Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3119 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3119 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. & G. di Bernabei Rita & C. s.n.c. (già C. & G. di Gianluca e Cristina
Frezza s.n.c.), in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Laura Mantegazza n. 24, presso il
sig. Marco Gardin, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Gargano, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.

Data pubblicazione: 12/02/2014

37/14/07, depositata il 9 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo
Gambardella, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La C. & G. di Bernabei Rita & C. s.n.c. (già C. & G. di Gianluca e

della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con
la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la
legittimità degli avvisi di recupero del credito d’imposta previsto, per
l’incremento dell’occupazione, dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000,
emessi nei confronti della contribuente (per gli anni 2001, 2002 e 2003) in
quanto la stessa, in sede di verifica, non aveva esibito la documentazione
dimostrativa del rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori contenute nei decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996,
e dai successivi decreti attuativi di direttive comunitarie in materia.
Il giudice d’appello, dopo aver elencato dettagliatamente gli obblighi del
datore di lavoro e la relativa prescritta documentazione (relazione – o
autocertificazione per le aziende piccole o familiari – sull’esito della
valutazione del rischio e conseguente programmazione delle misure di
prevenzione e di igiene del lavoro; designazione e comunicazione del
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
registro degli infortuni), ha affermato che la contribuente ha omesso di
dimostrare, mediante l’esibizione di tutta tale documentazione, di aver
ottemperato agli obblighi predetti, trincerandosi dietro una denuncia di
smarrimento che ben poteva essere superata dall’esibizione dei relativi
duplicati, richiedendoli alle autorità competenti. Ha aggiunto che non vi è
stato alcun esercizio di un potere non suo da parte dell’Amministrazione
finanziaria, essendosi essa limitata a constatare la mancata esibizione dei
documenti che comprovavano l’osservanza degli adempimenti prescritti.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione “degli artt. 5
2

Cristina Frezza s.n.c.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza

e 7 della legge 388/2000 e dell’art. 12 delle preleggi al codice civile”, e
formula il quesito “se, nella corretta interpretazione dell’art. 7 della L.
388/2000, possa affermarsi la sussistenza del diritto da parte della Agenzia
delle entrate di procedere alla emissione di avvisi di recupero del credito di
imposta, in mancanza di un accertamento definitivo da parte degli organi
competenti, in ordine alla violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste” dai decreti legislativi sopra richiamati.

motivazione e la violazione degli artt. 1, 3 e 12 delle preleggi al cod. civ.; è
posto il quesito “se, nella corretta interpretazione dell’art. 7 della L.
388/2000, possa affermarsi la sussistenza del diritto da parte della Agenzia
delle entrate di procedere alla emissione di avvisi di recupero del credito di
imposta nella ipotesi di mancata presentazione della documentazione ed
indipendentemente dall’accertamento in concreto delle violazioni delle
norme antinfortunistiche”.
Infine, con la terza doglianza, è dedotta la violazione dell’art. 7 della
legge n. 388 del 2000 e del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 (art. 48 e segg.) e si
chiede “se, nella corretta interpretazione dell’art. 7 della L. 388/2000, possa
affermarsi la sussistenza di un onere probatorio a carico del contribuente
circa il rispetto delle normative antinfortunistiche” e, in caso affermativo,
“se le attestazioni sostitutive siano equipollenti alla documentazione stessa”.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per stretta
connessione, sono infondati.
L’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione
di un credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che, nel periodo ivi
stabilito, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, stabilisce, per quanto qui rileva, al comma 5,
che il beneficio spetta a condizione, fra l’altro, che ; il
successivo comma 7 dispone, poi, che .

diverse ed hanno, pertanto, un distinto ambito applicativo.
La prima concerne l’esistenza delle condizioni, cioè dei presupposti
costitutivi, per l’insorgenza del diritto al credito d’imposta vantato dal
contribuente nella propria dichiarazione (fra i quali, nella fattispecie, il
possesso della documentazione prescritta dai sopra citati decreti legislativi).
La seconda, assolvendo ad una funzione di “chiusura” della disciplina
agevolatrice, riguarda il caso in cui siano state accertate, in via definitiva,
violazioni delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, cioè l’ipotesi in cui le suddette condizioni (suscettibili di
mutamenti nel tempo) non siano state in concreto osservate, o siano venute
meno, nel corso del rapporto di lavoro.
Ne consegue che all’amministrazione finanziaria spetta, da un lato, il
generale potere di verificare le dichiarazioni fiscali e, quindi, di accertare
l’esistenza effettiva delle condizioni costitutive del credito esposte in
dichiarazione, provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero del
beneficio utilizzato; dall’altro, il distinto potere di revoca in presenza del
definitivo accertamento di violazioni alla normativa in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori (cfr. Cass. n. 21698 del 2010 e n. 27831 del 2013).
3. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: è
infondato nella prima parte, relativa all’onere della prova, per quanto detto
al paragrafo precedente; è inammissibile sotto il secondo aspetto,
concernente l’ equipollenza alla documentazione di attestazioni sostitutive,
perché generico e privo di autosufficienza, non essendo precisata la natura
di dette “attestazioni” e come e quando siano state esibite nel giudizio di
merito (e in ogni caso non potendo di per sé assumere una tale efficacia
sostitutiva una mera denuncia di smarrimento).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4

Le due disposizioni (comma 5, lett. d, e comma 7) attengono a fattispecie

ESENTE DA
AI SETYSI
N. i 3
•-•

MAI

5. L’inesistenza di precedenti giurisprudenziali all’epoca della
proposizione del ricorso induce a disporre la compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

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