Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31190 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31190 Anno 2017
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

(3tricort:0 i5crittn al n 11417/2011 RG propm;tn da

EQUITALIA PRAGMA S.P.A., in persona dell’amministratore delegato p.t. Antonio Piras, rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore D’Orso e Pietro De
Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
Sant’Eustachio, n. 3;

ricorrente

contro
FALLIMENTO DELLA S.A.R.M. S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. Cosimo Buonfrate, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, con
domicilio eletto in Roma, piazza Barberini, n. 12;

controricorrente

avverso il decreto del Tribunale di Taranto depositato il 23 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2017 dal
Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 29/12/2017

FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 23 febbraio 2011, il Tribunale di Taranto ha rigettato
l’opposizione proposta dall’Equitalia Pragma S.p.a. avverso lo stato passivo
del fallimento della S.A.R.M. S.r.l., avente ad oggetto l’ammissione al passivo dell’importo complessivo di Euro 1.009.609,81 per crediti tributari.

fallimentare è limitata alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia del titolo addotto dall’Amministrazione finanziaria, e non si estende all’accertamento
della sussistenza e dell’ammontare del credito, il Tribunale ha ritenuto che
l’opponente non avesse fornito la prova di aver tempestivamente e regolarmente notificato alla contribuente il titolo legittimante l’imposizione fiscale. Precisato infatti che all’istanza d’insinuazione al passivo dev’essere allegata la cartella di pagamento regolarmente notificata al debitore, la quale
contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce anche un estratto del ruolo, e ritenuto che la notifica ha la funzione di consentire al debitore in bonis
o al curatore di sollevare eventuali contestazioni e di promuovere il giudizio
dinanzi al giudice tributario, ha rilevato che la ricorrente si era limitata a
produrre semplici estratti di ruolo, muniti della dichiarazione di conformità
resa dal concessionario, nonché alcune relate di notifica ed avvisi di ricevimento postale, inidonei a fornire la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle
esattoriali. Ha osservato al riguardo che l’estratto del ruolo non riproduceva
per intero il contenuto della cartella, non recava tutte le indicazioni prescritte dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,e dal d.m. 28 giugno
1999, non era stato rilasciato da un pubblico ufficiale debitamente autorizzato e nelle forme previste dall’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e proveniva dallo stesso soggetto che aveva agito in giudizio. Ha affermato
infine che le relate di notifica avrebbero dovuto essere apposte, a pena di
nullità, in calce all’originale ed alla copia dell’atto notificato, in quanto la
semplice produzione dell’avviso di ricevimento non costituisce prova sufficiente dell’avvenuto recapito del documento in questione.
2. Avverso il predetto decreto l’Equitalia Pragma ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in due motivi. Il curatore ha resistito con controricor-

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Premesso che, in tema di crediti tributari, la competenza del tribunale

S O.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2717 e 2718 cod. civ., dell’art. 24 del
d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 5, comma quinto, del d.l. 31 dicembre

Tribunale non ha considerato che il concessionario del servizio di riscossione
è depositario del ruolo, emesso dall’ufficio territorialmente competente in
via telematica, ed è abilitato a rilasciare idonea certificazione del ricevimento dello stesso, nonché a rilasciarne copia autentica. Premesso inoltre che
l’avviso di ricevimento costituisce prova sufficiente dell’avvenuta notificazione, recando l’indicazione del numero della cartella ed essendo sottoscritto
da colui che ha ricevuto l’atto, sostiene che la relata di notifica fa fede fino a
querela di falso, precisando che la mancata compilazione della stessa non
costituisce causa di nullità della notifica, ma una mera irregolarità. Contesta
infine la tardività della produzione dei documenti, rilevando che gli stessi,
depositati in copia conforme unitamente all’atto di opposizione, erano stati
prodotti in originale, con l’autorizzazione del Giudice relatore, non appena la
società incaricata della loro scansione e conservazione li aveva fatti pervenire.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.m. 28 giugno
1999, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, senza indicare le formalità non rispettate nella riproduzione degli estratti del ruolo. Afferma infatti che le cartelle notificate
erano conformi al modello ministeriale, in quanto riportavano tutti i dati relativi al soggetto, al ruolo, alla notifica, ai tributi iscritti, ai relativi sgravi ed
alle quietanze di pagamento.
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti
questioni strettamente connesse, sono fondati.
In tema di riscossione dei crediti tributari, questa Corte ha già avuto
modo di affermare ripetutamente che, in caso di fallimento del debitore, la

