Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31192 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13803/2015 R.G. proposto da:

Avv. M.J., rappresentato e difeso dall’avv. Edore

Compagnoli, con domicilio eletto in Imola, alla Via Garibaldi n. 40.

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza del tribunale di Bologna n. 21470/2015,

depositata in data 11.11.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25.6.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. M.J. ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Imola, per ottenere la liquidazione del compenso professionale per l’attività di difensore d’ufficio di L.F., svolta nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, rubricato al n. 348/2008.

Il ricorrente aveva chiesto che le spese del giudizio fossero liquidate in base all’accordo intervenuto con il proprio difensore e quindi nella misura di Euro 1400,00, oltre accessori.

Il Giudice di pace ha liquidato, a tale titolo, Euro 600,00 oltre iva e c.p.a., con sentenza che, impugnata limitatamente a tale capo di pronuncia, è stata confermata dal Tribunale.

A parere del giudice di secondo grado, “l’accordo tra professionista e cliente deve applicarsi solo allorchè il giudice debba liquidare il compenso a carico del cliente stesso, non a carico di un soggetto terzo estraneo all’accordo in questione, nei confronti del quale l’accordo stesso non spiega alcun effetto. Altrimenti si perverrebbe alla circostanza paradossale che, salvo il controllo di non necessità e superfluità ex art. 92 c.p.c., da parte del giudice, la parte soccombente in contenzioso giudiziale si troverebbe a rifondere a titolo di spese una somma variabile in funzione di un preventivo accordo al quale è rimasta estranea”.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dall’avv. M.J. sulla base di due motivi di ricorso.

L.F. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 9 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che le spese del processo dovevano esser liquidate in base all’accordo concluso tra la parte vittoriosa ed il proprio difensore, stante l’abrogazione delle tariffe professionali e alla luce del D.M. n. 140 del 2012, art. 9, che ammette la possibilità, negata nel sistema delle tariffe, di pattuizioni derogatorie degli importi minimi e massimi previsti dalla tariffa.

Nel nuovo sistema – seconda parte ricorrente – costituirebbe il riferimento primario anche per la pronuncia ex artt. 91 c.p.c. e segg., posto che la tabella dei compensi di cui al D.M. n. 140 del 2012, ha valenza meramente orientativa ed è in ogni caso superata da eventuali accordi tra la parte vittoriosa ed il proprio difensore.

La contraria interpretazione fungerebbe da ostacolo per il libero dispiegamento della concorrenza, pregiudicando le ragioni del cliente vittorioso, tenuto comunque a corrispondere al proprio difensore il compenso pattuito, anche se superiore a quanto liquidato dal giudice della causa.

La condanna alle spese della parte soccombente avrebbe, inoltre, natura risarcitoria e dovrebbe comprendere l’intero costo sostenuto per il processo, fatto salvo solo il potere di escludere gli esborsi eccessivi o superflui.

Il motivo è infondato.

Premesso che nella specie la liquidazione impugnata è stata effettuata nel vigore del D.M. n. 140 del 2012, deve osservarsi che tale decreto risulta emanato (in attuazione del D.L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato ed è quindi volto principalmente a disciplinare la misura dei compensi nei rapporti tra il difensore ed il cliente.

Difatti, l’abolizione dei limiti massimi e minimi previsti dal sistema tariffario (e delle stesse tariffe) ha inteso riservare alle parti il potere di liberamente pattuire il compenso per l’incarico professionale (Cass. 21487/2018; Cass. 1018/2018) e di incentivare la concorrenza tra i professionisti, ostacolata in passato dall’inderogabilità dei minimi tariffari.

L’intervento del giudice, previsto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 1, si svolge – quindi – in tale ultimo ambito ed incide sulla disciplina del rapporto professionale ma non sulla pronuncia relativa alle spese processuali, integralmente disciplinate dall’art. 91 c.p.c. (Cass. 21487/2018; Cass. 1018/2018).

Non rileva il principio per cui i costi del processo non possono gravare sulla parte vittoriosa, che andrebbe ristorata di tutti gli esborsi sostenuti per agire o resistere in giudizio.

Anche nella vigenza del sistema tariffario si è costantemente affermato che, allorquando la liquidazione del compenso è rimesso al giudice, l’importo spettante al difensore nei rapporti con il cliente va determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui si riferiscono le spese, venendo in considerazione l’importanza dell’opera prestata, la quantità di lavoro svolto dal professionista e il valore economico dell’attività in relazione al risultato prefissatosi dal cliente (Cass. 5953/2011; Cass. 1264/1999; Cass. 11065/1994; Cass. 11448/1992).

Il difensore della parte vittoriosa ha perciò titolo per ottenere dal cliente somme maggiori di quelle poste in sentenza a carico del soccombente, per ragioni diverse da quelle considerate dal giudice della causa in cui sia stato svolto il patrocinio (Cass. 2407/1977; Cass. 6868/1982).

Analogamente, questa Corte ha stabilito che anche nel vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247 del 2012), la misura del compenso prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza di condanna, in ragione del diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d’opera, cui è estraneo il soccombente (Cass. 25992/2018).

E’ pure da escludere che l’aggravio delle spese processuali risponda a finalità risarcitorie: la parte soccombente è tenuta a sostenere solo i costi effettivi del processo sulla base del principio di mera causalità sempre che essi – secondo una valutazione rimessa al giudice investito della causa – non siano eccessivamente onerosi o superflui. La relativa statuizione prescinde – difatti – dall’apprezzamento dei requisiti soggettivi dell’illecito, che vengono in considerazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, per il risarcimento del danno (cumulabile alla condanna alle spese), per responsabilità processuale aggravata, qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

2. Il secondo motivo denuncia – testualmente – l’apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la sentenza abbia omesso di motivare in merito al rigetto dei motivi di appello concernenti il rimborso delle spese documentate.

Il tribunale, ritenendo equa la condanna al rimborso di Euro 30,00 per spese vive, non si sarebbe avveduto che competevano ulteriori Euro 71,25 a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, pari a complessivi Euro 81,75.

Il motivo è infondato.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto un importo complessivo di Euro 600,00 a titolo di spese, somma che il tribunale ha ritenuto congrua, ma precisando che gli esborsi erano pari ad Euro 30,00, senza menzionare o ritenere incluse nella liquidazione anche quelle dovute in via forfettaria in misura del 12,5%.

La condanna al pagamento di Euro 30,00 non può – dunque considerarsi comprensiva anche di tali voci, che, competendo per legge, pur in assenza di domanda (Cass. 17212/2015; Cass. 24081/2010), in realtà, nel caso di specie, non sono state attribuite. Ciò non consente di ravvisare alcun vizio radicale della motivazione (eventualmente sussistente ove l’importo di Euro 30,00 fosse stato illogicamente ritenuto comprensivo anche di quello, ben superiore, di Euro 71,25, dovuti per la predetta causale), ma – semmai – un’omessa pronuncia sui motivi di appello, che tuttavia non risulta denunciata.

L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di impugnazione, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come vizio di motivazione o ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. 22759/2014; Cass. 1196/2007).

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA