Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31198 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3344-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

PIA RIZZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2670/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero, di nazionalità pakistana. A sostegno della decisione ha rilevato la lacunosità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, in quanto relative a vessazioni da parte di un parente per ragioni legate al possesso di un immobile, peraltro generiche e risalenti. Sono pertanto state escluse le ipotesi di protezione internazionale strettamente legate alla credibilità soggettiva (rifugio politico e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b)). In relazione alla lett. c), dalle fonti Easo sarebbe emerso che la regione di provenienza del ricorrente non è interessata da atti indiscriminati di violenza o trattamenti disumani. La regione del Kashmir gode di relativa autonomia e non risulta luogo di attentati particolari, essendo il fondamentalismo islamico attivo in altre aree del paese. Infine difettano i presupposti per la protezione umanitaria in mancanza di allegazioni specifiche sulla vulnerabilità personale, su ragioni di salute, calamità, carestie).

Propone ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. Ha depositato atto di mera costituzione in giudizio il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver esaminato la Corte d’Appello i documenti prodotti sulla grave situazione di violenza indiscriminata del Kashmir. La Corte d’Appello ha utilizzato report desueti che non tengono conto della grave situazione attuale della regione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Non vengono neanche indicate le fonti alternative di cui si assume la produzione.

In relazione alle osservazioni formulate nella memoria deve rilevarsi che la mancata specificazione riguarda le fonti indicate dal ricorrente non quelle contenute nella sentenza. L’emenda in memoria è al riguardo tardiva.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 5, comma 6, perchè la Corte d’Appello, nel ritenere insussistenti i presupposti per la protezione umanitaria, ha valutato male le prove offerte sull’attuale condizione del Kashmir mentre sarebbe stato sufficiente attivare il sito internet meglio descritto nel motivo. Inoltre non è stato considerato il livello d’integrazione raggiunto dal ricorrente nel ns. paese.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già svolte nell’esame del primo motivo. Anche in relazione all’integrazione raggiunta nulla è stato riferito in ordine alle allegazioni ad essa relative nel giudizio di merito.

In ordine alle osservazioni contenute in memoria la mera indicazione “copiosa documentazione” non sana il vizio di genericità.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non deve procedersi ad alcuna statuizione in relazione alle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono le condizioni processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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