Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31198 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. dolmetta Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2522/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Lucio Papirio, n. 83 presso

lo studio dell’avvocato Giannoccari Paolo, rappresentata e difesa

dagli avvocati Brudaglio Vincenzo e Cavalera Marcello;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS), Moris Italia s.r.l., Sisinni

Stefano;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del 26 gennaio 2015, il Tribunale di Lecce ha dichiarato, a seguito dei distinti ricorsi presentati nell’assunta vesta di creditori da S.S. e dalla s.r.l. Moris Italia, il fallimento della s.r.l. (OMISSIS).

Nei confronti di questa pronuncia la società dichiarata fallita ha sporto reclamo ai sensi della L. Fall., art. 18, sostenendo in particolare di possedere tutti i requisiti stabiliti dalla norma della L. Fall., art. 1, comma 2, per la sottrazione delle imprese insolventi alla procedura fallimentare.

2.- La Corte di Appello di Lecce ha respinto il reclamo così presentato con sentenza depositata il 21 settembre 2015.

Essa ha rilevato, in particolare, che “nel caso di specie, il debitore non ha partecipato alla fase prefallimentare, pur avendo avuto rituale notifica dei ricorsi dei creditori e del decreto di fissazione dell’udienza di ascolto. Per altro aspetto, è pacifico che la società reclamante – nel sia pur breve periodo in cui ha svolto la sua attività – non ha mai depositato bilanci, così contravvenendo uno specifico obbligo di legge”.

Ed ha, altresì, aggiunto che “la documentazione depositata unitamente al reclamo non è sufficiente a fornire la prova del (mancato) superamento dei limiti fissati dall’art. 1 richiamato… Si tratta invero di una ricostruzione della contabilità operata dalla parte, su dati la cui attendibilità non è dato in alcun modo verificare, mancando alla corte ogni possibilità di eseguire riscontri in assenza di ulteriore documentazione a sostegno e conforto delle annotazioni eseguite dalla reclamante”.

3.- Avverso la pronuncia della Corte salentina ricorre adesso la s.r.l. (OMISSIS), affidandosi a due motivi di cassazione.

S.S. e la s.r.l. Moris Italia non hanno dispiegato attività difensive nel presente grado di giudizio. Ugualmente si è comportato il fallimento della società (OMISSIS), già non costituito nel giudizio di reclamo.

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, in particolare, è intestato “violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto della L. Fall., artt. 1,15 e 18, così come modificata dal Decreto Correttivo n. 69 del 2007, nonchè degli artt. 116 e 210 c.p.c.”.

Il secondo motivo, poi, è rubricato vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Omessa istruttoria, mancata applicazione della L. Fall., artt. 1,15 e 18”.

5.- I due motivi di ricorso vanno trattati in modo congiunto, in ragione della contiguità, quando non sovrapposizione, dei contenuti che vi vengono esposti.

Nella sostanza, il ricorrente muove tre ordini di censure alla sentenza della Corte di Lecce.

6.- La prima censura consiste in ciò che la sentenza impugnata “ha omesso di considerare” che la s.r.l. (OMISSIS), “appena avuta informalmente notizia del fallimento”, ha fatto consegnare “dal consulente della società al curatore fallimentare le scritture contabili e fiscali obbligatorie. In particolare, è stata esibita la seguente documentazione contabile: libro giornale 2012; mastrini di sottoconto 2012; registro acquisti e vendite 2012; libro beni ammortizzabili 2012; fatture emesse e ricevute 2012 e 2013; modelli 770 Agenzie delle Entrate anno 2013 per l’anno 2012; comunicazione IVA 2013 per l’anno 2012; il libro assemblea soci; il libro dell’organo amministrativo; il libro degli inventari”.

La Corte salentina neppure ha disposto – aggiunge il ricorrente l’ordine di esibizione della documentazione, che pure era stato richiesto nella contumacia della curatela.

7.- La seconda censura intende “confutare quanto affermato dal giudice del reclamo” sul punto dell’omesso deposito dei bilanci: il mancato deposito di tale documentazione – rileva il ricorrente in via di critica alla sentenza – “non comporta di per sè il mancato assolvimento da parte dell’imprenditore dell’onere di provare di essere al di sotto delle soglie di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2”.

8.- La terza censura muove dall’affermazione di avere il ricorrente prodotto, in una con l’atto di reclamo, la seguente documentazione contabile: “situazione contabile al 23.1.15; bilancio al 31.12.2012; mastrino conti ricavi 2012; mastrino conti ricavi 2013; mastrini clienti 2012 e 2013)”.

Posta tale documentazione – assume dunque il ricorrente -, “il peculiare potere istruttorio officioso esercitabile dal giudice e la rilevanza pubblicistica della materia trattata doveva indurre la Corte a ritenere che il giudice poteva ben prescindere dalla posizione del debitore per continuare a richiedere d’ufficio agli Enti preposti (ivi compresa la curatela nominata) quella minima documentazione contabile o fiscale al fine di ottenere una adeguata analisi della fallibilità dell’imprenditore”.

9.- Il ricorso non può essere accolto, perchè inammissibile.

10.- La prima censura mossa alla sentenza impugnata (relativa alla documentazione consegnata dal ricorrente al curatore fallimentare: sopra, n. 6) non rispetta il requisito della necessaria autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso non indica in termini specifici, infatti, nè il “quando”, nè il “come” la circostanza così dedotta venne portata a conoscenza della Corte di Appello; nè la rilevanza della medesima ai fini del riscontro dei requisiti di “non fallibilità”, di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2.

Il punto risulta in sè determinante, posto che la motivazione della sentenza non contiene nessun riferimento o cenno a tale documentazione, senz’altro limitandosi a considerare la “documentazione contabile esibita unitamente al deposito del ricorso” (e anzi sottolineando proprio l'”assenza di ulteriore documentazione a sostegno”).

11.- La seconda censura formulata dal ricorrente (sul valore dell’omesso deposito dei bilanci al fine del riscontro dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2: sopra, n. 7) non si confronta con l’intera motivazione che è stata effettuata dalla sentenza.

Quest’ultima infatti, dopo avere riscontrato la natura di “prova privilegiata” dei bilanci, ha affermato in modo del tutto univoco che la documentazione di cui ai bilanci non costituisce l'”unico elemento di prova utilizzabile dal debitore per fornire la prova di cui è gravato, essendo ben possibile fare ricorso ad altra documentazione (in particolare, documentazione fiscale – dichiarazioni IVA, dichiarazione dei redditi -), il cui apprezzamento è comunque rimesso al tribunale”.

12.- Pure non accoglibile risulta la terza censura che il ricorrente ha mosso alla sentenza impugnata, relativa alla documentazione contabile prodotta insieme al reclamo (sopra, n. 8).

La Corte salentina ha qualificato la documentazione, così prodotta, nei termini di “ricostruzione della contabilità operata dalla parte” e relativa a “dati la cui attendibilità non è dato in alcun modo di verificare”. Nè il ricorrente ha in qualche misura contestato queste due rilevazioni: nè in modo diretto e neppure in modo indiretto.

In effetti, il ricorso si è limitato a “titolare” genericamente i documenti prodotti (cfr. sopra, nel n. 8), senza indicare i contenuti relativi, nè la concreta significatività dei medesimi ai fini del riscontro del (congiunto) possesso, da parte della s.r.l. (OMISSIS), dei presupposti di “non fallibilità” previsti dalla legge. Cosa che, nella specie, si manifestava per contro senz’altro necessaria: in effetti, la stessa indicata produzione del “bilancio al 31.12.2012” si trova costretta a confrontarsi con l’affermazione pure contenuta nel ricorso, secondo cui “invero, nessun bilancio è stato approvato dalla società”.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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