Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3119 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3119 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22391-2015 proposto da:
D’ALESIO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SABOTINO 17/A, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
2017
1543

9-k

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositato il 17/07/2015 Cron.n. 1750/15, procedimento

Data pubblicazione: 08/02/2018

R.G.n. 40/15;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Brescia, con decreto dell’i luglio
2015, rigettò la domanda di ristoro avanzata da Gabriele M. gi’Alesio
per la dedotta irragionevole durata del giudizio svoltosi innanzi al
Tribunale di Monza e poi innanzi alla Corte di cassazione, che lo aveva
definito con ordinanza del 16/3/2011, n. 5591;

considerazioni: il processo era stato definito in un tempo non
esuberante i sei anni, da stimarsi ragionevole «pur non essendo alla
fattispecie applicabile la novella dell’art. 2-ter del d.l. 23 giugno 2012,
n. 83, convertito con I. 7 agosto 2012, n. 134»;
che avverso l’anzidetto decreto il D’Alesio propone ricorso,
prospettando tre motivi di censura;
che il Ministero della Giustizia resiste con rituale controricorso, per
mezzo della Avvocatura Generale dello Stato;
che il D’Alesio ha depositato memoria tardiva, in violazione del
termine fissato dall’art. 380-bis, cod. proc. civ.;
considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta
l’applicazione della modifica normativa operata con la legge n. 134
del 7 agosto 2012, dovendo, invece, trovare applicazione la legge
numero 89 del 24 marzo 2001, vigente al tempo del ricorso, a parte
ogni altra considerazione, è destituito di giuridico fondamento, in
quanto non individua la lesione che il ricorrente avrebbe patito per
essere stata applicata (secondo il suo assunto) la legge siccome
novellata;
considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si
duole del fatto che la Corte locale ha riferito la congruità della
complessiva durata del processo all’intero giudizio, invece che
«valutare un solo grado di giudizio nel caso di specie la sola durata
del terzo grado», così «applicando l’orientamento più restrittivo
proprio del nuovo rito», non merita di essere accolto, in quanto la
esigenza di procedere ad una valutazione complessiva di tutti i gradi

3

che alla base del rigetto la Corte locale poneva le seguenti

del giudizio non discende dalla riforma, trattandosi di principio
immanente all’istituto: questa Corte ha, invero, avuto modo di
affermare che benché il comma 2-bis dell’art. 2 della legge n.
89/2001, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, abbia individuato

quando quest’ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi occorre
aver riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosene valutazione
sintetica e complessiva (Sez. 6-2, n. 19938, 5/10/2016, Rv. 641698);
considerato che il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta
vizio motivazionale per avere la Corte locale disposto condanna ai
sensi dell’art. 5-quater, I. 89/2001, senza adeguata motivazione, è
radicalmente destituito di fondamento giuridico: il decreto impugnato,
infatti, lungi dall’avere fatto applicazione della previsione
sanzionatoria introdotta con l’art. 5-quater, si è limitato a dare
attuazione al principio generale sulla soccombenza, condannando alle
spese legali il d’Alesio;
considerato che in virtù del principio di soccombenza il ricorrente
dovrà rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di
legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività svolte, di cui in
dispositivo e rimborsare le spese prenotate a debito;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
legali in favore del resistente, che liquida in euro 800,00 per
compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.

• -;.\s,

“standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo,

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