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1996, n. 669, osservando che, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2718, il

società concessionaria può chiedere l’ammissione al passivo sulla base del
semplice ruolo, come previsto dall’art. 87, secondo comma, del d.P.R. n.
602 del 1973, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza
che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, ferma restando la necessità, in presenza di
contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai

stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass., Sez. VI, 11/11/2016, n. 23110; Cass., Sez. I, 17/03/2014,
n. 6126; Cass., Sez. lav., 14/03/2013, n. 6520). E’ stato infatti chiarito che
il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all’insinuazione è costituito esclusivamente dal ruolo, al quale l’art. 49, primo comma, del d.P.R.
n. 602 cit. attribuisce efficacia di titolo esecutivo, mentre nessun accenno
viene fatto dalla legge alla necessità che l’insinuazione debba essere preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, e tanto meno che quest’ultima sia divenuta definitiva; né la predetta necessità può essere desunta dal
termine di decadenza previsto per la notificazione della cartella dall’art. 25,
primo comma, del medesimo d.P.R., in quanto il secondo comma di tale disposizione, stabilendo che «la cartella di pagamento, redatta in conformità
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata», rende evidente che l’adempimento in questione è sostitutivo della notificazione del precetto, non richiesta ai fini della
proposizione della domanda di ammissione al passivo. Neppure potrebbe obiettarsi, infine, che la notificazione della cartella è necessaria per consentire al curatore di proporre ricorso contro il ruolo, in esito all’ammissione con
riserva imposta dall’art. 88 cit., posto che l’organo fallimentare viene compiutamente edotto della pretesa erariale attraverso la comunicazione del
ruolo contenuta nella domanda, e può proporre l’impugnazione dinanzi al
giudice tributario, come consentito dall’art. 19, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prescindendo dalla cartella, in considerazione della specificità della procedura fallimentare e della conseguente inutilità di atti volti a

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sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia

rendere possibile l’esecuzione singolare (cfr. Cass., Sez. VI, 31/05/2011, n.
12019; Cass., Sez. lav., 26/02/2008, n. 5063).
Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui,
richiamando precedenti della giurisprudenza di legittimità riguardanti la disciplina anteriore all’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 46 del 1999, ha ritenuto indispensabile, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti fatti vale-

di pagamento ritualmente notificate alla società debitrice, affermando l’insufficienza degli estratti di ruolo e l’inidoneità degli avvisi di ricevimento
prodotti in giudizio a dimostrare l’avvenuta notificazione del titolo legittimante la riscossione. Tale titolo, come si è detto, non è costituito dalla cartella di pagamento, avente soltanto la funzione di portare la pretesa fiscale
a conoscenza del contribuente e d’intimargli il pagamento, ma esclusivamente dal ruolo, definito dall’art. 10, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973
come «l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio
ai fini della riscossione a mezzo del concessionario», predisposto secondo le
procedure e recante i dati stabiliti con decreto del Ministro competente, sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato, ai sensi dell’art. 12 del
medesimo d.P.R., e consegnato al concessionario per la riscossione, ai sensi
dell’art. 24. E siccome non è ipotizzabile che, per la proposizione dell’azione
nei confronti del singolo contribuente, il concessionario abbia l’onere di produrre l’intero elenco, lo stesso può essere sostituito da un semplice estratto,
la cui sufficienza ai fini della prova del titolo trova conferma nell’art. 57 del
d.P.R. in esame, che, nel disciplinare le opposizioni del contribuente all’esecuzione promossa dal concessionario, dispone espressamente, al secondo
comma, che il giudice dell’esecuzione, nel fissare l’udienza di comparizione
delle parti dinanzi a sé, debba ordinare al concessionario di depositare in
cancelleria «l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione». L’idoneità dell’estratto a fornire la prova dell’iscrizione a ruolo del credito tributario trova giustificazione anche nel processo d’informatizzazione dell’Amministrazione finanziaria, che, comportando la smaterializzazione del ruolo, sostituito da un elenco in formato digitale, rende indisponibile un documento
cartaceo da produrre in giudizio, imponendone la sostituzione con una

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re dalla ricorrente, che all’istanza d’insinuazione fossero allegate le cartelle

stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere, tale da mettere il contribuente ed il giudice in grado d’individuare il credito azionato. In tal senso
depongono chiaramente sia l’art. 24, secondo comma, del d.P.R. n. 602,
che demandava ad un decreto ministeriale l’individuazione delle ipotesi in
cui l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche, sia il d.m. 3 settembre 1999, n. 321, recante norme per

della sua formazione e consegna, che, in attuazione della predetta disposizione, ha previsto, all’art. 2, che la consegna dei ruoli al concessionario abbia luogo mediante trasmissione telematica, in conformità di specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale, unitamente al modello in base
al quale devono essere formati i ruoli.
3.1. Nella specie, l’efficacia probatoria degli estratti prodotti dalla ricorrente è stata esclusa dal Tribunale in virtù del rilievo, ritenuto idoneo ad escludere l’applicabilità dell’art. 2718 cod. civ., che le copie depositate, provenienti dalla stessa attrice, non recavano tutte le indicazioni prescritte
dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.m. 28 giugno 1999 per la cartella di pagamento e non risultavano rilasciate da un pubblico ufficiale autorizzato nelle forme prescritte dall’art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000.
In contrario, la ricorrente invoca alcuni precedenti di legittimità con cui
si è riconosciuto che, ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento, la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione
di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, poteva costituire
prova del credito tributario, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ., osservandosi
che il collettore esercitava le stesse funzioni dell’esattore, di cui era coadiutore ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. 15 maggio 1963,n. 858, e che l’esattore, pur non rientrando tra i «pubblici depositari» (cui la legge attribuisce la
funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ai
sensi dell’art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non
ne è parte) era tuttavia un «depositario» del ruolo, consegnatogli dall’intendente di finanza, ed inoltre era autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi
dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (cfr. Cass., Sez. I, 5/12/2011,
n. 25962; 6/05/1994, n. 4426). Tale orientamento deve tuttavia ritenersi

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la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità

superato, per effetto sia dell’art. 77 del d.P.R. n. 445 del 2000, che ha abrogato la legge n. 15 del 1968, sia della modificazione del sistema della riscossione, che, comportando l’affidamento del relativo servizio a società
private, esclude la possibilità di qualificarle come pubblici depositari, sia pure nell’ampia accezione prevista dalle sentenze citate, con la conseguente
inapplicabilità dell’analoga disposizione dettata dall’art. 18, secondo comma,

del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, il cui tenore letterale, nel prevedere che «sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure
e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario
della loro provenienza», non può considerarsi riferibile agli estratti dei ruoli,
formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico
consegnatogli.
Il riferimento normativo più appropriato è rappresentato piuttosto dallo
art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, nel testo sostituito da ultimo dall’art. 16,
comma primo, del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, il quale, al secondo
comma, prevede che «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente
disconosciuta», aggiungendo che «resta fermo, ove previsto, l’obbligo di
conservazione dell’originale informatico». Nel testo originario, tale disposizione si limitava a stabilire, sic et simpliciter, la validità, a tutti gli effetti di
legge, dei duplicati, delle copie, e degli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, purchè conformi alle vigenti
regole tecniche, escludendo la necessità dell’autenticazione ma nulla disponendo in ordine ad un’eventuale contestazione. Con l’art. 11 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, fu poi aggiunto all’art. 23 il comma 2-bis, il quale introdusse un regime assai più rigoroso per «le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o
con firma digitale», prevedendo che le stesse potessero sostituire ad ogni

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del d.P.R. n. 445 cit. Parimenti inapplicabile risulta l’art. 5, comma quinto,

effetto di legge l’originale da cui erano tratte, ma solo a condizione che la
loro conformità all’originale in tutte le sue componenti fosse attestata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tale limitazione, in vigore all’epoca della
proposizione dell’istanza d’insinuazione al passivo, è peraltro venuta meno a
seguito della sostituzione disposta dal d.lgs. n. 235 cit., entrata a sua volta
in vigore in data anteriore alla pronuncia del decreto impugnato, e comun-

si di una disposizione a carattere sostanziale, in quanto attinente all’efficacia
dei mezzi di prova, e quindi sottratta all’operatività del principio tempus regit actum.
Per effetto della disciplina dettata dalla predetta disposizione, e non risultando che il curatore avesse sollevato contestazioni in ordine alla conformità all’originale, deve dunque ritenersi che il decreto impugnato non potesse disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti di ruolo prodotti dalla
ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della
riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo.
3.2. Quanto poi al contenuto degli estratti, ritenuto insufficiente dal decreto impugnato, non può condividersi l’affermazione del Tribunale, secondo
cui l’estratto di ruolo sarebbe cosa ben diversa dalla copia della cartella, in
quanto quest’ultima riprodurrebbe per intero il contenuto del documento,
mentre l’estratto ne riprodurrebbe una o più parti, scelte eliminando elementi considerati non essenziali in relazione all’interesse che la documentazione mira a soddisfare: al pari delle cartelle, formate sulla base di modelli
approvati con decreto ministeriale, gli estratti costituiscono infatti una parziale ma fedele riproduzione del ruolo, limitata alle informazioni riguardanti
il credito da riscuotere, ma contenente tutti gli elementi indispensabili ai fini
dell’esercizio dell’azione esecutiva affidata al concessionario, vale a dire i
dati identificativi del contribuente e dell’ente creditore, nonché quelli necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo (cfr.
Cass., Sez. VI, 23/02/2017, n. 4747; Cass., Sez. III, 9/06/2016, n. 11794;
Cass., Sez. V, 1/02/2017, n. 4798). Se ciò è vero, peraltro, deve ritenersi

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que applicabile nel giudizio in esame, anche in sede di legittimità, trattando-

che, ai fini del rigetto della domanda di ammissione al passivo, il decreto
impugnato non potesse limitarsi a rilevare genericamente che gli estratti di
ruolo prodotti dalla ricorrente non contenevano tutte le indicazioni obbligatoriamente prescritte dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.m. 28
giugno 1999, ma dovesse specificare quali, tra le predette indicazioni, risultavano omesse o incomplete, in modo tale da consentire d’individuare le ra-

scossione del credito.
4. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio
della causa al Tribunale di Taranto, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Taranto,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

gioni per cui ha ritenuto tali documenti inidonei a fungere da titolo per la ri-

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