Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31189 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 12840/15) proposto da:

S.S., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giovanni Spina e

domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ” ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato

presso i suoi uffici, in Roma, vis dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 72/2015,

depositata il 2 febbraio 2015 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione dell’ottobre 2005 l’arch. S.S. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di ottenere il pagamento di competenze professionali che assumeva esserle dovute da detto Ministero per la svolta collaborazione alla progettazione del restauro di (OMISSIS), la cui seconda soluzione (mentre la prima era stata interamente corrisposta) – rimasta inadempiuta – era subordinata all’approvazione del primo lotto dei lavori, che si asseriva dovesse considerarsi intervenuta.

Nella costituzione del convenuto Ministero, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1173/2012, accoglieva la domanda attorea, condannando il suddetto Ministero al pagamento, in favore della S. e per il titolo dedotto in giudizio, della somma di Euro 21.386,50, con compensazione delle spese.

Decidendo sull’appello interposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale resisteva l’appellata (che, a sua volta, proponeva anche appello incidentale con riguardo alla ritenuta illegittimità della compensazione delle spese del giudizio di primo grado), la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 72/2015, accoglieva il gravame del citato Ministero e, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda della S., la quale veniva condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte umbra rilevava che il riconoscimento dell’ulteriore compenso preteso dall’arch. S. era subordinato alla condizione sospensiva dell’approvazione del primo lotto dei lavori che, tuttavia, non si era avverata, sulla base di quanto previsto nell’intervenuta convenzione del 7 febbraio 2000, in cui risultava specificato che detta approvazione rientrava nei poteri dell’Amministrazione (per come evincibile dall’art. 2 della convenzione stessa che prevedeva le “prescrizioni insindacabili” della medesima).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi – l’arch. S.S., al quale ha resistito con controricorso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

1.1. Con la prima censura la ricorrente ha denunciato la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in ordine all’interpretazione operata dal giudice di appello con riferimento all’art. 4 della convenzione del 7 settembre 2000 stipulata tra la stessa e il Ministero per i beni e le attività culturali, in uno al palese travisamento della convenzione stessa.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1355,13581359 c.c., nonchè l’erroneità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza.

2. Osserva, in primo luogo, il collegio che i due motivi, laddove si riferiscono al vizio di contraddittoria motivazione, sono inammissibili ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie), poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata successivamente all’11 settembre 2012.

Occorre, infatti, evidenziare che, intorno alla portata dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v. Cass. S.U. nn. 8053-8054/2014 e, da ultimo, Cass. n. 23940/2017) nell’affermare che, in seguito alla riformulazione di detta disposizione normativa, come intervenuta per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Essendo, nel caso di specie, rimasta esclusa una delle richiamate evenienze, le censure attinenti al vizio motivazionale sono da qualificarsi inammissibili.

3. Per quanto concerne la violazione di legge dedotta con il primo motivo si rileva che essa è insussistente.

Con esso, infatti, la ricorrente non contesta propriamente l’erronea applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., bensì il risultato dell’attività interpretativa, che – tuttavia – risulta adeguatamente motivato dalla Corte perugina, la quale ha esaminato tutte le clausole rilevanti della convenzione intercorsa tra le parti, da cui si evinceva univocamente che la seconda “tranche” del compenso (essendo stata la prima, in modo pacifico, regolarmente corrisposta per l’attività di ricerca, studi e rilievi) avrebbe potuto essere riconosciuta solo nell’eventualità in cui fosse intervenuta l’approvazione del primo lotto dei lavori in conformità alla perizia n. (OMISSIS), condizione che, però, non si era venuta a verificare, come accertato in fatto dal giudice di appello (per quanto esaustivamente emergente dal percorso ricostruttivo di cui alle pagg. 4 e 5 della motivazione della sentenza) sulla scorta della prodotta conferente documentazione, le cui emergenze relative allo svolgimento del e rapporto non erano state smentite dagli esiti della prova per testi.

4. Anche il secondo motivo è privo di fondamento giuridico e va respinto.

Invero, dal contesto dello sviluppo complessivo del rapporto intercorso tra la stessa ricorrente e il Ministero per i beni e le attività culturali sia con riferimento al suo momento genetico che a quello relativo alla fase esecutiva, è da escludere che l’arch. S. possa invocare la sua buona fede con riguardo alla effettuazione della ulteriore attività professionale, posto che essa era subordinata alla suddetta condizione evincibile dalla menzionata convenzione (la cui sola verificazione avrebbe legittimato l’espletamento dell’aggiuntiva attività tecnica), della quale la ricorrente era consapevole – o, comunque, era stata posta nelle condizioni per averne piena contezza – all’atto della sua conclusione per effetto del suo inequivoco contenuto.

In esso, infatti, oltre alla previsione della prestazione di “collaborazione alla progettazione dell’intervento di restauro del complesso denominato (OMISSIS)”, per la quale l’intesa garantiva l’erogazione del compenso professionale fino alla concorrenza di Lire (all’epoca) 11.016.00 (da imputarsi proprio all’attività di “ricerche, studi e rilievi”), era stata aggiunta la pattuizione che per la restante somma nell’ammontare di Lire 41.410.000 (valutata in via preventiva) sarebbe stato necessario, ai fini dell’assunzione del relativo impegno di spesa (e, quindi, di corresponsione dell’ulteriore compenso in favore dell’arch. S.), l’approntamento di un atto aggiuntivo che, tuttavia, era subordinato in via esclusiva alla superiore approvazione del primo lotto dei lavori di cui alla predisposta perizia n. (OMISSIS) (condizione pacificamente non avveratasi). Da ciò era conseguita la correlata previsione che l’acquisizione e l’incarico erano da considerasi subordinati alle condizioni dello stesso disciplinare intercorso tra le parti e, soprattutto, accettate dalla professionista arch. S., la cui obbligazione ad eseguire le ulteriori prestazioni (con la configurazione del diritto ad ottenere il relativo compenso, previsto in correlazione con l’impegno ulteriore di spesa solo in via preventiva) era, quindi, dipendente della realizzazione in concreto della più volte menzionata condizione.

5. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle competenze legali del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Va dato, infine, anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, liquidati in complessivi Euro 2.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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