Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 312 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25786-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGO.FIL S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA, emessa il 25/02/2013 e depositata il

25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2005) fatto valere dalla società contribuente, in quanto quest’ultima aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito relativo nella dichiarazione successiva, relativa all’anno di imposta diverso.

L’Agenzia, sul presupposto della omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di riferimento, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR ha accolto la tesi del contribuente aderendo alla giurisprudenza che ritiene non decaduto il soggetto che, pur avendo dichiaro l’IVA nelle registrazioni periodiche durante l’anno, non abbia riportato il credito IVA nella dichiarazione dei redditi di quell’anno, ma lo abbia fatto successivamente.

Si è costituito il contribuente, svolgendo controdeduzioni.

Va premesso che con il primo motivo l’Agenzia denuncia una motivazione apparente, contestando al giudice di merito di essersi limitato a richiamare le sentenze di legittimità, senza spiegare perchè vi ha aderito. Il motivo è infondato, atteso che soddisfa l’obbligo di motivazione la sentenza del giudice di merito – tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione – che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, dichiarando di condividerlo e di volervisi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalità risultano esposte, sia pure sinteticamente, le ragioni giuridiche della decisione (Cass. n. 13066 del 2007).

Quanto alla questione della sussistenza del credito IVA va osservato quanto segue.

Intanto l’esistenza del credito non è contestata, ossia non è contestato che l’IVA risulti dalle dichiarazioni periodiche e sia documentata.

Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

L’applicazione di tale regola rende irrilevante l’accoglimento del terzo motivo, con il quale l’Agenzia si duole del fatto che il giudice di merito ha ritenuto che, a fronte della omessa dichiarazione IVA, l’Agenzia non poteva procedere a recupero con accertamento automatizzato, ma doveva effettuare autonomo e distinto accertamento. La tesi del giudice di merito, pur smentita dalle recenti Sezioni Unite (Sez. un. 17758 del 2016), non impedisce di accogliere il ricorso sulla questione della inesistenza della pretesa tributaria (recupero del credito IVA vantato dal contribuente), che rende irrilevante l’aspetto delle modalità di esercizio di tale pretesa.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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