Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31187 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31187 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

C-d

sul ricorso 8763/2013 proposto da:

Vendetti Francesco (c.f. VNDFNC61S10H501D), elettivamente
domiciliato in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n.8, presso l’avvocato
Borroni Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
-ricorrente contro
Guber s.p.a., nella qualità di procuratrice della Deutsche Bank
Aktiengesellschft, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n. 84, presso

)SN,

Q

Data pubblicazione: 29/12/2017

O- i .

l’avvocato Valsecchi Francesco, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;
-controricorrente contro

Arti n. 8, presso l’avvocato Abrignani Ignazio, rappresentato e
difeso dagli avvocati Caruso Ettore, Solari Enrica, giusta procura a
margine del controricorso;
-controricorrente nonché contro

Banca Popolare di Milano s.c.a.r.I., Zocchi Luciano;
– intimatiavverso la sentenza n. 487/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Alberto Cardino che chiede che Codesta
Suprema Corte voglia rigettare il ricorso.

FATTO E DIRITTO
1.- Francesco Vendetti ricorre per cassazione nei confronti di
Deustche Bank, nonché nei confronti di Marco Danuvola, Luciano
Zocchi e Banca Popolare di Milano, avverso la sentenza resa dalla
Corte di Appello di Milano il 9 febbraio 2012.

2

Danuvola Marco, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Belle

Tale pronuncia ha rigettato l’appello promosso dall’attuale ricorrente
contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano 4
agosto 2008 n. 10045 in via di conferma del decreto ingiuntivo a sua
volta emesso dal Tribunale di Milano – nel marzo 2006 e su richiesta
della Banca Popolare di Milano (che poi avrebbe ceduto il credito a

fideiussore Francesco Vendetti e solo da quest’ultimo fatto oggetto di
opposizione (pure chiamando in giudizio Marco Danuvola e Luciano
Zocchi a fini di manleva).
Nel ribadire la decisione, che era stata assunta nel precedente grado
di giudizio, la Corte territoriale ha tra l’altro respinto una serie di
eccezioni di ordine preliminare formulate da Francesco Vendetti.
Resistono al presentato ricorso la s.p.a. Guber, nella sua dichiarata
«qualità di procuratrice della Deutsche Bank», e Marco Danuvola, i
quali hanno depositato separati atti di controricorso.
2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati, denunziano i vizi qui
di seguito richiamati.
Il primo motivo assume in particolare «violazione e falsa
applicazione degli artt. 81, 100, 111 cod. proc. civ., 58 Testo unico
bancario, 1264 e 2697 cod. civ., circa la eccepita carenza di
legittimazione attiva della s.p.a. Guber,, intervenuta in giudizio quale
procuratrice speciale di Deutsche Bank A.G., a sua volta dichiaratasi
cessionaria del diritto controverso».
Il secondo motivo lamenta, poi, «violazione e falsa applicazione
dell’art. 214 cod. proc. civ. e dell’art. 2702 cod. civ.» in relazione
alla sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Il terzo motivo rileva violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., per
avere la Corte milanese affermato di non essere intervenuta

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Deutsche Bank) – nei confronti della s.r.l. Look & Action e del

coerente contestazione sulla conformità della copia del contratto di
fideiussione rispetto all’originale.
3.- In relazione al primo motivo di ricorso le «conclusioni scritte del
Pubblico Ministero» rilevano quanto segue.
«Il ricorrente lamenta il difetta di legittimazione in capo non tanto a

non è messa in discussione nel ricorso, bensì in capo alla medesima
rappresentata Deutsche Bank, ponendo in dubbio che quest’ultima
fosse successore a titolo particolare del credito fatto valere in via
monitoria dall’orinaria opposta Banca Popolare di Milano. Deutsche
Bank si costituì in giudizio in appello nella sua anzidetta qualità di
successore a titolo particolare, senza che l’appellante Francesco
Vendetti sollevasse alcuna contestazione circa la cessione del credito
dalla originaria ingiungente e opposta Popolare di Milano a favore
della predetta Deutsche Bank. Solo successivamente, essendosi
costituita Guber s.p.a. — quale procuratore speciale di Deutsche Bank
— all’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, la
legittimazione della stessa Guber è stata messa in dubbio dall’attuale
ricorrente, ma non con riferimento … all’esistenza della procura
speciale, bensì in relazione alla contestata qualità di successore a
titolo particolare nei crediti di Popolare di Milano della sua
rappresentata Deutsche Bank. Da tale tardività nella contestazione
della qualità di successore a titolo particolare consegue che ogni
eccezione sul punto, sollevata solo tardivamente, in sede di
comparsa conclusionale sia preclusa. Il fatto che Guber s.p.a. si sia
costituita solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, infatti,
non poteva rimettere in termini per le contestazioni relative alla
qualità di successore a titolo particolare in capo a Deutesche Bank,

4

Guber s.p.a., la cui qualità di procuratore speciale di Deutsche Bank

rappresentata dalla predetta Guber, ma già costituita, in tale veste
di successore, sin dall’inizio del processo di appello».
Il Collegio condivide le considerazioni sopra riportate.
Il motivo di ricorso va dunque disatteso.
4.- Il secondo motivo di ricorso gravita attorno al disconoscimento

documentazione contrattuale della fideiussione.
La Corte di Appello ha ritenuto tardivo tale disconoscimento,
rilevando che, se a mente dell’art. 214 cod. proc. civ. lo stesso deve
essere necessariamente formulato nella prima udienza o nella prima
risposta successiva alla produzione del documento, nella fattispecie
concreta «dall’esame dell’atto di opposizione» al decreto ingiuntivo,
proposto da Francesco Vendetti, si desume che … il disconoscimento
è stato formalmente operato da certa Rita Cancellaro».
Il ricorrente ritiene errata la riportata rilevazione della Corte,
segnalando che l’indicazione del disconoscente con un nominativo
diverso da quello della parte opponente è in realtà frutto di un mero
errore materiale.
Il motivo è fondato.
In effetti, il contesto dell’atto di opposizione indica in modo univoco
che l’indicazione di un nominativo diverso da quello del ricorrente è
solo frutto di un errore materiale, che non viene a revocare in dubbio
l’effettiva paternità del compiuto disconoscimento. Quest’ultimo, del
resto, appare formulato in termini sufficientemente specifici e
determinati. La rilevazione della Corte di Appello non appare sorretta
pertanto da un sufficiente livello di logicità e ragionevolezza (cfr. in
proposito Cass., 23 ottobre 2014, n. 22590).

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operato dal ricorrente della sottoscrizione apposta sulla

5.- Il terzo motivo, che riguarda il tema della conformità o disformità
della copia prodotta all’originale della fideiussione, risulta assorbito
dall’accoglimento del secondo motivo.
6.- In conclusione, va accolto il secondo motivo, respinto il primo
motivo e assorbito il terzo. In relazione a quanto dedotto nel detto

alla Corte di Appello che, in diversa composizione deciderà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di riscorso, assorbito il terzo
motivo e respinto il primo motivo e cassa, in relazione a quanto
dedotto in detto motivo, la sentenza impugnata con rinvio della
controversia alla Corte di Appello di Milano che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 27 aprile 2017.

Funzionario Giuizaro

Dott.ssa Fabrizia 11.11 .ONE

motivo, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata

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