Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31193 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29887/2015 proposto da:

R.A., RI.FR., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

LUBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO MENATO;

– ricorrenti –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2532/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Enrico Luberto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M., promissario acquirente per sè o per persona da nominare, di un bene immobile sito in (OMISSIS), promessogli in vendita da Ri.Fr. e R.A., conveniva questi ultimi in giudizio innanzi al tribunale di Verona per ottenere, previa offerta del saldo del prezzo pari a Lire 45.603.794, una sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento del bene in favore di P.S., che con lui sottoscriveva l’atto di citazione per accettazione.

I convenuti si costituivano in giudizio e deducevano la mancanza di legittimazione ad agire di P.M., spettando la stessa a P.S., in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell’attore al risarcimento del danno da ritardo nella stipula del definitivo e al pagamento di un indennizzo per la già avvenuta occupazione dell’immobile ovvero la corresponsione degli interessi sul saldo prezzo dalla data prevista per il contratto.

Nella replica l’attore modificava la propria domanda deducendo di aver pagato, nelle more, vari debiti dei Ri. – R. per evitare l’espropriazione dell’immobile oggetto di azioni esecutive ragioni per cui al netto di quanto pagato egli era divenuto creditore verso costoro di Lire 71 milioni.

2. Il Tribunale di Verona respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di P.M. e ritenuta inammissibile la modifica della domanda principale, emetteva sentenza costitutiva di trasferimento dell’immobile in favore di P.M., subordinata al pagamento del residuo prezzo di lire 45.603.794 e respingeva la domanda riconvenzionale.

3. Avverso tale sentenza Ri.Fr. e R.A. proponevano appello e, a sua volta, P.M. proponeva appello incidentale.

4. Con sentenza dell’8 giugno 2004 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava la nullità della decisione di primo grado in quanto emessa a contraddittorio non integro per la mancata partecipazione al giudizio di P.S. e rimetteva la causa al primo giudice sensi dell’art. 354 c.p.c..

5. Ri.Fr. e R.F. proponevano ricorso per cassazione.

6. Questa Corte cassava la sentenza in quanto il giudice d’appello aveva errato nel ritenere non integro il contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di P.S.. Infatti, il Tribunale, nell’accogliere la domanda principale, aveva trasferito il bene promesso in vendita a P.M. e non a P.S.. Tale statuizione, seppure ultrapetita, non era stato fatto, oggetto di apposita censura da parte dell’unico soggetto interessato ovvero l’attore P.M..

In difetto di censura sul punto la questione relativa alla necessaria partecipazione al giudizio di P.S., soggetto nominato ai sensi dell’art. 1401 c.c., era fuori dal thema decidendum del giudizio d’appello.

7. Entrambe le parti riassumevano la causa ex art. 392 c.p.c., con separati giudizi poi riuniti. P.M. chiedeva il rigetto delle domande formulate con l’atto d’appello e Ri.Fr. e R.A. il rigetto delle domande formulate con l’atto introduttivo del giudizio.

8. La Corte d’Appello precisava che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, la questione inerente la partecipazione al giudizio di P.S. era oramai del tutto preclusa a cagione del giudicato formatosi sul punto per la mancata impugnazione della relativa statuizione del Tribunale di Verona da parte di P.M., unico interessato e, dunque, doveva dichiararsi infondato il primo motivo d’appello di Ri.Fr. e R.A., ripreso nella loro citazione in riassunzione e relativo all’erroneità della pronuncia con la quale il Tribunale di Verona aveva disposto il trasferimento dell’immobile in favore di P.M..

La materia del contendere restava circoscritta alle ulteriori doglianze formulate nell’atto d’appello, riprese in quello di riassunzione, aventi ad oggetto l’ammontare dei pagamenti effettuati dalla parte promissaria acquirente, il mancato accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale dei Ri. – R. e la regolamentazione delle spese processuali.

Secondo il giudice del rinvio, con riferimento all’ammontare dei pagamenti effettuati dal promissario acquirente, gli elementi probatori acquisiti, considerati complessivamente, confermavano la valutazione compiuta dal Tribunale di Verona circa l’adempimento da parte di P.M. delle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, mentre risultava l’inadempimento dei promittenti venditori per l’esistenza di vincoli sul bene oggetto del contratto, pur in presenza della relativa garanzia di libertà dell’immobile.

Tali elementi si desumevano in particolare: dall’atteggiamento difensivo assunto dai promittenti venditori, dalle loro richieste e dalle loro implicite ammissioni in ordine all’esistenza di un debito della R. nei confronti dell’Inps pagato dal P., come provato dalla documentazione da questi prodotta.

Per le stesse ragioni era infondato anche il motivo d’appello inerente il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dei Ri. – R., fondato sul loro regolare adempimento e sull’inadempimento del P., promissario acquirente.

