Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31195 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19556/2018 proposto da:

TNI TUBAZIONI NAVALI INDUSTRIALI SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE LIEGI N. 7, presso lo studio dell’avvocato MARINA

CARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA;

– ricorrenti –

contro

ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONDOTTI, 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIGNATARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ISABELLA COCITO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli Avvocati LUIGI SCARPA ed ANTONIETTA PROFUMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 10046 del 24.4.2018, questa Corte, per quanto ancora interessa, ha respinto il ricorso principale proposto da Tubazioni Navali Industriali srl contro la sentenza n. 1049/2013 emessa dalla Corte d’Appello di Genova in una lite in materia di servitù di passaggio e pagamento di penale che vedeva contrapposta la predetta società, quale proprietaria del fondo dominante, alla società Anonima Petroli Italiana spa, proprietaria del fondo servente.

Sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, la Corte di legittimità, respingendo i primi due motivi di ricorso principale, ha ritenuto che la Corte d’Appello, nel ridurre la penale contrattualmente prevista in caso di impedimento all’esercizio della servitù, avesse correttamente esercitato il potere ufficioso conferitole dall’art. 1384 c.c., per rendere la penale proporzionata alla gravità dell’inadempimento.

La Corte di legittimità ha, infine, reputato corretta la compensazione delle spese del giudizio di gravame operata dalla Corte territoriale in considerazione della soccombenza reciproca e, pertanto, ha respinto anche la terza censura.

2. Contro l’ordinanza della Corte di Cassazione la Tubazioni Navali Industriali srl ha proposto ricorso per revocazione sulla base di tre motivi.

3. La Anonima Petroli Italiana spa ha resistito con controricorso, evidenziando l’insussistenza di errori revocatori.

4. Questa Corte con ordinanza n. 15581 del 2019 ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio e ha rimesso la discussione del ricorso alla pubblica udienza

5. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso per revocazione è rubricato come errore di fatto con riferimento al primo motivo del ricorso per cassazione con il quale si era dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 101,112,113,114 e 345 c.p.c. e art. 24 Cost., con nullità della sentenza e del procedimento anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene la società ricorrente che un primo errore revocatorio si rinvenga nella parte dell’ordinanza n. 10046/2018 relativa all’esame del primo motivo di ricorso per cassazione: la Corte di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto che il primo motivo di ricorso per cassazione si esaurisse nella sola violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1 (supponendo quindi l’inesistenza della dedotta violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ed incorrendo così in errore revocatorio). Se poi avesse integralmente esaminato il primo motivo di ricorso, allora avrebbe supposto erroneamente l’avvenuta concessione dei termini per memorie previsti dall’art. 101 c.p.c., comma 2.

1.2 Il secondo motivo del ricorso per revocazione è rubricato come errore di fatto in relazione al secondo motivo del ricorso per cassazione con il quale si era dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1382, 1384, 2727, 2729 e degli artt. 112,113,115,116 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 2 Cost. e degli artt. 1174, 1175, 1321, 1323, 1385, 1480, 1538 c.c..

Il secondo errore revocatorio si rinviene, secondo la tesi della società ricorrente, nella trattazione del secondo motivo di ricorso per cassazione per essere la Corte di legittimità incorsa nello stesso errore di fatto e di diritto commesso dalla Corte d’Appello sulla valutazione della eccessività della penale, risultando dagli atti che l’impedimento del passaggio, prima della demolizione del muro di confine avvenuta nel novembre del 2006, era stata totale e quindi non si era verificata la condizione richiesta dall’art. 1384 c.c. (esecuzione parziale dell’obbligazione).

1.3 Il terzo motivo del ricorso per revocazione è rubricato come errore di fatto in relazione al terzo motivo del ricorso per cassazione con il quale si era dedotta la violazione degli artt. 91,92,112 c.p.c. e degli artt. 1382, 1384 c.c., con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infine, ad avviso della ricorrente, sarebbe affetta da errore revocatorio, anche la parte dell’ordinanza relativa all’esame della doglianza sulle spese del giudizio di secondo grado, che la Corte territoriale aveva interamente compensato.

2. In sede rescindente, il ricorso per revocazione si palesa ammissibile e fondato.

Quanto all’ammissibilità deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto già affermati da questa Corte:

– “In riferimento all’omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa” (Sez. 1, Sent. n. 26301 del 2018);

– “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicchè non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati” Sez. 3, Sent. n. 19510 del 2017);

– “In tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure” circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente” (Sez. 6-3, Sent. n. 11530 del 2016).

Nella specie, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso per cassazione, aveva censurato non solo la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, rispetto al quale la motivazione dell’ordinanza è pertinente ed esauriente, ma anche la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per non aver concesso il termine per controdedurre, prima di rilevare di ufficio la necessità di ricondurre ad equità la penale ex art. 1.

Dalla motivazione dell’ordinanza in effetti emerge la sussistenza di un errore percettivo nella disamina del motivo in quanto non vi è alcun riferimento alla questione relativa alla violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e al problema dell’omessa concessione del termine per memorie prima di esercitare ex officio il proprio potere di riduzione della penale.

Sussiste, dunque, l’errore di fatto nell’esame del primo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’odierno ricorrente, perchè l’ordinanza impugnata si è fondata sul mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione dell’inesistenza della relativa censura, frutto di un errore di percezione di un fatto processuale e non di una mera omissione.

Nè può dirsi che l’ordinanza in oggetto, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione al suddetto motivo di ricorso, tuttavia, abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con il medesimo motivo, tale da ricomprendere necessariamente anche il suo esame.

Il ricorso per revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15581 del 2019, pertanto, va accolto, e tale provvedimento va revocato.

3. Procedendo alla fase rescissoria, si è già osservato che i ricorrenti nel ricorso per revocazione, chiedono che il ricorso definito con l’ordinanza revocata venga accolto con riferimento al primo motivo per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

Va in proposito richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale: “La sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di errore in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove” (Sez. 1, Sent. n. 2984 del 2016).

Nella specie, la riduzione della penale involge una questione mista di fatto e diritto rispetto alla quale la parte appellata aveva diritto ad interloquire, anche perchè la questione era del tutto nuova perchè non era stata motivo di appello da parte dell’API anonima petroli la quale aveva contestato il suo inadempimento, ritenendo che la penale prevista non fosse dovuta, ma non ne aveva chiesto la riduzione. Sicchè, la decisione di procedere alla riduzione era stata presa dal giudice d’ufficio, al momento della decisione, e senza alcuna possibilità per le parti di interloquire in merito. La TNI tubazioni, dunque, aveva diritto a controdedurre sul punto e ad esplicitare le ragioni per le quali la penale già riconosciuta dal primo giudice doveva intendersi equa senza alcun bisogno di riduzione.

Ciò anche in conformità con l’orientamento di Questa Corte secondo il quale: “In tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche d’ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa” Sez. 1, Ord. n. 19320 del 2018.

In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, infatti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l’importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (Sez. 6-1, Ord.

n. 17731 del 2015).

2.1 Il secondo e il terzo motivo del ricorso per revocazione sono assorbiti dall’accoglimento del primo; spetterà al giudice del rinvio provvedere in ordine alle spese, anche con riferimento al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte revoca l’ordinanza n. 10046 del 2018 e in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1049 del 2013 e rinvia ad altra sezione della medesima Corte d’Appello che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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