Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31199 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1225-2018 R.G. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

CLEMENTINA M. SCARFO’, FELICE DOMENICO RETEZ;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI REGGIO CALABRIA

– BOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATRIZIA IALARA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1672/2017 del

TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 24 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che chiede che

Codesta Suprema Corte voglia annullare la dichiarazione di

litispendenza e dichiarare la competenza del Tribunale di Reggio

Calabria, Sezione specializzata per le controversie agrarie,

assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso 3 febbraio 2017 l’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Reggio Calabria propose opposizione avverso ordinanza di affrancazione di un fondo emessa il 17/18 novembre 2016 dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. specializzata agraria, su istanza di M.A..

A sostegno dell’opposizione eccepì preliminarmente la litispendenza tra il detto giudizio di affrancazione e quello, avente ad oggetto la devoluzione dello stesso fondo, instaurato dall’Istituto, nell’ambito del quale la M. aveva proposto in via riconvenzionale la medesima domanda di affrancazione (giudizio pendente in secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, R.G. n. 278/13); nel merito sostenne l’assenza dei presupposti per l’affrancazione.

Si costituì la M. e, in particolare, evidenziò che nel detto giudizio di appello, con atto 25 maggio 2017 notificato alla controparte il 31 maggio 2017, aveva rinunciato all’impugnazione, sicchè la sentenza appellata (con la quale il Tribunale aveva dichiarato la devoluzione del fondo in favore dell’Istituto e rigettato la domanda riconvenzionale di affrancazione perchè proposta tardivamente) era da ritenersi passata in giudicato.

Con sentenza 1672 del 24 novembre 2007, l’adito Tribunale di Reggio Calabria, sez. specializzata agraria, dichiarò, con riguardo alla domanda di affrancazione ed alla correlata opposizione, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio e quello (n. 278/13) pendente presso la Corte di Appello; dichiarò, inoltre, inammissibile la domanda di pagamento dei canoni formulata dall’opponente Istituto; in particolare il Tribunale evidenziò che la rinuncia agli atti del giudizio non comportava automaticamente l’estinzione dello stesso, necessitando infatti sia l’accettazione delle altre parti costituite che avessero interesse alla prosecuzione sia (come previsto dall’art. 306 c.p.c.) la pronuncia giudiziale di estinzione; nella specie, come risultante dal verbale d’udienza del 9 ottobre 2017, le parti convenute avevano dichiarato di non volere aderire alla rinuncia, insistendo sulla condanna della controparte alla rifusione delle spese: del giudizio, ed il Collegio aveva rinviato alla successiva udienza dell’8 ottobre 2018, sicchè il giudizio di appello doveva considerarsi ancora pendente.

Avverso detta sentenza M.A. ha proposto regolamento di competenza, illustrato anche da successiva memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

L’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Reggio Calabria ha presentato memoria difensiva

Il P.G. ha chiesto di annullare la dichiarazione di litispendenza e dichiarare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, sez. specializzata agraria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 306 c.p.c., sostiene, in primo luogo, che la rinuncia all’impugnazione non è equiparabile alla rinuncia agli atti, sicchè alla stessa non è applicabile l’art. 306 c.p.c.(come richiamato dall’art. 359 c.p.c.); al riguardo evidenzia che la rinuncia agli atti è nettamente distinta dalla rinuncia all’azione, che, quando interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente detta rinunzia all’impugnazione; quest’ultima, infatti, comportando la rinunzia al diritto sostanziale fatto valere, è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione della controparte, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ed il venir meno del potere-dovere del Giudice di pronunziare; l’effetto dell’estinzione del processo non è subordinato alla declaratoria di estinzione ma si produce automaticamente e di diritto a seguito dell’accettazione delle controparti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio; rileva, inoltre, che, in ogni modo, l’accettazione della rinuncia è necessaria solo nel caso in cui la controparte abbia uno specifico interesse a conseguire una pronunzia sul merito (interesse insussistente nel caso di specie, nel quale I’ interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio era rappresentato esclusivamente dall’intento di ottenere il rimborso delle spese processuali).

Ritiene il P.G. che l’atto notificato dalla M. alle controparti il 31 maggio 2017 doveva considerarsi, in base allo stesso tenore letterale sia dell’atto medesimo sia della relativa procura, quale rinuncia all’azione (rectius: rinuncia all’impugnazione), sicchè non era necessaria l’accettazione della controparte ed era venuto meno, essendo cessata la materia del contendere, il potere-dovere del giudice di pronunziarsi; di conseguenza, avendo la suddetta rinuncia effetto istantaneo, alla data della decisione (24 novembre 2017) non poteva parlarsi di litispendenza.

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che, come già precisato da questa S.C. (v. da ultimo, Cass. 5250/2018), la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all’azione (o rinuncia all’impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l’accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.

La rinuncia all’impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame, indipendentemente dall’accettazione della controparte.

Anche la rinuncia agli atti del giudizio di appello determina, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, ma siffatta identità di effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all’impugnazione, come detto, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.

La menzionata identità dell’effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all’impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica tuttavia che, nonostante le su esposte differenze tra i due istituti, ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dell’art. 306 c.p.c., u.c., per la quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione.

Ciò posto, è evidente che il giudice d’appello, in entrambi i casi (rinuncia agli atti o rinuncia all’impugnazione), non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questione dedotte (previa verifica, in caso di rinuncia agli atti, della ritualità dell’accettazione, ove necessaria), ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio sia pronunziando sulle spese; solo in esito al passaggio in giudicato di siffatto provvedimento, il giudizio potrà ritenersi definitivamente estinto, e quindi non più pendente.

Nel caso di specie è pacifico che la Corte d’appello all’udienza del 9 ottobre 2017, in seguito alla “rinuncia all’impugnazione” notificata dalla M. alle controparti il 31 maggio 2017 ed alla richiesta di quest’ultime di condanna della rinunziante alle spese del giudizio, ha rinviato la decisione all’udienza dell’8 ottobre 2018, sicchè correttamente il Tribunale, nell’impugnata sentenza del 13/24 novembre 2017, ha considerato il giudizio di appello 278/13 ancora pendente e, con riguardo alla domanda di affrancazione ed alla correlata opposizione, ha dichiarato la litispendenza con il presente giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Attesa la materia oggetto del presente giudizio, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Ed invero, come già statuito da questa S.C. “le cause agrarie “stricto sensu”, come individuate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, cioè quelle devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10, continuano a fruire della non abrogata norma di cui alla L. n. 283 del 1957, art. 3, sicchè sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata” (Cass. 6227/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA