Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3120 del 08/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3120 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 13499-2013 proposto da:
PAINO ROSA, PAINO GIUSEPPE, PAINO GIOVANNA, PAINO
AGNESE e ZUCCHINI FEDERICA, quale unica erede di PAINO
MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliati a ROMA, Via
Tortona 4, presso lo studio dell’Avvocato STIVALI, e
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’Avvocato
OTTAVIO STRACUZZI e dall’Avvocato ATTILIO STRACUZZI, per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

CAFARELLA FRANCESCO e l’Avvocato PARMALIANA BIAGIO,
quale curatore speciale di CAFARELLA GAETANO fu
FRANCESCO, CAFARELLA FRANCESCO, CAFARELLA VINCENZO,

9.Gta/9-

“”Th

Data pubblicazione: 08/02/2018

CAFARELLA DOMENICO e CAFARELLA GIUSEPPE (tutti di
Francesco) e PAINO GIOVANNI E PAINO BARTOLOMEO fu
FRANCESCO
– intimati avverso la sentenza n. 279/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. ALBERTO
CELESTE, il quale ha concluso per l’inammissibilità ed, in
subordine, per il rigetto del ricorso;
sentito l’Avvocato ATTILIO STRACUZZI;
I FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 22/7/1998, Rosa Paino, vedova di
Francesco Paino, ed i figli Giuseppe Paino, Giovanna Paino,
Agnese Paino e Maria Francesca Paino hanno convenuto in
giudizio, innanzi al pretore di Barcellona P.G. – sez. distaccata
di Lipari, Francesco Cafarella fu Gaetano, nonché l’avv. Biagio
Parmaliana, nella qualità di curatore speciale di Gaetano
Cafarella, Vincenzo Cafarella, Domenico Cafarella, Giuseppe
Cafarella (tutti di Francesco), Giovanni Paino e Bartolomeo
Paino fu Francesco, e, dopo aver dedotto, in punto di fatto, di
possedere (e prima di loro, il defunto padre e marito Francesco
Paino), in via esclusiva ed “uti domini”, da oltre trent’anni,
alcuni terreni (censiti in catasto nei termini che seguono: partita
207 foglio 4 p.11a 55; partita 206 foglio 4 p.11e 33 e 47 e foglio 5
p.11e 36 e 37; partita 208 foglio 4 p.11e 176 e 406) ed una
vecchia casa in Malfa, contrada Gramignazzi, hanno invocato il
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

MESSINA, depositata in data 12/4/2013;

riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione.
Si è costituito in giudizio soltanto Francesco Cafarella, il
quale, dopo aver rappresentato di non avere alcun interesse
alla casa, non vantando sulla stessa alcun diritto, ha contestato

sarebbe occupata la madre Virginia Saltalamacchia, fino alla
morte della stessa, avvenuta nel 1981.
Il tribunale di Barcellona P.G. – sez. distaccata di Lipari, con
sentenza del 11.14/3/2002, ha accolto la domanda, dichiarando
l’intervenuta usucapione degli immobili in questione in favore
degli attori.
Francesco Cafarella, con citazione notificata il 7 ed il
14/11/2002, ha proposto appello, invocando il rigetto delle
domande proposte.
La corte d’appello di Messina, sul rilievo che i testimoni
escussi in primo grado avevano fatto riferimento ad immobili
senza descriverne la precisa localizzazione e senza fornire
elementi idonei ad una loro sicura identificazione, ha, con
ordinanza del 27/2/2006, fatto carico agli attori di produrre in
cancelleria, entro il termine del 31/10/2006, l’estratto della
mappa catastale per tutti i terreni e di chiarire l’indicazione dei
confini di tutti i terreni, la destinazione colturali dei fondi alla
data di inizio della causa ed in atto, la localizzazione con foto e
planimetrie della casa, precisando la posizione della stessa
rispetto ai terreni, ed ha disposto il riesame dei testimoni.
Riesaminati, quindi, i testimoni, la corte territoriale, al
dichiarato fine di risolvere la questione, sollevata
dall’appellante,

dellwammissibilità di quella yjterLoie attività

Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

che fosse maturata l’usucapione dei terreni, dei quali, infatti, si

istruttoria che in sede di appello è stata effettuata per ovviare
alla ravvisata difficoltà di leggere e valutare una prova
testimoniale che è rimasta generica, … per i mancati riferimenti
agli elementi identificativi dei terreni sul cui possesso i testi

… consentito di colmare le lacune probatorie delle parti, atteso
che il giudice può derogare al principio generale di disponibilità
della prova solo nei casi espressamente previsti dalla legge tra
cui non rientra l’acquisizione di documenti” e che “questa Corte,
dunque, non avrebbe potuto invitare gli appellati a produrre i
documenti da sottoporre in visione ai testi sia pure ai soli fini di
una migliore identificazione degli immobili”,

per cui – ha

concluso – “i chiarimenti resi non possono che essere valutati
senza i riferimenti agli estratti di mappa catastali e alle
fotografie irritualm ente acquisite (sia pure su disposizione di
questa Corte che, per le ragioni suesposte, non può essere
confermata)”.
La corte, quindi, sul rilievo, da un lato, che

“la prova

testimoniale, … non si è in primo grado arricchita … degli
elementi necessari per collegare il possesso di cui i testi
andavano riferendo, ai singoli terreni … i testi invero hanno
fatto generico riferimento ai terreni vicini alla casa, pure
oggetto di domanda di usucapione, e taluni di loro anche alla
coltivazione di uva da malvasia e ad altri prodotti. Né attraverso
i chiarimenti resi in appello da tre dei cinque testi, così come
epurati dai necessari riferimento alle mappe catastali, dette
incertezze sono state superate …”, e, d’altro, che, “al di là dei
problemi di identificazione, le deposizioni testimoniali appaiono
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

hanno riferito”, ha ritenuto che al giudice di appello “… non … è

… del tutto insufficienti per ritenere l’esistenza della pretesa
usucapione, stante la genericità delle indicazioni relative
all’esercizio e alle modalità del “possesso” dei terreni e non
emergendo dalle stesse alcun profilo comprovante l’animus

un fondo operato attraverso la coltivazione dello stesso”, ha,
con sentenza del 9.12/4/2013, accolto l’appello, rigettando la
domanda di usucapione.
Rosa Paino, Giuseppe Paino, Giovanna Paino, Agnese Paino
e Federica Zucchini, quale unica erede di Maria Francesca Paino,
con ricorso notificato il 22/5/2013 e depositato il 6/6/2013,
hanno proposto, per tre motivi, la cassazione della sentenza
resa dalla corte d’appello, non notificata.
I resistenti non hanno svolto attività difensiva.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 17.28/2/2017,
rilevato che, nelle more del giudizio, le Sezioni Unite sono state
nuovamente investite della questione relativa all’interpretazione
dell’art. 345 c.p.c., in ordine all’ammissibilità di nuove prove in
sede di gravame, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
In data 6/9/2017, i ricorrenti hanno depositato memoria.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 58 della I. n. 69
del 2009, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., hanno censurato
la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha
ritenuto di applicare l’art. 345 c.p.c. nel testo successivo alle
modifiche apportate dalla I. n. 69 del 2009, laddove, al
contrario, l’art. 58, comma 2, della I. n. 69 del a stabilito
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

possidenti, che, com’è noto, non è insito nel solo godimento di

che l’art. 345 c.p.c., nel testo modificato dalla stessa legge,
trova applicazione ai giudizi pendenti in primo grado alla data
della sua entrata in vigore, così chiarendo che, nei giudizi che,
come quello di specie, sono stati definiti in primo grado in data

testo in vigore prima delle modifiche apportate dalla predetta
legge, il quale, nell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite,
consente la produzione nel giudizio d’appello di nuovi documenti
ove siano, nel quadro delle risultanze probatorie già acquisite,
indispensabili, e cioè decisivi per il positivo accertamento dei
fatti di causa.
2.11 motivo è infondato. I ricorrenti, infatti, mostrano di non
aver colto, in parte qua,

la ratio decidendi della sentenza

impugnata: la corte d’appello, infatti, non ha affatto ritenuto di
fare applicazione (in ipotesi, erronea) dell’art. 345 c.p.c., nel
testo successivo alle modifiche apportate dalla I. n. 69 del 2009,
avendo, piuttosto, ritenuto che i documenti che gli appellati
hanno prodotto in giudizio a seguito dell’ordinanza resa il
27/2/2006, come in precedenza descritta, sono stati, in realtà,
acquisiti in modo irrituale e sono, pertanto, inutilizzabili ai fini
della decisione. E tale ratio non è stata in alcun modo attinta
dal ricorso. Del resto, nel rito ordinario, con riguardo alla
produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345,
comma 3, c.p.c., nel testo in vigore “ratione temporis”, e cioè
anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 69 del 2009,
dev’essere interpretato nel senso che esso fissa sul piano
generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova
“nuovi” (la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

anteriore, trova applicazione l’art. 345, comma 3 0 , c.p.c. nel

precedenza), e, quindi, anche delle produzioni documentali,
indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con
l’indicazione, in via alternativa (e non concorrente), dei requisiti
che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono

(sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante
specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del
giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non
sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria
in ragione dello sviluppo assunto dal processo), vale a dire che
si tratti di documenti che le parti dimostrino non aver potuto
proporre prima per causa ad esse non imputabile ovvero che,
nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano capaci
di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa,
decisivo talvolta anche per giungere ad un completo
rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di
primo grado (Cass. SU n. 8203/2005, in motiv.; nello stesso
senso, cfr.,

ex aliis,

Cass. n. 17341/2015; Cass. n.

15228/2014; Cass. n. 26030/2011; Cass. n. 21980/2009; e,
più di recente, Cass. SU n. 10790/2017, in motiv.; Cass. n.
24164/2017). Resta, tuttavia, fermo che, nel rito ordinario,
risultando il ruolo del giudice nell’impulso del processo meno
incisivo che nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di
prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere
dalla richiesta delle parti (Cass. SU n. 8203/2005 cit.): ciò che,
nel caso di specie, non è accaduto, essendo, piuttosto, emerso,
da un lato, che gli attori avevano prodotto in giudizio (solo) “i
certificati storici catastali”

e, dall’altro lat la corte

Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

2.2

presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame

d’appello aveva disposto, d’ufficio, che gli stessi producessero
“l’estratto di mappa catastale per tutti i terreni”, nonché la foto
e la planimetria della casa sull’indiscusso presupposto
(nonostante la diversa ma indimostrata affermazione contraria

che questi ultimi documenti non erano stati in precedenza
prodotti.
3.Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa l’omessa valutazione di una
prova essenziale ed assolutamente determinante per la
soluzione della controversia, afferente all’esatta individuazione
dei beni oggetto della domanda, haevaensurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha illogicamente
motivato le ritenute incertezze sulla identificazione dei beni
oggetto di usucapione, laddove, al contrario, la semplice lettura
delle deposizioni rese, specie in secondo grado, dimostra la
palese contraddizione logica, giuridica e persino grammaticale
tra le stesse deposizioni e la illogica e contraddittoria
affermazione della loro genericità.
4.Con il terzo motivo, i ricorrenti, denunciando, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente e contraddittoria
motivazione circa la ritenuta mancanza di prova

dell’animus

possidendi in capo agli appellati, ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’estrema genericità
delle indicazioni relative ai terreni ricavabili dalle escusse
deposizioni testimoniali, laddove, al contrario, le prove
testimoniali raccolte hanno dato atto dell’ultraventennale,
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

contenuta nella memoria depositata dai ricorrenti il 6/9/2017)

autonomo ed indisturbato possesso da parte degli attori degli
immobili, ponendosi in aperto contrasto logico con le
motivazioni addotte.
5.

Il secondo ed il terzo motivo, in ragione della loro

sono infondati. La sentenza impugnata, in effetti, è stata
depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione
l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo in vigore successivamente alle
modifiche apportate dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, a norma
del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per
cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed
è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la
norma consente di denunciare in cassazione – oltre
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale
anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

connessione, possono essere esaminati congiuntamente e

n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.;
Cass. n. 7472/2017).
Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt.
366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il

omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass.
n. 14014/2017, in rnotiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.).
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno indicato, con la
dovuta specificità, quale fatto storico, principale o secondario,
la corte d’appello abbia completamente omesso di esaminare.
La corte d’appello, del resto, ha illustrato le ragioni per le
quali ha escluso, in fatto, la sussistenza dei fatti storici
integrativi dell’usucapione che gli attori avevano invocato: e
l’esistenza di tale motivazione, non apparente né
manifestamente illogica, esclude – corretta o meno che sia – la
sussistenza del vizio invocato.
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del
resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine
alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in
cassazione (Cass. n. 11176/2017, in motiv.), così come
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze istruttori- .ss. n.
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato

9253/2017, in motiv.).
Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di
libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di
prova legale), il giudice civile, infatti, ben può apprezzare

sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore
preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi
istruttori richiesti dalle parti.
Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente
attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass.
n. 11176/2017).
Ed è noto che non è compito di questa Corte quello di
condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti
contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere
ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della
decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle
prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n.
3267/2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro
abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro
ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella
motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto
nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n.
11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso
in esame.
6.11 ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
7.Nulla per le spese di giudizio, a fronte della mancata
costituzione in giudizio dei resistenti.
Ric. 2013 n. 13499, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli

8.La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater,

del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Dà atto della
sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 19 ottobre 2017.

P.Q.M.

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