Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3120 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3120 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANFRA Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di
Rienzo n. 162, presso l’avv. Lucia Patrizia Scalone di Montelauro,
rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Paolo Cecchetti, giusta delega in atti;

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ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.
65/06/07, depositata il 4 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre

Data pubblicazione: 12/02/2014

11.

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo
Gambardella, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto
di ragione.
Ritenuto in fatto
I. Vincenzo Manfra propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con

legittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta previsto, per
l’incremento dell’occupazione, dall’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ritenuto indebitamente utilizzato in quanto il lavoratore assunto era il
genitore del contribuente.
Il giudice d’appello ha ritenuto inapplicabile il citato art. 7 in
considerazione del rilievo che l’art. 60 (già 62) del d.P.R. n. 917 del 1986
non consente la deducibilità dal reddito dei compensi corrisposti, fra l’altro,
agli ascendenti per il lavoro svolto nell’impresa.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso, in quanto
attinente alla questione giuridica centrale della controversia.
Con esso la sentenza impugnata è censurata per aver stabilito “che la
spettanza del bonus assunzioni di cui all’art. 7 della legge n. 388/2000 sia
collegata alla deducibilità fiscale dei compensi erogati e che, dunque, tale
bonus non spetti nel caso di assunzione, come nel caso in esame, di un
ascendente”.
Il motivo è fondato.
L’art. 7 della legge n. 388 del 2000 contiene una disciplina esaustiva in
ordine agli incentivi spettanti per l’incremento dell’occupazione, stabilendo
con tassatività i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro fruizione, tra i
quali non è compresa l’insussistenza di rapporti familiari tra il datore di
lavoro e il lavoratore assunto.
Ne consegue che è arbitrario affermare l’esclusione del beneficio fiscale
nel caso di assunzione di familiari (nella specie, un genitore), traendola dalla
previsione di indeducibilità dal reddito dei compensi ad essi erogati stabilita
dal citato art. 60 del d.P.R. n. 917 del 1986 (secondo la nuova numerazione,

la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la

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già art. 62, comma 2), il quale deve ritenersi inoperante ai fini che qui
rilevano (cfr. Cass. n. 9298 del 2013).
E’, peraltro, evidente che, trattandosi dell’assunzione di un familiare, le
cui prestazioni vengono normalmente rèsè 4ffédieriiis vd

henevolentieze

causa, occorre una prova rigorosa degli elementi enstitutivi dei rfippnrto di
lavoro e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e
della onerosità.

3. Va, pertanto, accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la
sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale procederà a
nuovo esame della controversia, uniformandosi agli enunciati principi, oltre
a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Puglia.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

2. Resta assorbita ogni altra censura.

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