Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31189 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31189 Anno 2017
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25958/2011 R.G. proposto da

C

BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOC. COOP. P.A. A R.L., in persona del
legale rappresentante p.t. Gianfranco Gasparotto, rappresentata e difesa
dagli Avv. Giuseppe Maiolino e Massimo Filippo Marzi, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Ferrari, n. 35;

ricorrente

contro
FALLIMENTO DELLA FORMA S.R.L. in liquidazione, in persona del curatore
p.t. Dott. Cristina Mucciardi, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierluigi
Giammaria, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 227;

controricorrente

avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il 29 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2017 dal
Consigliere Guido Mercolino.

d

Data pubblicazione: 29/12/2017

[

FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 29 settembre 2011, il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione proposta dalla Banca Popolare di Marostica Soc. Coop. p.a.
a r.l. avverso lo stato passivo del fallimento della Forma S.r.l. in liquidazione, negando l’ammissione al passivo in via ipotecaria di un credito di Euro

passivo in via chirografaria.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha affermato che il decreto
ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della
dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 cod. proc. civ., previo controllo della regolarità della notifica, dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario e della scadenza del termine per l’opposizione. Precisato che tale
scadenza determina una mera preclusione processuale, ha affermato che ai
fini dell’opponibilità del decreto alla massa dei creditori occorre che la predetta dichiarazione sia intervenuta in epoca anteriore alla pronuncia di fallimento, non risultando a tal fine sufficiente una mera attestazione o certificazione di cancelleria.
2. Avverso il predetto decreto la Banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore
ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 647, 650, 654 e 656 cod. proc. civ., censurando il decreto
impugnato per aver confuso tra esecutorietàe definitivi tà del decreto ingiuntivo. Sostiene infatti che, nel subordinare alla dichiarazione di esecutorieCi l’efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, il Tribunale non ha
considerato che tale atto non rende definitivo il provvedimento, non precludendo la proposizione dell’opposizione tardiva ré l’impugnazione della sentenza di primo grado che abbia rigettato l’opposizione, ma consentendo soltanto di procedere ad esecuzione forzata.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.

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142.337,36, fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e giàammesso al

324, 647 e 656 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., affermando che il
collegamento, istituito dal decreto impugnato, tra la definitività del decreto
ingiuntivo e la dichiarazione di esecutorietà non solo comporta l’introduzione
di una distinzione tra giudicato sostanziale e giudicato processuale, incompatibile con il provvedimento monitorio, ma esclude che il giudicato monitorio possa essere certificato dalla cancelleria o accertato da un giudice diver-

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 633
e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, osservando che la subordinazione della definitività del decreto ingiuntivo alla dichiarazione di esecutorietà dovrebbe implicare, ai sensi dell’art. 96 cit., la facoltà del curatore di proporre o proseguire il giudizio d’impugnazione, preclusa
invece dall’intervenuta scadenza del termine per l’opposizione.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 95
della legge fall., rilevando che l’esclusione della collocazione del credito in
grado ipotecario si pone in contrasto con l’ammissione al passivo del medesimo credito, avvenuta in virtù di un decreto ingiuntivo ritenuto opponibile
alla massa dei creditori.
5. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti
profili diversi della medesima questione, sono infondati.
La questione sollevata dalla ricorrente ha costituto oggetto di numerose
pronunce di questa Corte, le quali hanno costantemente ribadito il principio,
che il Collegio condivide ed intende riaffermare anche in questa sede, secondo cui, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia
di giudicato formale e sostanziale, ed è pertanto idoneo a costituire titolo
per l’ammissione al passivo, soltanto nel momento in cui il giudice, dopo
aver controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647
cod. proc. civ. Tale controllo si distingue da quello affidato al cancelliere dagli artt. 124 o 153 disp. att. cod. proc. civ., consistendo in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, che si pone come
ultimo atto del giudice nell’ambito del procedimento per decreto ingiuntivo,
non surrogabile da un accertamento incidentale compiuto dal giudice delegato in sede di verificazione o di opposizione allo stato passivo. Pertanto, il

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so.

decreto ingiuntivo che non sia stato dichiarato esecutivo in data anteriore a
quella della pronuncia di fallimento non può ritenersi passato in giudicato, e
non è dunque opponibile al fallimento, neppure nel caso in cui il decreto di
cui all’art. 647 cit. sia emesso successivamente, dal momento che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, ogni credito dev’essere accertato nel concorso dei creditori, come previsto dall’art. 52 della legge fall.

2112; 27/01/2014, n. 1650).
Le obiezioni sollevate dal ricorrente sono già state esaminate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel ribadire la validità della distinzione
tra giudicato formale, conseguente alla scadenza del termine per l’opposizione e preclusivo del ricorso ai mezzi ordinari d’impugnazione, e giudicato
sostanziale, concernente l’efficacia della sentenza sul piano sostanziale, ha
precisato che si tratta di due aspetti del medesimo fenomeno, facendone
coincidere temporalmente la formazione e collocandola al momento in cui il
giudice, verificata la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo,
pronuncia il provvedimento di cui all’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.
I, 27/01/2014, n. 1650, cit.) A sostegno di tale conclusione, è stata confermata l’imprescindibilità del controllo sulla regolarità della notifica, quale
momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell’intimato, analogo
a quello che il giudice esercita nel giudizio ordinario prima di dichiarare la
contumacia del convenuto, ed in mancanza del quale non potrebbe parlarsi
neppure di giudicato in senso formale (per tale profilo, cfr. in precedenza
Cass., Sez. I, 22/09/1997, n. 9346); è stata altresì evidenziata la sostanziale diversità della funzione svolta dal giudice rispetto a quella assegnata al
cancelliere dagli artt. 124 e 153 disp. att. cod. proc. civ., precisandosi che la
conoscenza del decreto da parte dell’ingiunto non rappresenta una mera
condicio juris che può essere accertata al di fuori del processo d’ingiunzione,
eventualmente anche dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, ma costituisce l’oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone allo
interno del procedimento di ingiunzione e che conclude l’attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione (in tal senso cfr. anche
Cass., Sez. I, 11/10/2013, n. 23202). Già in precedenza, era stata poi rile-

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(cfr. Cass., Sez. VI, 29/02/2016, n. 3987; Cass., Sez. I, 31/01/2014, n.

vata l’erroneità della pretesa di assimilare strutturalmente e funzionalmente
il rapporto che intercorre tra il decreto ingiuntivo, l’opposizione e la successiva sentenza a quello esistente, nel giudizio ordinario, tra la sentenza di
primo grado, l’appello e la sentenza di secondo grado, osservandosi che la
caratteristica qualificante del procedimento di cui agli artt. 633 e ss. cod.
proc. civ. consiste nella creazione di un titolo provvisorio suscettibile da un

del provvedimento che in relazione a tale condotta va adottato dal giudice,
dall’altro di assumere, in caso di opposizione, il valore di atto propositivo
della domanda, rispetto al quale l’opposizione riveste il ruolo di atto con cui
il giudizio prosegue ad iniziativa dell’intimato, con inversione puramente
formale della posizione delle parti; ed in quest’ottica si era giustificata l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 95, terzo comma, della legge
fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5, che ne hanno comportato la trasposizione nell’art. 96, secondo comma, n. 3) al caso in cui prima della dichiarazione di esecutività del decreto
fosse intervenuta la dichiarazione di fallimento dell’intimato, osservandosi
che la situazione era equiparabile a quella scaturente dalla pendenza di un
giudizio di cognizione di primo grado, destinato a divenire improcedibile nei
confronti della massa se il creditore intende concorrere nel fallimento, e suscettibile di prosecuzione nei confronti del debitore al solo fine della formazione di un titolo da far valere contro di lui dopo la chiusura del fallimento
(cfr. Cass., Sez. I, 22/09/1997, n. 9346).
Sulla base di tali considerazioni, va quindi confermata l’inopponibilità alla massa dei creditori del decreto ingiuntivo per il quale alla data della pronuncia di fallimento non sia ancora intervenuta la dichiarazione di esecutività, conseguendone altresì la correttezza del decreto impugnato, nella parte
in cui ha ricollegato alla predetta inopponibilità l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta in virtù del medesimo provvedimento, ormai inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato (cfr. Cass. Sez. VI, 27/05/2014, n. 11811; 1/
04/2005, n. 6918; Cass., Sez. I, 6/04/1996, n. 3236): tale conclusione non
si pone affatto in contrasto con l’intervenuta ammissione al passivo del credito azionato nel procedimento monitorio, risultando evidente che, diversa-

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lato di divenire definitivo per effetto della condotta omissiva dell’intimato e

mente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, l’inclusione del credito nello stato passivo del fallimento non è stata disposta sulla base del decreto ingiuntivo, bensì in virtù dell’autonomo accertamento compiuto dal
Giudice delegato nel procedimento di verificazione, secondo la disciplina
dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall.
6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’omessa motivazione circa

re l’intervenuto consolidamento dell’ipoteca, il decreto impugnato non ha
considerato che la stessa era stata iscritta otto mesi prima della dichiarazione di fallimento e sei mesi dopo la scadenza del termine per l’opposizione.
6.1. Il motivo è inammissibile, per carenza d’interesse, avendo ad oggetto un’argomentazione svolta meramente ad abundantiam nel provvedimento di ammissione al passivo, e non riprodotta nel decreto impugnato, in
quanto concernente una questione riproposta con l’atto di opposizione, ma
implicitamente ritenuta assorbita dalla dichiarazione d’inopponibilità del decreto ingiuntivo e dell’ipoteca giudiziale, con la conseguente esclusione della
configurabilità di una decisione al riguardo.
7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28/04/2017
11 Funzionario
Dott. v ru

un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’esclude-

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