Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3120 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 13/07/2016, dep.07/02/2017), n. 3120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO ANGELO – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO GIACOMO – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI DANILO – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI MARCO – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA ANTONELLA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25211-2014 proposto da:
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI SPA, in persona del suo Procuratore
Speciale R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91,
presso lo studio dell’avvocato CINZIA MECO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALBERTO MARIO ZIZI, GIUSEPPE
MALANDRINO giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.G.;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI,
depositata il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIOVANNI FRONTICELLI BALDELLI;
udito l’Avvocato CINZIA MECO anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Axa Assicurazioni s.p.a. impugna dinanzi a questa Corte, con due motivi di ricorso, l’ordinanza n. 186 del 2014, pronunciata dalla Corte di appello di Sassari il 26.6.2014, con la quale veniva disposta la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella sentenza n. 186 del 2014, depositata il 30.4.2014 (oggetto di separata impugnazione dinanzi a questo stesso giudice di legittimità.
Il ricorso è inammissibile, volta che, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex aliis, Cass. n. 16205 del 2013), deve essere esclusa tout court l’impugnabilità del provvedimento di correzione, foss’anche attraverso lo strumento processuale di cui all’art. 111 Cost., attesa la natura non decisoria del provvedimento de quo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma giàdovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017