnica di ufficio (ricorso pag. 11);

a) Il fatto che i CC.TT.UU. non abbiano fornito risposte al quesito sulla congruità delle spese sanitarie sostenute dal ricorrente, non si traduce in un vizio di legittimità della sentenza di appello, tanto meno in un vizio di omesso esame di fatto decisivo, avendo il ricorrente del tutto omesso di indicare se ed in che fase e grado del processo siano stati prodotti i documenti di spesa e dove sia dato rinvenire gli stessi nei fascicoli processuali.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo.

Il ricorrente soccombente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato (delibera Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina in data 30 marzo 2016) e dunque non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Corte cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7368 del 22/03/2017).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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