Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3120 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 10/02/2020), n.3120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36572-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA, 10,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MALARA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE per il

RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di ROMA, PROCURA

della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. 16968/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il cittadino gambiano M.F. ha adito il Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, esponendo che il 13 luglio 2015, nel corso della perquisizione del negozio di generi alimentari del fratello, presso cui esso egli lavorava, era stato rinvenuto un grosso quantitativo di sacchetti di plastica, la cui detenzione e vendita è punita dalla legge gambiana. Ha esposto di esser stato trattenuto dalla polizia, rilasciato dopo una settimana e collocato agli arresti domiciliari, su cauzione del fratello. Temendo di essere incarcerato, era quindi fuggito. Con decreto del 12.11.2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso. Lo straniero ricorre per la cassazione, deducendo, con un articolato motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto dello straniero, perchè circostanziato, ma ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della chiesta tutela, in quanto all’esito delle disposte informazioni il timore esposto risultava infondato, dato che il mero utilizzo di sacchetti di plastica risulta punito dalla legge gambiana con la multa, ed, al lume dei consultati reports, non era ravvisabile il caso della violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2. Ora, la doglianza, che invoca i principi in tema di credibilità soggettiva e quelli inerenti all’obbligo di cooperazione istruttoria, non si incontra con la decisione che è stata assunta in esito alla compiuta (positiva) valutazione della credibilità ed allo svolgimento di indagini da parte del giudice territoriale sia in riferimento alle sanzioni vigenti in Gambia circa la vendita o l’utilizzo di sacchetti di plastica, sia alle condizioni generali del Paese. Il motivo è peraltro declinato in modo ambiguo sovrapponendo i distinti casi contemplati dalle lettere b) e c) della protezione sussidiaria, e fa riferimento, da una parte, al timore di processi iniqui senza considerare l’accertamento di fatto che dà conto della comminatoria di mere sanzioni pecuniarie, e dall’altra al passato regime dittatoriale di Yahya Jammeh che è ormai deposto, laddove il dedotto clima di insicurezza, a seguito delle elezioni di A.B., non equivale di certo alla situazione di conflitto armato, esclusa in sede di merito.

3. Resta da aggiungere che: a) la questione svolta in seno al ricorso inerente ai timori espressi per l’ipotesi del reato, “di rendersi irreperibile alle autorità” che si assume “introdotto nello scorso anno” presenta profili di novità, ed è dunque inammissibile; b) a fortiori inammissibili sono gli argomenti svolti in seno alla memoria, in cui si fa pure riferimento alla permanenza in Libia, circa il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente svolto in seno al ricorso alcuna censura riferita al capo della pronuncia con cui si ritenevano insussistenti specifici profili di sua vulnerabilità, e non documentata una sua integrazione nel territorio nazionale, tale da sconsigliare il rimpatrio.

4. Non si fa luogo a statuizioni sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA