Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3120 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3630-2010 proposto da:

GIACOMINO & FIGLI SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 99, presso lo studio dell’avvocato SANGUEDOLCE PATRIZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RONDINI GIOVANNI, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 743/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA

dell’8.10.08, depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA

TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 3 febbraio 2009 la Corte d’appello di Perugia, riformando la statuizione di primo grado, condannava la snc Giacomino & Figli a pagare a D.A.V. la somma di Euro 10.289,52 per crediti retributivi nascenti dal rapporto di lavoro svolto come cameriera di sala, ritenendo la sussistenza della subordinazione, restando irrilevante il fatto che la D.A. fosse stata inserita in un PIP (Piano di Inserimento Professionale), avendo prestato attività ulteriore rispetto a quella prevista dal PIP;

Avverso detta sentenza ricorre la Giacomino Figli snc in persona del legale rappresentante U.C. con due motivi, la D.A. è rimasta intimata;

Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2094 cod. civ. e difetto di motivazione in relazione alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; con il secondo violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2099 cod. civ. e difetto di motivazione in relazione alla retribuzione; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Vista la memoria depositata dalla ricorrente;

Rilevato che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè entrambi i motivi, per la parte concernente la violazione di legge, mancano dei quesiti di diritto; in relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto Decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Per quanto riguarda poi il ricorso per difetto di motivazione, dedotto in entrambi i motivi, manca il prescritto momento di sintesi;

si è affermato che, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. n. 16002 del 18/07/2007). Ed ancora, in relazione al difetto di motivazione, è stato affermato che il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366- bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che non si deve provvedere per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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