Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31187 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 28/11/2019), n.31187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7395/2015 proposto da:

L.A.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni

93, presso lo studio dell’avvocato Dario Cusumano, rappresentata e

difesa dall’avvocato Maurizio Buccarella;

– ricorrente –

contro

D.L.L., difeso dall’avvocato Luigia Maria Baldassarre;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3135/2014 del Tribunale di Lecce, depositata

il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– la causa trae origine dalla domanda di pagamento di compensi professionali proposta dall’avv. L. nei confronti di D.L.L. proposta avanti al Giudice di pace di Lecce, il quale l’aveva accolta mentre aveva respinto la domanda riconvenzionale per responsabilità professionale a sua volta proposta dal cliente nei confronti del difensore e fondata sulla mancata informazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza, precludendogli la possibilità di fare appello sul capo relativo alla compensazione delle spese;

– proposto appello da parte del convenuto la Corte d’appello di Lecce qui impugnata accoglieva parzialmente l’appello con riguardo alla domanda riconvenzionale e liquidava il conseguente danno in misura pari all’importo del compenso dovuto per le prestazione professionali, con compensazione dei reciproci debiti, oltre che delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con tempestivo ricorso notificato il 13 marzo 2015 dall’avv.ta L. sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso D.L.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il giudice d’appello pronunciato su conclusioni non formulate in primo grado;

– la doglianza appare inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza non essendo esplicitato quali sarebbero le diverse conclusioni di cui si tratterebbe;

– la ricorrente menziona poi un quinto motivo di appello che in realtà non risulta dalla sentenza impugnata;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il giudice

d’appello erroneamente ritenuto, ai fini della delibazione della fondatezza della domanda riconvenzionale del D.L., che la compensazione delle spese nel giudizio in cui l’avvocato L. aveva svolto il suo mandato potesse essere riformata in appello, stante la natura discrezionale della decisione di compensarle;

– la censura è infondata;

– la discrezionalità del giudice di primo grado, non escludeva la possibilità che il giudice d’appello, dato che il D.L. era risultato interamente vittorioso, applicasse il principio di soccombenza;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., per non avere il giudice d’appello posto a carico del cliente l’onere di provare che senza la negligenza del professionista il risultato sarebbe stato raggiunto, ritenendo erroneamente che incombesse sul professionista l’onere di provare l’adempimento all’obbligazione del dovere di informazione;

– il motivo è infondato;

– sia che si annoveri il giudizio in esame fra quelli di natura fattuale e, pertanto, censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 3355/32014), sia che lo si ritenga suscettibile di censura in cassazione (cfr. Cass. 10320/2018) ritiene il collegio che il giudizio prognostico formulato dal giudice d’appello abbia fondato il riconoscimento della patita perdita di chance di vittoria nelle spese su solide considerazioni;

– è utile ricordare che in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell’omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e l’esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall’omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicchè l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass. 10320/2018; Cass. 25112/2017; Cass. 2638/2013);

– ciò posto, nel caso di specie il giudice d’appello ha evidenziato l’esito totalmente vittorioso del D.L., che aveva fondatamente eccepito il difetto di legittimazione;

– il giudice di primo grado aveva, inoltre, riconosciuto in pieno il pregiudizio patito per esser stato coinvolto in un giudizio che non lo riguardava e, pertanto, ben poteva riteneresi che, stante la sua estraneità alle valutazioni sulla natura dei rapporti fra le parti e sulla parvità della materia, se avesse proposto l’impugnazione avrebbe potuto ottenere la riforma della pronuncia sulle spese;

– con il quarto motivo, in realtà non numerato ma evincibile dalle considerazioni della ricorrente, si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello proceduto ad una determinazione omnicomprensiva dei compensi ritenendo di liquidarli astrattamente in base a parametri più prossimi al minimi tariffari pur in mancanza di contestazioni sulle voci riportate nella parcella;

– la doglianza così come formulata appare inammissibile;

– la ricorrente invoca parametri normativi e principi di diritto non attinenti con la statuizione gravata che ha confermato il riconoscimento del suo credito per l’attività professionale al tempo stesso compensandolo con quello del cliente;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi, giustifica il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA