Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31195 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31195 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del Presidente
dott. Luigi Abete, rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio De Angelis
per procura speciale in data 30 marzo 2011 autenticata per atto del
Notaio Mario Liguori di Roma, rep. n. 167063, ed elett.te dom.ta
presso lo studio del predetto avvocato in Roma, Via Val Gardena n.
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– ricorrente contro
VANNI PAOLO, VANNI S.R.L., ROSATI GIUSEPPE, VANNI LORENZO,
VANNI MANUELA, CAUSATI MARIA ANNA, PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
– intimati sul ricorso proposto da:
CAUSATI MARIA ANNA, VANNI MAUELA, VANNI LORENZO, quali
eredi di Vanni Paolo, e VANNI S.R.L., rappresentati e difesi, per

Data pubblicazione: 29/12/2017

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Raffaele Mario
Vavalà e dall’avv. Eugenio Zoppis ed elett.te dom.ti presso lo
studio del primo in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36

controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., ROSATI GIUSEPPE,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

intimati

e sul ricorso proposto da:
ROSATI GIUSEPPE, rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al controricorso, dall’avv. Sandro Picciolini e dall’avv.
Francesco Cigliano ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo
in Roma, Via degli Scipioni n. 132

controricorrente e ricorrente incidentale

contro
CAUSATI MARIA ANNA, VANNI LORENZO, VANNI MANUELA, VANNI
S.R.L., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

intimati

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4338/10
depositata il 26 ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio
2017 dal Consigliere Carlo De Chiara;
PREMESSO
1. Nel 1985 tra il sig. Paolo Vanni, in proprio e quale legale
rappresentante della Vanni s.r.I., la sig.ra Elsa Salvatori (e, dopo la
sua morte, le sue eredi), il sig. Giuseppe Rosati e la Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito BNL) iniziò un complesso
contenzioso, articolatosi in più giudizi poi riuniti, avente ad oggetto
vari assegni emessi dal sig. Vanni – quali in proprio e quali nel
nome della società – in favore della sig.ra Salvatori e da questa
girati al sig. Rosati, il quale li aveva posti all’incasso presso la BNL
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ROMA

trattaria ottenendo per alcuni il pagamento e per altri il protesto. Il
Tribunale di Roma, accertata l’alterazione degli assegni quanto ai
rispettivi importi, condannò l’emittente al pagamento dell’importo
originario effettivamente sottoscritto e la sig.ra Salvatori e il sig.
Rosati in solido alla restituzione dei maggiori importi già incassati,
nonché il solo Rosati al risarcimento del danno, pari a £
500.000.000, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per l’esecuzione del

domanda proposta dal sig.Vanni nei confronti della BNL per il
risarcimento del danno conseguente all’illegittimo protesto degli
assegni.
2. La Corte d’appello di Roma, adita con gravami del sig.
Rosati e del sig. Vanni (nella duplice qualità già indicata), ha
confermato la sentenza di primo grado, salvo che sul punto della
responsabilità della BNL per la levata dei protesti. Ha infatti
riconosciuto tale responsabilità quanto a 12 assegni, la cui
contraffazione era manifesta e riconoscibile a occhio nudo,
condannando la banca a un risarcimento di C 200.000,00 liquidato
equitativamente.
3. La BNL ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi,
presentato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 24 aprile 2011. La
Vanni s.r.l. e i sig.ri Maria Anna Causati, Manuela Vanni e Lorenzo
Vanni, eredi del sig. Paolo Vanni, hanno resistito con controricorso
contenente anche ricorso incidentale per due motivi, cui hanno a
loro volta resistito con distinti controricorsi la ricorrente principale e
il sig. Giuseppe Rosati, il quale ha anche presentato autonomo
ricorso incidentale con tre motivi. A quest’ultimo ricorso hanno
resistito con distinti controricorsi la BNL e la Vanni s.r.l. con gli
eredi Vanni.
La BNL, che aveva notificato il ricorso di cui sopra al sig.
Paolo Vanni nonostante il già avvenuto decesso del medesimo, ha
proposto anche un ulteriore ricorso, di identico contenuto,
presentato per la notifica il 23 giugno 2011, nei confronti degli
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sequestro conservativo di beni della Vanni s.r.I.; respinse invece la

eredi del sig. Paolo Vanni (oltre che della Vanni s.r.l. e del sig.
Rosati, già intimati con il precedente ricorso). Gli eredi Vanni hanno
resistito con controricorso e ricorso incidentale per due motivi
(identici a quelli del precedente ricorso incidentale), cui la BNL ha
resistito a sua volta con controricorso.
La BNL ha anche presentato memorie.
CONSIDERATO

ricorsi notificati in successione dalla BNL, deve in realtà parlarsi di
unico ricorso, notificato, la seconda volta, agli eredi del sig. Vanni
(oltre che nuovamente agli altri intimati), già defunto alla data
della prima notifica, al fine di prevenire – come chiarisce la banca
nelle proprie difese – una declaratoria di inammissibilità del “primo”
ricorso per essere stato notificato, appunto, a una persona defunta
anziché ai suoi eredi.
Essendosi,

peraltro,

pienamente e tempestivamente

realizzato il contraddittorio tra le giuste parti del giudizio di
legittimità, ogni questione di ammissibilità del ricorso sotto tale
profilo è certamente superata.
Unico è, analogamente, anche il ricorso incidentale reiterato
dagli eredi Vanni a seguito della reiterata notifica del ricorso
principale.
2. Con il primo motivo del ricorso della BNL – da qualificare
principale essendo stato notificato per primo – si lamenta che la
Corte d’appello sia incorsa in ultrapetizione nel dichiarare la
responsabilità della banca per aver richiesto il protesto degli
assegni per mancanza di provvista: titolo di responsabilità, questo,
mai dedotto, invece, dagli appellanti sig. Vanni e Vanni s.r.I., la cui
pretesa risarcitoria era basata esclusivamente sulla palese
alterazione degli assegni. A loro avviso, infatti, essa ostava alla
richiesta del protesto (in quanto si sarebbero dovute emettere
semmai dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 32 e 45 legge

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1. Va premesso che, essendo di contenuto identico i due

assegno) e il carattere manifesto dell’alterazione avrebbe dovuto
essere comunque specificato nel protesto stesso.
2.1. Il motivo è infondato perché la responsabilità della banca
è ricondotta, dalla sentenza impugnata, appunto alla manifesta
alterazione dei titoli. Infatti, dopo aver accertato per 12 assegni,
sulla scorta della CTU, non soltanto l’alterazione ma altresì il
carattere manifesto di essa, la Corte ha riconosciuto la

assegni, per avere «seguitato a protestare assegni palesemente
alterati in ordine ai quali era a conoscenza che pendeva
procedimento penale» (pag. 29 della sentenza).
3. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso principale,
con il quale la BNL invoca il giudicato formatosi sulla mancanza di
responsabilità dell’obbligato in solido sig. Rosati, del quale dichiara
ai sensi dell’art. 1306 capov. cod. civ. di voler profittare.
Tale giudicato invero non sussiste, dato che il capo di
sentenza relativo alla responsabilità del sig. Rosati è oggetto del
(secondo motivo del) ricorso per cassazione degli eredi Vanni e
Vanni s.r.I., come meglio si vedrà in seguito.
4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, tra loro
connessi, vanno esaminati congiuntamente.
4.1. Con il terzo motivo si denuncia difetto assoluto e
comunque vizio di motivazione per avere la Corte d’appello
attribuito rilievo, ai fini della declaratoria della responsabilità della
banca, anche ai protesti di assegni la cui falsificazione era stata
valutata come non riconoscibile e comunque non riferiti alla
mancanza di fondi, invece apoditticamente valorizzata dai giudici.
4.2. Con il quarto motivo si denuncia difetto assoluto e
contraddittorietà della motivazione, nonché violazione degli artt.
45, n. 2, 62, 63 e 64 legge assegno. Premesso che nessuno dei
protesti cui fa riferimento l’accertamento di responsabilità della
banca era stato levato per mancanza di fondi, bensì per la
denunciata alterazione degli importi in essi indicati, si sostiene che
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responsabilità della banca quanto alla richiesta dei protesti di tali

la banca non avrebbe potuto fare a meno, per legge, di elevare i
protesti stessi – nonostante la denunciata falsità e a prescindere
dal grado della evidenza di questa – in presenza del mancato
pagamento, sia pure determinato da tale denuncia.
4.3. E’ fondato ed assorbente quest’ultimo motivo.
Come si è visto esaminando il primo motivo, la Corte
d’appello ha basato la dichiarazione di responsabilità della banca

importi risultanti dai titoli.
Sennonché la falsificazione dell’assegno non è ragione
sufficiente ad impedire la levata del protesto, come questa Corte ha
già avuto più volte occasione di affermare con riguardo, addirittura,
alla falsificazione della stessa firma di traenza. Ciò in quanto la
inesistenza di una valida obbligazione da parte del traente non
impedisce la efficace assunzione di obbligazioni vincolanti nei
rapporti dei successivi giratari fra loro, alla conservazione delle
quali è appunto finalizzato il protesto (Cass. 18/10/1974, n. 2936;
16/04/2003, n. 6006; 16/07/2010, n. 16617). Se questa è la
ragione del dovere di levata del protesto, su di essa non può
incidere il grado di evidenza della falsificazione.
E’ appena il caso di aggiungere che non si pone qui la
questione della eventuale sostituzione del protesto con la
dichiarazione del trattario di cui al n. 2 dell’art. 45 legge assegno,
posto che difetta – come giustamente osserva la ricorrente – il
presupposto dell’assenso del portatore (art. 64 legge assegno), non
dedotto in giudizio.
5. Il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, riguardanti
rispettivamente il concorso colposo del sig. Vanni nell’illecito e la
liquidazione equitativa del danno, sono assorbiti per effetto
dell’accoglimento del quarto motivo.
6. Detto accoglimento assorbe anche il primo motivo del
ricorso incidentale degli eredi Vanni e Vanni s.r.I., con il quale si
lamenta la mancata estensione della responsabilità della banca alla
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per la levata dei protesti sulla “evidenza” della falsificazione degli

levata dei protesti anche di altri assegni pure manifestamente
alterati.
7. Con il secondo motivo del medesimo ricorso, denunciando
vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., si
censura la statuizione negativa sul gravame degli attuali ricorrenti
riguardante il rigetto della loro domanda di risarcimento nei
confronti del sig. Rosati per l’illegittima levata dei protesti.

essendo esso espressamente condizionato alla modifica di quanto
statuito in primo grado nei confronti del sig. Rosati; onde, non
essendovi stata alcuna modifica delle relative statuizioni, non
poteva ritenersi verificata la condizione cui il gravame era
sottoposto.
Ad avviso dei ricorrenti, invece, ciò non può affermarsi.
L’appello incidentale dei Vanni era infatti condizionato a
«qualsivoglia riforma della sentenza a seguito del gravame del
Rosati» (richiamo testuale delle conclusioni dei Vanni in appello) ed
espressamente invocava anche la condanna della controparte alle
spese «ivi comprese le spese di CTU liquidate dal Giudice in corso
di causa». Poiché le statuizioni di primo grado nei confronti del sig.
Rosati sono state modificate, in appello, mediante la condanna del
medesimo anche alle spese di consulenza tecnica di ufficio, in
precedenza invece compensate tra lui e Vanni, deve ritenersi che la
condizione si era verificata e dunque il gravame andava esaminato.
evIA

t5–k’.12

7.1. Il motivo è infondato perchquite—riore 4gravio di spese
processuali a carico del sig. Rosati, disposto con la sentenza di
appello, non può evidentemente dirsi cheWa stato disposto «a
seguito del gravame del Rosati» (come si legge nelle conclusioni
dei Vanni testualmente riportate nel ricorso in esame), trattandosi
di statuizione a lui sfavorevole.
8. Il ricorso incidentale del sig. Rosati ha per oggetto la
condanna di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al
risarcimento dei danni cagionati alla Vanni s.r.l. con l’esecuzione
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La Corte d’appello ha ritenuto di non esaminare tale gravame

del sequestro di generi alimentari e attrezzature varie presso il bar
ristorante da essa gestito.
Il primo e il secondo motivo del ricorso sono strettamente
connessi e vanno pertanto esaminati congiuntamente.
8.1. Con il primo motivo si denuncia il difetto di motivazione
dell’accertata consapevolezza, da parte del ricorrente,
dell’alterazione degli assegni posti a base della richiesta di

riferimento a «qualificate dichiarazioni in ordine all’alterazione di
quei titoli», ricevute dal sig. Rosati in epoca precedente alla
esecuzione del sequestro, senza però precisare in cosa esse
consistano e gli elementi in base ai quali il sig. Rosati non poteva
nutrire dubbi sull’alterazione dei titoli al momento del sequestro
stesso.
8.2. Con il secondo motivo si aggiunge che pertanto
illegittimamente è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente
ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
8.3. La complessiva censura non può essere accolta.
L’essenza di essa risiede nella critica dell’accertamento della
consapevolezza dell’alterazione degli assegni al momento
dell’esecuzione del sequestro, accertamento che ad avviso del
ricorrente sarebbe basato sul rinvio, da parte dei giudici di appello,
a non meglio precisate «qualificate dichiarazioni» ricevute dal sig.
Rosati.
Tale critica è priva di fondamento, sia perché la Corte
d’appello ha espressamente argomentato la consapevolezza della
falsità, da parte del sig. Rosati, anche dalla sua conoscenza
dell’avvenuta denuncia della falsità al PM, sia perché le qualificate
dichiarazioni di cui si tratta sono, all’evidenza, quelle fatte al
ricorrente da tale avv. Ciampa, come risulta dal seguente
passaggio a pag. 19 della sentenza impugnata: «Occorre
apprezzare ancora le pacifiche dichiarazioni del Rosati al PM, rese
in data 24-2-87, di aver ricevuto il 22-3-85 le confidenze dell’avv.
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sequestro conservativo, in quanto nella sentenza impugnata si fa

Ciampa (che aveva svolto attività professionale anche per Vanni)
secondo cui “i titoli datimi dalla Salvatori erano stati falsificati dalla
predetta; che pertanto occorreva che non mettessi all’incasso in
banca i titoli … la Salvatori replicò dicendomi che non era vero che i
titoli erano falsi …”».
Il ricorrente, ipotizzando che siano appunto queste le
qualificate dichiarazioni di cui si discute, si premura di svalutarne

semplici critiche di merito rivolte alla diversa conclusione raggiunta
dai giudici.
9. Il terzo motivo del ricorso incidentale del sig. Rosati
attiene alla liquidazione del danno, confermata dalla Corte d’appello
nell’ammontare di £ 500.000.000 già determinato dal Tribunale. La
censura specificamente articolata è di violazione dell’art. 2697 cod.
civ., essendo stata omessa ogni precisazione circa la prova di
elementi presi in considerazione dai giudici di merito nella
liquidazione del danno, quali la lesione all’immagine commerciale
della società danneggiata per il clamore connesso all’esecuzione del
sequestro con l’intervento della forza pubblica nei giorni in cui era
in corso l’attività di ristorazione.
9.1. Il motivo è infondato. Pacifica essendo l’esecuzione del
sequestro mediante l’intervento della forza pubblica in un giorno di
apertura dell’esercizio di ristorazione, è chiaro che la Corte
d’appello ha inferito da tali dati il clamore suscitato dal sequestro,
per la notorietà dello stesso presso la clientela presente alla sua
esecuzione, e, quale effetto del clamore, la lesione dell’immagine
commerciale dell’impresa di ristorazione.
10. In conclusione, respinti i ricorsi incidentali, va accolto il
quarto motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata va
cassata in relazione alla censura accolta.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384,

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l’efficacia probatoria, ma articolando, a questo punto, pure e

secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto della
domanda di danni nei confronti della BNL.
Limitatamente al rapporto tra la BNL, da un lato, e gli eredi
Vanni e Vanni s.r.I., dall’altro, su cui incide la cassazione con
decisione nel merito, occorre provvedere sulle spese dell’intero
giudizio, anche nelle fasi di merito (art. 385, secondo comma, cod.
proc. civ.). Esse vanno poste a carico dei soccombenti eredi Vanni

Quanto ai restanti rapporti processuali, non interessati dalla
pronuncia di cassazione con decisione nel merito, occorre
provvedere sulle spese del solo giudizio di legittimità. Escluso un
reale contrasto, in questa sede, tra le posizioni del sig. Rosati e
della BNL – sicché non vi è luogo a provvedere sulle spese nel loro
rapporto – viene in considerazione il solo rapporto tra il sig. Rosati,
da una parte, e gli eredi Vanni e la Vanni s.r.I., dall’altra, le spese
relative al quale vanno compensate per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in
motivazione e rigetta i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente
al protesto degli assegni proposta dagli eredi Vanni e dalla Vanni
s.r.l. nei confronti della BNL. Condanna gli eredi Vanni e la Vanni
s.r.l. al pagamento, in favore della BNL, delle spese dell’intero
giudizio, liquidate in complessivi C 19.200,00, di cui C 19.000,00
per compensi, quanto ai giudizi di primo e secondo grado, e in C
8.100,00, di cui C 8.000,00 per compensi, quanto al giudizio di
legittimità, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % e accessori
di legge. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità nei
rapporti tra gli eredi Vanni e la Vanni s.r.l. e il sig. Giuseppe
Rosati.
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e Vanni s.r.l. e liquidate come in dispositivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio
2017
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Dott.ssa Fabrizio BA RC

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