Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31197 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36748-2018 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto n. 5917/2018, emesso dal Tribunale di Venezia, notificato il 31 ottobre 2018, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo straniero nei confronti della decisione della Commissione territoriale di Verona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal medesimo;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e dell’art. 294 c.p.c., commi 2 e 3 – il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso, ritenuto dal collegio giudicante tardivo, giustificata da causa non imputabile al richiedente, ai sensi delle disposizioni succitate;

Rilevato che:

nel caso concreto, il ricorrente ha dedotto di avere provveduto al deposito telematico in data 26 aprile 2018 – ossia nei trenta giorni ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, dalla notifica del provvedimento reiettivo emesso dalla Commissione territoriale (26 marzo 2018), con proroga del termine che scadeva in giorno festivo (25 aprile), ai sensi dell’art. 155 c.p.c.- il ricorso proposto avverso la predetta decisione della Commissione territoriale;

alle ore 20,12 il ricorrente riceveva la ricevuta di consegna del deposito, cui seguiva, alle ore 20,14, l’esito dei controlli automatici del deposito, recante la seguente dicitura: “Codice esito. Descrizione esito: – Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’apos, ufficio ricevente”;

successivamente, in data 27 aprile 2018, perveniva all’indirizzo del difensore la comunicazione di “accettazione deposito in data 27 aprile 2018 con esito negativo: Altro. Errore fatale. Atti rifiutati il 27/04/2018”;

l’istante provvedeva, quindi, a depositare – in data 30 aprile 2018 nuovamente il ricorso, allegando (doc. 3) “motivata istanza di rimessione in termini”, nonchè (doc. 4) tutte le predette ricevute telematiche, dalle quali risultava che il ricorso era stato depositato in data 26 aprile 2018, ossia nei trenta giorni di legge, come da ricevuta generata dal sistema, “ma che il deposito non si era perfezionato per problemi relativi al sistema telematico”;

Ritenuto che:

ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, convertita dalla L. n. 221 del 2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5″;

pertanto, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, comma 7, convertito dalla L. n. 221 del 2012, e non in quello successivo in cui il ricorso è stato depositato nei registri informatici della cancelleria, essendo l’intento del legislatore proprio quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte (Cass., 19/01/2018, n. 1366);

pertanto nel caso di specie – anche a prescindere dall’istanza di rimessione in termini, sulla quale, peraltro, il Tribunale non ha speso una sola parola – il ricorso avrebbe dovuto essere considerato tempestivo dal Tribunale, in quanto proposto nei termini di legge, essendo stata la ricevuta di consegna del deposito generata dal sistema entro i trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, accolto, ed il decreto cassato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che provvederà ad esaminare il merito della domanda, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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