Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31197 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24381/2017 proposto da:

O.C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Monte Zebio n. 24, presso lo studio dell’Avvocato Leopoldo Lombardi,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniela Missaglia giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO pubblicato il

18/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 2 marzo 2017 il Tribunale per i minorenni di Milano, nel provvedere sul ricorso ex art. 330 c.c. e ss. presentato dal padre S.F. perchè fosse sospeso l’esercizio della potestà genitoriale della madre O.C. sulla figlia minore G.M.V. e nel contempo sulle domande proposte dal Procuratore della Repubblica, disponeva l’affido della bambina al Comune di Milano e incaricava i servizi sociali dell’ente affidatario di mantenere la stessa collocata presso il padre e regolamentare gli incontri con la madre e i nonni materni secondo i tempi indicati nella consulenza espletata in corso di causa, con possibilità di progressivo ampliamento e liberalizzazione tenuto conto dell’andamento della presa in carico terapeutica materna.

2. La Corte d’Appello di Milano, con decreto in data 18 luglio 2017, respingeva l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla reclamante principale, interpretando il disposto dell’art. 38 disp. att. c.c. alla luce del criterio della prevenzione e del principio di perpetuatio iurisdictionis, riteneva di confermare tanto l’affidamento della minore ai servizi sociali, quanto la sua collocazione presso il padre e di conseguenza rigettava il reclamo principale proposto da O.C. e il reclamo incidentale presentato da S.F., con conferma del decreto impugnato.

3. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.C. affidandosi a sette motivi di impugnazione.

Gli intimati S.F. e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano non hanno svolto alcuna difesa.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e ricorso ex art. 376 c.p.c., comma 2 perchè il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte onde consentire alle stesse di chiarire la portata del disposto dell’art. 38 disp. att. c.c. in punto di competenza funzionale in materia di affidamento e collocamento di figli minori in caso di pendenza contemporanea di due procedimenti avanti al giudice specializzato e al Tribunale ordinario successivamente adito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. In via pregiudiziale ritiene la Corte che non sussistano ragioni che richiedano la rimessione del ricorso alla pubblica udienza nè, tanto meno, alle Sezioni Unite, come richiesto dal difensore di O.C. con le istanze depositate in data 19 settembre e 11 ottobre 2018.

Deve al riguardo osservarsi che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380 bis.1 c.p.c., ammissibile in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, rientra nella valutazione discrezionale – incentrata in particolare sulla peculiare importanza della questione di diritto coinvolta – del collegio giudicante, che ben può escludere la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/6/2018 n. 14437).

Del pari l’istanza di remissione del ricorso alle Sezioni Unite – anche se formalizzata ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, e dell’art. 139 disp. att. c.p.c. – rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (Cass. 22/6/2016 n. 12962, Cass. 21/5/2012 n. 8016, Cass. 1471/2003 n. 359).

Nel caso di specie, trattandosi di dover esaminare doglianze che si appuntano, come si vedrà più specificamente nel prosieguo, su questioni estranee al decisum della statuizione impugnata ovvero reiterano temi già vagliati dal giudice di merito senza criticare le motivazioni della decisione impugnata, la Corte non ravvisa i presupposti nè per la rimessione della causa alla pubblica udienza, nè per la rimessione della stessa alle Sezioni Unite.

5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 29 e 30 Cost. e art. 8 CEDU in quanto la ricorrente sarebbe stata privata del collocamento presso di sè della figlia sulla base di una mera valutazione contenuta in una C.T.U. nulla e lacunosa e in presenza di un contesto di elementi non probanti un’incapacità materna, comunque insufficienti a condurre a risultati gravi, umilianti e pregiudizievoli come l’alterazione della quotidianità di accudimento di una bambina ad opera della madre.

5.2 Il motivo è inammissibile.

Esso infatti non coglie nè contesta specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata in merito alla collocazione della minore presso il padre, che si basa non solo sulle risultanze della C.T.U. (come indicato a pag. 16), ma anche sulle osservazioni contenute all’interno della successiva relazione dei servizi sociali del (OMISSIS) (nel senso precisato a pag. 17), sulla risposta offerta dai genitori ai percorsi loro indicati dal Tribunale per i minorenni (pag. 18) e sulla disponibilità della madre agli incontri con l’altro genitore e nell’interazione con l’ente affidatario (pag. 19). La censura trascura quindi di considerare che la corte distrettuale ha fondato le proprie valutazioni su una serie di elementi, convergenti e concatenati fra loro, e finisce per appuntarsi unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica espletata senza considerare in alcun modo gli ulteriori elementi, di epoca successiva, che il collegio del merito ha inteso invece valorizzare come pienamente rilevanti ai fini della conferma della decisione di primo grado.

Nel contempo la doglianza in esame tende a sollecitare un’inammissibile rivalutazione della congerie istruttoria posta a base della decisione assunta, quando questa Corte ha solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, a cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr., ex plurimis, Cass. 19/10/2016 n. 21098, Cass. 16/12/2011 n. 27197).

6.1 Il secondo motivo denuncia l’abnormità della decisione, stante la palese discrasia fra il corpo motivazionale, dove si dava atto del difetto di competenza del Tribunale per i minorenni, e il dispositivo del decreto del medesimo Tribunale, confermato dalla Corte d’Appello, in punto di difetto di competenza: il Tribunale, al corretto rilievo preliminare del difetto di competenza, avrebbe fatto seguire una decisione in tema di affido, collocazione e regolazione delle visite e così avrebbe provveduto in maniera antitetica alle premesse poste alla propria decisione.

6.2 Il motivo è inammissibile.

E’ opportuno sottolineare, in limine, che la censura non solleva alcuna questione in tema di competenza, ma intende, ben diversamente, denunciare l’abnormità della decisione impugnata, quale provvedimento avulso dall’ordinamento processuale, in ragione della “palese discrasia tra il corpo motivazionale e il dispositivo del decreto del Tribunale per i minorenni confermato dalla Corte d’Appello”.

Nè è possibile ritenere che la questione riguardante la competenza sia stata introdotta con il ricorso depositato ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, laddove si è sostenuto che per effetto delle decisioni di merito risultano disciplinati ambiti che non rientrano nel novero della competenza funzionale dei giudici specializzati, dato che tale strumento processuale, al pari delle memorie che la parte può depositare nell’ambito del giudizio di legittimità (Cass. 12/10/2017 n. 24007), è destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione e rappresentare l’opportunità di trattare la controversia avanti alle Sezioni Unite, ma non può essere utilizzato per sollevare questioni nuove, ovvero integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso.

Così delimitato il campo di indagine – che, lo si ripete, esula da ogni profilo di competenza funzionale e attiene invece all’asserita abnormità della statuizione impugnata -, non si può che rilevare l’inammissibilità del ricorso.

Infatti la critica sollevata riguarda il decreto del collegio di primo grado e non il provvedimento impugnato e, soprattutto, non investe il contenuto della medesima decisione, la quale, dopo aver sottolineato la parzialità della lettura del reclamante, ha richiamato e condiviso la statuizione del Tribunale ordinario laddove questo, nel giudizio introdotto dall’odierna ricorrente, aveva ritenuto che il procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. presso il Tribunale per i minorenni riguardasse domande che, incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, assorbivano le richieste relative alle modalità di esercizio della medesima e aveva fatto applicazione, nell’interpretare il disposto dell’art. 38 disp. att. c.c., del criterio della prevenzione e del conseguente principio della perpetuatio iurisdictionis, oltre al canone di concentrazione delle tutele nell’interesse del minore.

7.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, dell’errata valutazione delle prove, della nullità, incompletezza, incoerenza e contraddittorietà della C.T.U. posta a base delle decisioni assunte: il Tribunale per i minorenni di Milano e la Corte d’Appello avrebbero fondato la loro decisione su fatti non emergenti dall’istruttoria espletata o in contrasto con essa e nel contempo avrebbero omesso l’esame di fatti storici fondamentali che, se esaminati, avrebbero determinato un diverso esito della lite, traendo argomenti da relazioni dei servizi sociali viziate da un pregiudizio nei confronti della ricorrente e risultanze di una consulenza tecnica di carattere inquisitorio, priva di adeguate risposte alle articolate contestazioni mosse dalla difesa e dal consulente di parte ed affetta da una pluralità di vizi procedurali e di merito.

7.2 Il motivo è inammissibile quanto alla violazione di legge processuale denunciata, dato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo assumendo che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo questa attività consentita proprio dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Cass. 10/6/2016 n. 11892, Cass. 1/12/2016 n. 24548, Cass. 28/2/2017 n. 5009).

La censura è parimenti inammissibile quanto al vizio di motivazione denunciato in quanto la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è sì apprezzabile in linea di principio in sede di ricorso per cassazione nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi però ribadire, in relazione al nuovo testo di questa norma, che qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. U., 22/6/2017 n. 15486); nel caso di specie la corte territoriale ha preso in esame lo storico evolversi della condotta di vita della madre al fine di valutarne poi l’adeguatezza in funzione di un possibile collocamento della minore presso di lei, di modo che da un lato non rileva l’omesso esame di talune circostanze di fatto ritenute di rilievo dalla ricorrente, dall’altro non è possibile sollecitare la lettura della congerie istruttoria analizzata in termini diversi da quelli ritenuti più appropriati dai giudici di merito.

Per di più la doglianza si limita a reiterare le critiche procedurali e sostanziali già mosse alla C.T.U. (come si può verificare confrontando il contenuto del motivo di ricorso con i rilievi già compiuti avanti alla corte distrettuale e riportati all’interno del provvedimento impugnato), senza in alcun modo considerare le osservazioni offerte in risposta dalla corte territoriale a questo proposito; in questo modo la ricorrente, sotto le spoglie dell’eccepito omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull’esito della prova documentale che risulta del tutto inammissibile in questa sede, ove è precluso il riesame del merito della controversia.

8.1 Il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la motivazione offerta dalla decisione impugnata sarebbe soltanto apparente e si estrinsecherebbe in argomentazioni che, limitandosi a riportare le considerazioni contenute nella consulenza tecnica e nelle relazioni dei servizi sociali, sarebbero inidonee a rivelare la ratio decidendi in ordine all’affidamento e al collocamento della minore.

8.2 La censura non è fondata.

La motivazione della decisione prevista quale parte necessaria della decisione da parte dell’art. 132 c.p.c. costituisce la rappresentazione dell’iter logico intellettivo seguito al giudice per arrivare alla decisione ed ha natura apparente quando è intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla sua base.

La doglianza in esame si attarda nel denunciare una motivazione resa attraverso un procedimento di copia incolla delle valutazioni compiute da C.T.U. e servizi sociali senza tuttavia considerare che in realtà la corte territoriale, dopo aver valutato “un insieme di elementi assolutamente convergenti” di consistenza ben maggiore – come detto – delle sole risultanze della consulenza tecnica, dapprima ha confermato l’affidamento della minore ai servizi sociali a motivo dell’inadeguatezza di ambedue i genitori, per le ragioni compiutamente illustrate a pag. 16 della decisione, e quindi ha individuato (alle pagg. 17, 18 e 19) il collocamento più idoneo per la minore sulla base non solo dell’attività peritale, ma anche della più recente relazione dei servizi sociali, della risposta data dai genitori ai percorsi loro indicati dal Tribunale per i minorenni e della disponibilità dimostrata agli incontri con l’altro genitore e nell’interazione con l’ente affidatario al fine di realizzare un progetto di intervento strutturato nell’interesse della minore.

L’autonoma motivazione fornita dal collegio del reclamo, senza dubbio idonea a dare contezza del percorso logico-intellettivo che ha condotto il collegio ad assumere la propria decisione, smentisce la fondatezza della doglianza, la quale non tiene conto che all’interno del decreto impugnato una motivazione esiste ed è ben comprensibile.

9.1 Il quinto motivo di ricorso adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 Cost. e art. 112 c.p.c.: il Tribunale per i minorenni, con decisione recepita in maniera acritica della Corte d’Appello, avrebbe rinunciato, in violazione all’obbligo di decidere su tutta la domanda, ad esercitare le proprie prerogative giurisdizionali e decisorie, delegando integralmente a un ente terzo, l’ente affidatario, la determinazione delle modalità di attuazione del decreto con particolare riferimento alle visite madre- figlia.

9.2 La doglianza è inammissibile.

Anche in questo caso la censura in esame reitera le critiche alla decisione del giudice di primo grado senza tenere in alcun conto le ragioni offerte dalla corte distrettuale a proposito di questo profilo di impugnazione, laddove la stessa ha negato (a pag. 16 della propria decisione) che si trattasse di una delega in bianco ai servizi sociali in quanto in realtà il Tribunale, fatto proprio il progetto individuato in sede peritale per dare soluzione alla situazione in cui versava la minore (tanto da aver dato incarico ai servizi sociali di regolamentare gli incontri della minore con madre e nonni materni, almeno inizialmente, secondo i tempi indicati nella C.T.U. con possibilità di progressivo ampiamento e liberalizzazione), aveva affidato ai servizi un’opera di monitoraggio e di segnalazione all’autorità giudiziaria competente di situazioni che potessero richiedere modifiche.

Si tratta dunque ancora una volta di una doglianza che ignora e non critica le ragioni poste a fondamento del rigetto degli assunti difensivi fatto dalla corte territoriale.

Una simile proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum del provvedimento impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), e risulta conseguentemente inammissibile (Cass. 7/9/2017 n. 20910).

10.1 Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. in merito all’affidamento, collocamento e diritto di visita della minore: la corte territoriale, nel disporre il collocamento della minore presso il padre, avrebbe attribuito un significato assolutamente incongruo alla nozione di interesse del minore, sostituendo alla valutazione delle concrete e attuali esigenze della minore una qualificazione apodittica e astratta; in questo modo i giudici di merito non avrebbero tenuto conto in maniera adeguata delle carenze genitoriali del padre e della necessità di garantire alla minore l’assidua presenza della madre, anche in applicazione del principio di maternal preference affermato dalla corte di legittimità.

10.2 Il motivo è inammissibile.

Il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste infatti nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 28/9/2017 n. 22707, Cass. 11/1/2016 n. 195).

Nel caso di specie la ricorrente nella sostanza ha sostenuto che la Corte d’Appello abbia erroneamente interpretato il concetto di superiore interesse del minore individuando nel padre piuttosto che in lei il genitore ove era preferibile che la minore fosse collocata.

In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.

11.1 Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del principio costituzionale di libertà delle parti di sottoporsi ad accertamenti sanitari, ex art. 32 Cost., in relazione all’imposizione fattale di seguire un determinato percorso terapeutico: la Corte territoriale, malgrado il giudice di merito non possa ricorrere all’imposizione di un percorso terapeutico ai genitori, avrebbe fondato la conferma del collocamento della minore presso il padre sulla constatazione dell’asserita assenza di una psicoterapia strutturata rispetto alla O. e sarebbe peraltro incorsa in errore nel valutare le relazioni dei professionisti che la seguivano.

11.2 Il motivo è inammissibile.

La corte distrettuale ha escluso che il programma indicato dal Tribunale ai genitori potesse essere inteso come un’imposizione inammissibile e incostituzionale, in quanto il percorso terapeutico suggerito come modalità di accompagnamento veniva attuato facendo ricorso a professionisti di fiducia della donna (pag. 18) e con frequenza e da modalità da lei scelte (pag. 19).

Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso costituisce una riproposizione delle doglianze già sottoposte al vaglio della corte territoriale senza che le ragioni illustrate dal collegio di merito siano state sottoposte a esame e critica e risulta così inammissibile.

12. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

Non occorre assumere alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione in sede di legittimità dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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