Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31186 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31186 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 13194/2012 proposto da:

C f j e C,1.

UniCredit Credit Management Bank s.p.a. (c.f. 00390840239), già UGC Banca
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, alla viaa A. Gramsci n.54, presso lo studio dell’avvocato
Gianfranco Graziadei, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento di Bafin S.r.l., in persona del curatore dott.

Roberto Villa,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Domenico Millelire n.47, presso lo
studio dell’avvocato Raffaele Guarna Assanti, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente contro
Uni.Credit s.p.a.

Data pubblicazione: 29/12/2017

-intimata-

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCO, depositato il 18/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2017
dal cons. MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l’accoglimento del primo e del

RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 22.10.2012, ha, per ciò che in questa
sede ancora interessa, respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento
di Bafin s.r.l. proposta da Unicredit Corporate Banking s.p.a. per ottenere
l’ammissione, con collocazione ipotecaria, del credito di oltre due miliardi di
euro vantato in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con la società
poi fallita.
Il giudice del merito

ha accertato che l’importo erogato dalla banca

superava di gran lunga il limite di finanziamento, pari all’80°/0 del valore
dell’immobile dato in garanzia, stabilito dagli artt. 38, 2° comma, del d. Igs.
n. 385/93 ed 1 della delibera CICR 22.4.95, ed ha affermato che alla
violazione di tali disposizioni conseguiva la nullità dell’intero contratto,
dovendosi escludere che le parti l’avrebbero concluso anche nel caso di
erogazione di un mutuo di importo non superiore al limite predetto.
Il decreto è stato impugnato da UniCredit Credit Management Bank s.p.a.,
succeduta a titolo particolare ad UniCredit Corporate Banking s.p.a. (a sua
volta fusasi in Uni.Credit s.p.a.) nel rapporto controverso, con ricorso per
cassazione sorretto da cinque motivi, cui il Fallimento di Bafin s.r.l. ha resistito
con controricorso.
Uni.Credit s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE:
Con il primo ed il secondo motivo, che sono fra loro connessi e possono
essere congiuntamente esaminati, la ricorrente contesta che il presunto

secondo motivo del ricorso.

superamento del limite massimo di finanziamento previsto dall’art. 38 d.lgs. n.
385/93 (TUB) e dalla delibera CICR 22.4.95 potesse comportare la nullità
assoluta del contratto, atteso che, in difetto di un’espressa previsione in tal
senso, le predette disposizioni non integrano norme imperative inderogabili,
poste a tutela di interessi generali, ma dettano piuttosto prescrizioni di
comportamento rivolte agli istituti di credito per finalità prudenziali, la cui

di vigilanza; osserva, inoltre, che il tribunale ha ritenuto erroneamente
applicabile al caso di specie il principio di diritto enunciato da Cass. n. 9219/95
con riguardo alla diversa fattispecie del mutuo edilizio disciplinato dalla I. n.
474/49, che, a differenza del mutuo fondiario, è un mutuo di scopo.
I motivi sono manifestamente fondati.
Questa Corte, con la sentenza n. 26672/013, che il collegio pienamente
condivide, ha infatti affermato che l’art. 38, 2° comma, del d.lgs. n. 385/93,
che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, il potere di determinare l’ammontare massimo dei
finanziamenti, attiene a un elemento necessario del contratto che viene
concordato fra le parti, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di
cui all’art. 117 n.8 del medesimo decreto, il quale attribuisce invece all’istituto
di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto,
prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del
contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità
stabilito dalla Banca d’Italia non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del
contratto di mutuo fondiario.
Il contrario arresto citato nel decreto impugnato si riferisce alla diversa
fattispecie del mutuo erogato ex I. n. 474/49, per finalità di ricostruzione
postbellica, in cui la previsione del limite di finanziabilità, contenuta nell’art. 3
della legge, costituisce norma imperativa, la cui violazione comporta la nullità
del contratto in ragione dello scopo pubblico, di agevolare la disponibilità di
abitazioni non di lusso, perseguito dalla legge attraverso l’erogazione del
finanziamento.

eventuale violazione comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità

All’accoglimento dei primi due motivi conseguono la cassazione del decreto
impugnato ed il rinvio della causa al tribunale di Lecco in diversa
composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

Lecco in diversa composizione, anche per le spese.
Roma, 27 aprile 2017.
Il Funzionario Giudiiatio
Dott.ssa Fabrizio BA

Il Preside e

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di

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