Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 312 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 312 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28328-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CATI CENTRO ARTICOLI TERMO IDRAULICI SRL FALLITA;

– intimata avverso la sentenza n. 393/5/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 25/10/2010, depositata il
28/10/2010;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 28328 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.746/17/2007 della CTP di Salerno che aveva accolto il ricorso della
società contribuente “Centro Articoli Termoidraulici srl” – ed ha così annullato la
cartella di pagamento per IVA-IRPEG-IRAP relativa all’anno d’imposta 2003 per le
somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex
art.36-bis del DPR n.600 del 1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo l’Ufficio avesse onere di provare
la previa comunicazione al contribuente dell’esito della rettifica operata, come
previsto dall’art.6 della legge n.212 del 2000 nonché dall’art.36 bis co.3 del DPR
n.600/1973, prova il cui difetto costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione art.6
comma 5 della legge 27.7.2000 n.212 dell’art.36 bis del DPR n.600/1973, in
relazione all’art.360 n.3 cpc; motivo che deve essere esaminato a preferenza del
primo perché più liquido e di pronta soluzione) la ricorrente si duole del fatto che il
giudice di appello abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla
dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale
comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si

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letti gli atti depositati

fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in
dichiarazione (di che la parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente
autosufficienti).
La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza
di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la

bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis,
comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla
preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di
irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la
liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva
considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di
comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art.
9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel
merito (respingendo l’impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi
necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 5 luglio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
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quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.000,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

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