Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31190 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17548/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

S.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Frediani

Ermenegildo n.48, presso lo studio dell’avvocato Proietti Lupi

Massimo, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n.39,

presso lo studio dell’avvocato Varì Pasquale, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento della S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 828/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Roma dichiarava, su istanza di Equitalia Sud s.p.a., il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

2. – La sentenza è stata reclamata dalla società fallita. Nella resistenza della sola creditrice istante, essendo il fallimento rimasto contumace, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 febbraio 2013, respingeva il reclamo.

3. – La pronuncia risulta impugnata per cassazione da (OMISSIS) con tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso Equitalia Sud.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156,161,190 e 275 c.p.c.. Ad avviso dell’istante aveva errato giudice di appello nell’affermare che le norme testè indicate non trovassero applicazione in materia di reclamo avverso la sentenza di fallimento. L’istante si duole del fatto che il giudice relatore presso il Tribunale, in esito all’udienza del 28 novembre 2011, avesse concesso alle parti un primo termine fino 10 gennaio 2012 per il deposito di note e documenti e un secondo termine fino al 20 gennaio 2012 per il deposito di memorie di replica: nonostante ciò, prima che scadesse quest’ultimo il collegio aveva depositato la sentenza, con ciò violando il principio del contraddittorio.

Il motivo è inammissibile.

Ha osservato la Corte di appello che l’art. 190 c.p.c. non trova applicazione nel procedimento camerale prefallimentare, che è regolato da disposizioni specifiche; ha aggiunto non essere stato provato, e neppure dedotto, che la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento prima del deposito delle note di replica avesse “in concreto compresso o conculcato il diritto di difesa”.

Ora, dal corpo della censura non si ricava affatto che la curatela avesse fruito dell’assegnazione del primo termine e che, pertanto, l’odierna ricorrente avesse maturato un diritto alla replica. In tal senso, il motivo, incentrato sulla violazione del diritto di difesa, è privo di specificità e, come tale, inidoneo a dar conto della decisività della censura: è infatti del tutto evidente che il secondo dei termini assegnati non potesse essere utilizzato dalla società istante per il deposito di semplici note, incombente, quest’ultimo, che avrebbe dovuto attuarsi entro il primo dei termini assegnati.

2. – Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia mancato di esaminare l’inosservanza, da parte di Equitalia Sud, dell’ordinanza resa all’udienza del 10 ottobre 2011 e, precisamente, il dato del mancato deposito degli originali o delle copie conformi delle relate di notificazione delle cartelle esattoriali per il cui mancato pagamento era stata proposta istanza di fallimento. Osserva l’istante che il visto di conformità che sarebbe stato apposto da Equitalia Sud non aveva alcun valore, in quanto proveniente da una società privata.

Il motivo è palesemente infondato.

A prescindere dal rilievo per cui la censura appare articolata in modo improprio – facendo essa riferimento a un dato processuale (quello della mancata ottemperanza a un ordinanza del giudice), laddove l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054) -, va sottolineato come la Corte di appello abbia preso, bensì, in considerazione la questione della mancata produzione degli originali delle retate di notifica, ma l’abbia ritenuta non decisiva, dal momento che la ricezione delle cartelle esattoriali non era stata contestata. Ed è qui appena il caso di rammentare come l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento non vincoli il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. 23 maggio 2018, n. 12737), anche attraverso le presunzioni (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122).

3. – Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.. Rileva l’istante che le notifiche delle cartelle esattoriali poste a base dell’istanza di fallimento erano nulle giacchè “gran parte” di esse erano mancanti dell’invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c. al portiere. Aggiunge la stessa ricorrente che risultava viziata anche la notifica di una cartella esattoriale del 22 aprile 2010 per Euro 1.738.893,13; tale notifica si era attuata attraverso la consegna dell’atto a un soggetto dichiarato addetto la ricezione che tale non era.

Il motivo è anzitutto parzialmente inammissibile per difetto di specificità.

Al di là della cartella esattoriale del 22 aprile 2010 (alla quale l’istante dedica una trattazione più circostanziata), non risulta chiarito quali siano i titoli la cui notificazione si rivelerebbe, nei termini esposti, carente. La manchevolezza della censura appare con evidenza ove si consideri che la stessa (OMISSIS) ha preso in considerazione un numero imprecisato di notifiche (tra quelle poste a fondamento della sentenza dichiarativa di fallimento), senza fornire alcun ulteriore ragguaglio al riguardo.

Quanto alla cartella esattoriale per Euro 1.738.893,13, mette invece conto di osservare, al di là di ogni diversa considerazione, che ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, e l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass. 5 giugno 2017, n. 13954; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516).

4. – Il ricorso va dunque respinto.

5. – Per le spese di giudizio trova applicazione il principio di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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