Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31197 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31197 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 9546/2013 proposto da:
Saporiti Giancarlo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli
n.79H, presso l’avvocato Corti Pio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Brusatori Felice, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratore di Castello Finance
S.r.l. e di Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Liberiana n.17, presso l’avvocato Ferraguto Antonio, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 29/12/2017

= contraricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 14/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
1. Giancarlo Saporiti ricorre per cassazione – sulla base di tre motivi
ai quali resiste la s.p.a. Italfondiario con controricorso – avverso la
sentenza in atti pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano a
conferma della decisione che in primo grado ne aveva respinto
l’opposizione al decreto ingiuntivo fattogli notificare da Italfondiario
nella sua qualità di fideiussore della Vartex s.r.l.
Nella specie il giudice del gravame ha reiterato la statuizione in
punto di incompetenza per territorio adottata dal primo giudice in
ragione della tardività della relativa eccezione, ha disatteso
l’allegazione in punto di ultrapetizione richiamandosi agli atti posti a
fondamento del monitorio e, tra essi, anche alla fideiussione in data
17.9.1982, ed ha ribadito nel merito la fondatezza della pretesa,
ritenendo infondati e inammissibili le doglianze dell’appellante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – alla cui disamina non si oppone
preclusivamente il difetto di specificità eccepito dal controricorrente
poiché la censura declina in maniera puntuale e pertinente i termini
della contestazione – il Saporiti si duole del reiterato rigetto della
sollevata eccezione di incompetenza per territorio, nuovamente
decretata dal giudice adito in ragione della sua tardività, malgrado
nella specie, trattandosi di eccezione fondata su una proroga della
competenza, si rendesse applicabile l’art. 38, comma 1, cod. p
Est. Cons. M

RG 9456/13 Saporiti-Italfondiario
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30/05/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

civ. nel testo antevigente alla novella del 1990 e fosse perciò
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
2. Il motivo è infondato.
Premesso invero che non è contestato in fatto che il ricorrente abbia
sollevato la detta eccezione nel corso dell’udienza di precisazione

assorbente rilievo in senso contrario il principio più volte enunciato
da questa Corte secondo cui «l’art. 38, secondo comma, primo
periodo, cod. proc. civ., escludendo, nelle cause ordinarie, dalla
preclusione ivi stabilita l’eccezione di incompetenza per territorio nei
casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., si riferisce alle sole ipotesi
che in tale norma risultano eccettuate dalla derogabilità
convenzionale e non al caso del foro stabilito per deroga
convenzionale, per il quale vale il principio generale della deducibilità
dell’eccezione di incompetenza soltanto nella comparsa di risposta»
(Cass., Sez. IV, 04/08/2005 n. 16404).
3. Il secondo motivo di ricorso – come il primo immune dalle ragioni
ostative al suo esame fatte valere dal controricorrente in quanto la
sua formulazione, pur enunciando la rubrica una promiscuità di
rilievi, permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate e
di ravvisare la specifica conferenza del loro contenuto rispetto al
capo della decisione oggetto di contestazione – rinnova la denuncia
del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso, dopo quello di primo
grado, anche il giudice d’appello in quanto, sebbene l’ingiunzione
fosse stata richiesta in base alla seconda fideiussione agli atti della
banca, il primo giudice – e così il giudice d’appello che ne aveva
confermato la decisione – che pure ne aveva dichiarato
l’annullamento per vizio del consenso, aveva ritenuto di riconoscere
la fondatezza della pretesa sulla base della pregressa fideiussione in

Est. Con.

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delle conclusioni del processo di primo grado, è ragione di

data 17.9.1982 ovvero allegando un fatto costitutivo non dedotto dal
ricorrente in monitorio.
4. Il motivo è infondato.
Non sussiste per vero il lamentato vizio dal momento che nel ricorso
per l’ingiunzione – che la Corte è abilitata a consultare trattandosi

il fondamento della pretesa

trova titolo nella duplice garanzia fideiussoria prestata dal Saporiti,
basandosi infatti esso, come si apprende dagli allegati prodotti a
conforto della domanda, tanto sulla fideiussione rilasciata dal
predetto in favore della Vartex con scrittura in data 17.9.1982,
quanto sulla successiva fideiussione 4.3.1991, onde allorché il primo
giudice – e conformemente il giudice d’appello – espunta la validità
di quest’ultima, ha confermato la legittimità del decreto opposto
richiamandosi alla prima fideiussione si è esattamente attenuto ai
limiti della domanda esercitata in monitorio dall’odierno
controricorrente.
5. Con il terzo motivo di ricorso il Saporiti critica l’impugnata
decisione perché il giudice d’appello avrebbe totalmente disatteso le
specifiche e puntuali contestazioni da egli mosse nei confronti della
sentenza di primo grado sia in ordine alla quantificazione della
pretesa da questa operata sia in ordine alle risultanze della CTU,
frutto di un erronea, parziale ed incompleta ricostruzione dei fatti di
causa.
6. Il motivo, in disparte dalle ragioni di inammissibilità opposte ex
adverso, è inammissibile poiché postula la rinnovazione del giudizio
fattuale esperito nei gradi di merito che non è scrutinabile in questa
sotto il denunciato profilo della violazione di diritto e che neppure si
presa a revisioni sotto il pure denunciato profilo della violazione
motivazionale risultando la motivazione con cui il giudice d’Appello
ha rigettato il proposto gravame del tutto congrua ed adeguata.
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nella specie di error in procedendo

7. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.

spese del presente giudizio che liquida in euro 5600,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 30.5.2017.
Il Presidente
Il Funzionario Gidiiario

Dott. Massimo Dogli,9 ti

Dott.ssa Fol,r;- – i:7

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Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle

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