Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31191 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27761/2013 proposto da:

Curatela del Fallimento D.P. S.p.a., in persona del curatore

Dott. E.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Duilio

n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Massimo Maretto, rappresentata

e difesa dall’Avvocato Deosdedio Litterio, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Mediofactoring S.p.a., già Intesa Mediofactoring S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Mazzini n. 142, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe

Galgano, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI del 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento della società D.P. s.p.a. rigettava l’istanza di insinuazione al passivo presentata da Mediofactoring s.p.a. per un importo di Euro 2.605.425,42 in virtù di ventuno cessioni di credito effettuate nei suoi confronti, in mancanza di data certa sui documenti giustificativi prodotti e comunque non risultando dimostrata l’effettiva esistenza di un’anticipazione opponibile alla procedura.

2. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 21 novembre 2013, accoglieva l’opposizione proposta da Mediofactoring s.p.a. ed ammetteva il credito vantato in sede chirografaria dopo aver rigettato le eccezioni con cui la curatela aveva contestato, da un lato, la procedibilità dell’opposizione per mancato deposito del fascicolo dell’insinuazione al passivo, dall’altro la fondatezza della domanda per mancanza di data certa sulle cessioni di credito, prodotte in copie non disconosciute come conformi all’originale e riportanti un timbro postale con l’indicazione della data.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia la curatela del fallimento D.P. s.p.a. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso Mediofactoring s.p.a..

Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, in quanto il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione sollevata dalla curatela in merito alla mancata tempestiva produzione del fascicolo relativo alla domanda di insinuazione al passivo trascurando di considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità è onere dell’opponente riprodurre davanti al collegio i documenti già contenuti nella domanda di insinuazione al passivo.

4.2 Parte ricorrente, dopo aver lamentato l’erroneo apprezzamento dell’eccezione relativa alla mancata tempestiva produzione del fascicolo della domanda di insinuazione al passivo, non depositata all’atto dell’iscrizione a ruolo ai sensi della L. Fall., art. 98, ha poi fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui è onere dell’opponente riprodurre davanti al collegio dell’opposizione i documenti già contenuti nella domanda di insinuazione al passivo.

Non è chiaro dunque se in questo modo la curatela abbia inteso censurare la mancata produzione del fascicolo della domanda di insinuazione, operando un parallelismo con il giudizio ordinario di appello, o la mancata produzione diretta dei documenti già sottoposti all’esame del Giudice delegato.

Una simile ambiguità era già stata avvertita dal Tribunale, che nella parte della motivazione dedicata a questa eccezione, una volta constatato che l’opponente aveva assolto l’onere di presentare la documentazione ritenuta necessaria e sufficiente a dimostrare la fondatezza della propria domanda tramite la produzione di tutta la documentazione già posta a fondamento dell’impugnazione, ha ritenuto opportuno precisare, in aggiunta, che il mancato deposito del fascicolo della prima fase non costituiva causa di improcedibilità del giudizio, in mancanza di alcuna indicazione in proposito all’interno della L. Fall., art. 99.

La doglianza in esame trascura ambedue gli argomenti e si limita al richiamo di una giurisprudenza (peraltro non più attuale) di questa Corte i cui principi non presentano alcun nesso con il caso di specie, dato che il collegio ha espressamente constatato la tempestiva produzione di tutta la documentazione già posta a fondamento dell’insinuazione.

Il motivo si rivela perciò inammissibile, perchè prescinde dalla constatazione del collegio dell’opposizione rispetto alla ritualità della produzione documentale e non critica in alcun modo l’osservazione compiuta in merito a quello che appariva il formale oggetto dell’eccezione.

5.1 n secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., poichè il Tribunale aveva ritenuto sufficiente a provare la data certa anteriore al fallimento, peraltro tenendo conto di un solo contratto di cessione dei ventuno su cui si fondava la domanda di insinuazione, il timbro postale apposto in apice al documento, benchè questo non constasse di un’unica pagina.

5.2 Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha sostenuto che l’unico contratto preso in esame dal collegio dell’opposizione non era formato da un’unica pagina ma da più pagine separate ed ha così inteso criticare il presupposto in fatto posto a base della valutazione compiuta dal collegio dell’opposizione per attribuire data certa alla cessione di credito presa in esame.

Una simile doglianza, sollevando una critica che implica un accertamento di fatto non contenuto nella decisione impugnata e non eseguibile in sede di legittimità, finisce per allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pone così al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, che consiste nella deduzione di un’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica unicamente un problema interpretativo della stessa.

6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, costituito dal mancato esame dell’esistenza di una data certa sui rimanenti venti contratti posti a fondamento dell’insinuazione al passivo, in quanto l’unico documento esaminato avrebbe consentito al più di ammettere il credito ad esso correlato. 6.2 Il motivo è inammissibile.

Esso nella sostanza adduce che la cessione del credito da Finelex a Mediofactoring s.p.a. sarebbe avvenuta non con un unico atto di cessione (quello del 15 settembre 2003, munito di data certa, come sostiene la società controricorrente), ma con una pluralità di contratti, dei quali uno solo sarebbe stato preso in esame.

Una simile doglianza non indica però i documenti a cui si riferisce, nè li produce o si perita di indicare se gli stessi siano presenti nel fascicolo di parte e risulta così incoerente con il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (da correlarsi con l’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il quale, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige anche che sia precisato in quale sede processuale il documento risulti prodotto (cfr. Cass., sez. un. 7161/2010).

Il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile a motivo della sua genericità, dato che non soddisfa l’obbligo appena indicato.

7.1 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame delle contestazioni sollevate dal curatore al momento della costituzione nel giudizio di opposizione in merito all’effettiva esistenza del credito vantato, laddove è stato osservato che mancava la prova della pretesa azionata, dato che erano state prodotte soltanto fatture e bolle non firmate.

7.2 Il motivo merita accoglimento.

Parte ricorrente ha ritualmente richiamato il passaggio (pag. 10) della propria memoria di costituzione in sede di opposizione in cui aveva inteso contestare l’esistenza del credito ceduto, di cui non erano stati allegati i documenti giustificativi, e dove aveva ricordato che già in sede di verifica del passivo la curatela aveva sottolineato come non vi fosse prova dell’avvenuta consegna delle merci alla D.P. s.p.a. da parte del supposto creditore cedente.

Il collegio dell’opposizione ha completamente trascurato di esaminare questa osservazione, omettendo di prendere in esame l’esistenza del fatto storico che costituiva il necessario presupposto dell’insinuazione del credito al passivo.

Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa al fine di valutare il profilo di critica non considerato, avrà cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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