Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31198 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 31198 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
CI-O

sul ricorso n. 24107/2012 proposto da:
COMUNE DI VALLERMOSA

rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Diana, con domicilio eletto in
Roma, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –

contro
MANCA ANTONIO – MANCA TULLIA
rappresentati e difesi dall’avv. Agostino Dessy, con domicilio eletto in
Roma, via Buozzi, n. 87, presso lo studio dell’avv. Giovanni Carta;
– controri correnti –

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Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, n. 130, depositata in data 16 marzo 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 dal
Consigliere dott. Pietro Campanile;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto
dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso, o, in subordine, per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari,
pronunciando sulla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione avanzata dai signori Manca Antonio e Manca Tullia nei confronti del Comune di Vallermosa a seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari – investito della domanda
di risarcimento del danno conseguente all’occupazione illegittima di
un fondo di proprietà degli attori – ha preliminarmente disatteso
l’eccezione del Comune fondata sulla notifica dell’atto di riassunzione
alla parte e non al procuratore costituito, rilevando che dall’esame del
tenore dello stesso emergeva la volontà degli attori di intraprendere
un nuovo giudizio, totalmente autonomo, per conseguire l’indennità
dovuta, nonché quella relativa al difetto di legittimazione degli attori,
rilevando che gli atti del procedimento ablatorio erano stati emanati
nei loro confronti e del loro dante causa Eliseo Manca.
2. E’ stata poi rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, richiamandosi l’effetto interruttivo – sospensivo dell’atto intro-

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sentito per il controricorrente l’avv. Carta, munito di delega;

duttivo del primo giudizio, ai sensi del secondo comma dell’art. 2945
cod. civ..
3. Nel merito, tenuto conto delle proroghe di legge, la durata
dell’occupazione di un primo fondo, esteso per 5.800 mq, è stata de-

suolo, di mq 5.120, è stata determinata in anni sette.
Considerata la natura edificatoria di detti terreni, ed il loro valore sulla base delle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio , le
indennità suddette sono state liquidate in complessivi euro
142.977,09.
4. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Vallermosa propone
ricorso, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui resistono con
controricorso i signori Antonio e Tullia Manca.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendosi violazione dell’art. 125 disp. att.
cod. proc. civ., si sostiene che erroneamente la Corte di appello
avrebbe escluso che con l’atto di citazione notificato in data 9 gennaio
1997 i signori Manca avessero inteso riassumere il giudizio conclusosi
con la sentenza di incompetenza del Tribunale di Cagliari.
2. La doglianza è in parte inammissibile, ed in parte infondata.
Va in primo luogo ribadito il principio secondo cui l’interpretazione
della domanda è operazione riservata al Giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede
di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., 16 febbraio 2004, n. 2916). Deve in proposi-

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terminata in anni nove, mentre quella dell’occupazione di un altro

to rilevarsi che, a fronte dell’approfondita disamina dell’atto da parte
della Corte di appello, che vi ha ravvisato tutti gli estremi della proposizione di una nuova domanda, la censura (salvo il richiamo, per il
vero ininfluente, a quanto affermato dalla controparte nella memoria

trebbe intendersi come inteso a introdurre un nuovo giudizio.
D’altra parte, non si dubita che l’atto di riassunzione tardivo possa
eventualmente valere, qualora ne abbia i requisiti – circostanza nella
specie assolutamente palese e, del resto, non contestata – come atto
introduttivo di un nuovo processo, salva la verifica, rispetto a d esso,
del rispetto di eventuali termini di decadenza (Cass., 14 giugno 1967,
n. 1359; Cass., 13 giugno 1991, n. 6717).
3. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 2697 cod.
civ., 115 e 115 cod. proc. civ., nonché vizio motivazionale: si sostiene
che la corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione
inerente alla carenza di legittimazione dei signori Antonio e Tullia
Manca, i quali non avrebbero fornito la prova della loro legittimazione.
4. La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ragione della
decisione impugnata fondata sul rilievo consistente nella pronuncia
degli atti ablatori nei confronti degli odierni intimati e del loro dante
causa Manca Eliseo. Le deduzioni di merito relative all’accertamento
dei diritti domenicali sui terreni de quibus sono per altro estranee al
giudizio inerente alla determinazione dell’indennità, in quanto la legittimazione ad opporsi contro la stima amministrativa delle indennità di
espropriazione ed occupazione va presuntivamente riconosciuta a chi
sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del

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di replica) non ha indicato le ragioni in base alle quali l’atto non po-

fondo, e quindi titolare del diritto indennitario, fino a quando non si
deduca e dimostri un errore al riguardo: limitatamente a quest’ultimo soggetto non sono necessarie ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, essendo per un verso la sua

la fase come titolare dei diritti indennitari, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di
azioni di natura reale (Cass., 21 gennaio 2011, n. 1488; Cass. 15 luglio 2004, n. 13115).
5. Con la terza censura viene riproposta l’eccezione di prescrizione già
disattesa dal giudice del merito: deducendosi violazione dell’art. 2947
cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si sostiene che non potendosi considerare l’azione promossa “nel novembre 1993 dai sigg. Manca Antonio e Manca Tullia”, in quanto solo successivamente al decesso di Manca Eliseo, avvenuto il 3 marzo 1991,
essi avrebbero acquisito la titolarità, si dovrebbe tener conto solo del
giudizio promosso nell’ottobre 2006 davanti alla Corte di appello,
quanto ogni diritto era ormai prescritto.
6. La doglianza non può essere accolta, poiché – non essendosi per
altro censurato l’effetto interruttivo permanente dell’originaria domanda proposta al giudice poi dichiaratosi incompetente, così come
affermato nella sentenza impugnata – intimamente contraddittoria,
invocandosi la priorità dell’acquisto iure successionis, che viene, però,
contestualmente affermata, laddove si fa riferimento all’anteriorità
del decesso del de cuius rispetto alla proposizione del primo giudizio
davanti al Tribunale di Cagliari.

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legittimazione insita nella coincidenza con il soggetto indicato in quel-

7. Il quarto motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., per aver la Corte liquidato le indennità per intero, a fronte
delle domanda degli attori che avrebbero limitato la domanda alla sola quota di metà dei terreni di cui avrebbero vantato la proprietà, è

to che, in linea generale, in caso di espropriazione di bene indiviso,
l’opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata
in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell’ intero diritto e, quindi, dell’ intera indennità, anche a beneficio dei comproprietari non opponenti (Cass., 5 giugno 2014, n.
12700).
8. Il quinto mezzo, con il quale si deduce violazione dell’art. 20 della
I. n. 865 del 1971, nonché vizio motivazionale in ordine alla durata
dei periodi di occupazione, non coglie nel segno, in quanto si fonda
sul tempo occorso per la realizzazione delle opere sui terreni ablati,
laddove il metodo utilizzato dalla Corte distrettuale si fonda, correttamente, sulla durata, tenuto anche conto delle proroghe legali,
dell’occupazione legittima, sulla quale non incide l’intervenuta – medio tempore – trasformazione irreversibile del bene (Cass., 30 settembre 2016, n. 19601).
9. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto, deducendosi vizio motivazionale, in realtà si propone una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, ai fini della determinazione del valore
di mercato dei beni, riservata al giudice del merito, il quale, per altro,
ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza che

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del tutto inammissibile per difetto di autosufficienza, a tacere del fat-

nel ricorso siano state indicate le critiche al riguardo sollevate nel
corso di quel giudizio.
Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente
affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassa-

la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne
la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale,
corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di
un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3
giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 1014, 16368).
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci-

zione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa,

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