7. Ri.Fr. e R.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

8. P.M. non si è costituito.

9. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno insistito nelle rispettive richieste di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., o in subordine dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Venezia abbia trasferito l’immobile in capo a M.M. nonostante questi non l’avesse mai chiesto e, anzi, ne avesse chiesto l’intestazione al terzo nominato. Nel giudizio di legittimità la Suprema Corte aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia sulla mancata integrazione del contraddittorio ma non aveva mai affermato che l’unico legittimato ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado sulla domanda di intestazione dell’immobile al terzo non evocato in giudizio fosse l’originario attore, P.M. e cioè la parte che aveva formulato detta domanda in primo grado. I signori Ri. – R., dunque, erano legittimati ad impugnare tale statuizione e, sul punto, il giudizio di legittimità non si era espresso. L’interesse ad impugnare si fondava anche sul fatto che i promittenti venditori erano obbligati a concludere il contratto definitivo di compravendita con il terzo M.S. e non con l’originario sottoscrittore del preliminare, dunque, l’obbligo dei promittenti venditori era tale da legittimare il loro rifiuto all’intestazione a soggetto diverso.

Inoltre, il comportamento processuale di P.M. consistente nella sua mancata proposizione di appello incidentale in relazione al trasferimento della proprietà dell’immobile e di richiesta di conferma della sentenza di primo grado, costituivano di fatto, proposizione di domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile in secondo grado.

1.2 Il motivo è infondato.

Il contratto stipulato dai ricorrenti in qualità di promittenti venditori conteneva la clausola con la quale il promissario acquirente si impegnava ad acquistare per sè o per persona da nominare.

Dunque, per i promittenti venditori la parte acquirente poteva essere indifferentemente lo stipulante o altra persona da questi indicata, ne consegue che era P.M. l’unico legittimato ad eccepire l’errore del primo giudice che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c., nei confronti di P.M. e non, come da lui richiesto, nei confronti del fratello S..

Peraltro, questa Corte ha già affermato che: “In caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del rogito, qualora la “electio amici” non sia intervenuta prima di tale momento, unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo eletto, purchè lo abbia nominato nella domanda giudiziale” (Sez. 2, Sent. n. 6612 del 2012).

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato ad agire ex art. 2932 c.c., era P.M. e che per i promittenti venditori era del tutto indifferente l’effettiva nomina del terzo, in quanto in mancanza della electio amici, gli effetti del contratto si sarebbero comunque consolidati in capo all’originario contraente (Sez. 2, Sent.

n. 4169 del 2015).

Palesemente infondata è la parte del motivo con la quale i ricorrenti ritengono che il comportamento processuale di P.M. consistito nella sua mancata proposizione di appello incidentale in relazione al trasferimento della proprietà dell’immobile e di richiesta di conferma della sentenza di primo grado, costituivano di fatto, proposizione di domanda nuova e in quanto tale inammissibile in secondo grado.

L’interesse ad impugnare è rimesso all’esclusiva volontà del suo titolare e il mancato esercizio della relativa azione nella forma dell’appello incidentale non può costituire domanda nuova rispetto al consolidarsi degli effetti della decisione del primo giudice non pregiudizievoli per l’appellante principale e implicitamente accettati dalla parte appellata. Nella specie, dunque, la sentenza che aveva visto accolta la domanda ex art. 2932 c.c., nei confronti di M. e non di S. era certamente errata in quanto l’attore aveva effettuato l’electio amici con la citazione, ma la mancata impugnazione sul punto aveva determinato il consolidamento degli effetti della sentenza circa la sua qualità di acquirente senza che i promittenti venditori avessero alcun interesse a dolersene.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione degli artt. 116,115, e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

I ricorrenti ritengono che M.M. non aveva assolto l’onere di provare il pagamento di Lire 184.396.206 e lamentano che la valutazione della Corte d’Appello di conferma della sentenza di primo grado sulla sufficienza della documentazione prodotta rispetto al suddetto pagamento sia erronea, essendo tale documentazione del tutto inidonea a fornire tale prova.

I ricorrenti riportano quanto esposto in sede di atto di riassunzione nel giudizio di rinvio circa la suddetta documentazione al fine di dimostrare l’inidoneità della stessa come prova del pagamento da parte del P..

La motivazione del giudice d’appello secondo i ricorrenti sarebbe del tutto illogica, incongrua e in palese violazione degli artt. 116,115 c.p.c. e art. 2697 c.c., con conseguente vizio della motivazione e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c..

Premesso che nell’ambito della valutazione delle prove il giudice deve procedere secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto di quelle che sono state le allegazioni della parte in relazione all’onere della prova gravante sulle stesse, M.M. non aveva mai neppure allegato l’asserito pagamento degli importi indicati nè che tale pagamento fosse stato fatto da terzi e la documentazione da lui prodotta era del tutto incongrua e non poteva essere intesa dal giudice come fondante la prova su un fatto neppure allegato.

2.1 Il secondo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “valutazione delle prove” (Sez. 3, Sent. n. 11892 del 2016).

In definitiva con il motivo in esame i ricorrenti richiedono una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.

Come si è più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sent. n. 3267 del 2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile ciò che nel caso di specie è dato riscontrare.

La Corte d’Appello, infatti, ha ampiamente motivato sul perchè, tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie, doveva ritenersi provato il pagamento del prezzo dell’immobile da parte del P..

3. Il ricorso è rigettato.

4. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA