Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31186 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 28/11/2019), n.31186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20567/2015 proposto da:

International Cigars Trading Limited, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Luigi De

Stefano, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Manifatture Sigaro Toscano Srl, Bat British American Tobacco Italia

Spa, elettivamente domiciliati in Roma, Via Appennini 46, presso lo

studio dell’avvocato Luca Leone, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4455/2014 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da International Cigars Trading Limited (d’ora in poi ICT) nei confronti di B.A.T. British American Tobacco Italia s.p.a. (d’ora in poi BAT) e Manifatture Sigaro Toscano s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto l’appello della pronuncia di primo grado;

– il contenzioso era insorto a seguito di contestazione da parte della ICT della legittimità del recesso esercitato da A.T.I. Azienda Italiana Tabacchi s.p.a. con comunicazione del 28/2/2001 ed a far data dal 31/8/2001, successivamente alla stipula in data 27/5/1999 del contratto di importazione e distribuzione in esclusiva di sigari Toscani per la Spagna;

– all’originaria contraente A.T.I. succedeva E.T.I. Ente Tabacchi Italiani s.p.a. e successivamente BAT a seguito di intervenuto conferimento del ramo d’azienda;

– il Tribunale di Roma respingeva la domanda di ICT riconoscendo la legittimità del recesso;

– proposto gravame da parte della ICT, la Corte d’appello ha ravvisato la stipula di un contratto di distribuzione commerciale a tempo determinato con la facoltà di recesso riconosciuta ad entrambe le parti con il preavviso di sei mesi, salva l’inibitoria per il primo periodo di durata del rapporto;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da ICT sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., cui resiste con controricorso BAT.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia due profili: il primo profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne l’omesso esame di due fatti decisivi, rispettivamente costituiti il primo dai rapporti fra la clausola di recesso e quella di durata del contratto per ulteriori diciotto mesi pure prevista in contratto, e il secondo dalla clausola che obbligava il distributore a procedere all’acquisto e vendita entro i primi nove mesi di durata del secondo contratto di una predeterminata quantità di prodotto, obbligazione che ICT non aveva potuto adempiere a causa dell’anticipato recesso;

– il secondo profilo di doglianza attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte capitolina ritenuto la clausola di recesso prevalente su quella di rinnovazione automatica per ulteriori diciotto mesi;

– le doglianze sono tutte infondate;

– non ricorre l’omesso esame dei rapporti fra la clausola di recesso e quella di durata perchè la corte, dopo aver qualificato il contratto inter partes in termini, peraltro condivisi dalla ricorrente (cfr. pag. 3, secondo cpv. del ricorso) di contratto di distribuzione a tempo determinato, rinnovatosi tacitamente per ulteriori diciotto mesi dopo il primo periodo di diciotto mesi, ha, tuttavia, ritenuto che l’esercizio del recesso non fosse precluso dall’intervenuto tacito rinnovo del contratto alla scadenza dei previsti iniziali diciotto mesi di durata (cfr. pag. 4 della sentenza);

– non ricorre neppure l’omesso esame della questione inerente l’asserita clausola che imponeva al distributore di procedere all’acquisto e vendita, entro i primi nove mesi del secondo contratto, di un una quantità predeterminata del prodotto, perchè, come eccepito dalla controricorrente, la questione dei quantitativi minimi da acquistarsi nel secondo periodo contrattuale era stata sollevata tardivamente solo in comparsa conclusionale (cfr. pag. 8 del controricorso) e, pertanto, è inammissibile;

– non si ravvisa neppure la censurata violazione di legge perchè la clausola oggetto di causa letteralmente prevede che “this agreement cannot be cancelled during the first period of validity and subsequently can be cancelled by either party by means of a registered letter with six months notice”;

– l’interpretazione operata dai giudici di merito non appare violare il criterio ermeneutico dell’art. 1367 c.c., atteso che la conservazione degli effetti del contratto è assicurata dalla previsione della facoltà di recesso, assicurata paritariamente ad entrambe le parti e contemperata dal preavviso che tutela gli interessi della controparte;

– al contrario, la diversa lettura ipotizzata dalla ricorrente, secondo la quale il diritto al recesso riconosciuto dalla suddetta clausola andrebbe inteso nel senso che esso non avrebbe potuto essere esercitato mentre era in corso la durata di diciotto mesi del primo rinnovo (intervenuto il 25/2/2001), potendo essere manifestato solo in relazione ad un successivo rinnovo e purchè pervenga sei mesi prima del termine di scadenza dei diciotto mesi, non è compatibile con il succitato tenore letterale della clausola;

– l’interpretazione proposta dalla ricorrente mira, infatti, a creare un collegamento fra il rinnovo tacito salvo disdetta rassegnata sei mesi prima della scadenza, e l’esercizio del recesso che, tuttavia, il tenore letterale dell’accordo ed in particolare la previsione di esso dopo la clausola che lo esclude non consente, essendo quest’ultimo, diversamente dalla disdetta, indipendente dalla scadenza contrattuale;

– non vi è, quindi, violazione dei canoni interpretativi del contratto, primo fra tutti quello letterale (cfr. Cass. 925/212; id. 27021/2008) e neppure di quello di conservazione del contratto, così come di quello fondato sull’intenzione complessiva delle parti;

– al contrario, l’interpretazione proposta dalla ricorrente finirebbe per svuotare la facoltà di recesso specificamente prevista dall’accordo di distribuzione in esclusiva, in contrasto con l’art. 1367 c.c.;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 1373 c.c., per non avere la corte ritenuto, previa assimilazione del contratto di distribuzione a tempo determinato a quello di agenzia a tempo determinato, il divieto di recesso ex art. 1750 c.c., comma 2, o, comunque, l’inammissibilità ex art. 1373 c.c.;

– il motivo è infondato;

– è stato chiarito che esula dallo schema del contratto di agenzia il negozio con il quale un soggetto si obblighi ad acquistare, in via esclusiva, dalla controparte una determinata merce che, poi, rivende in nome e per conto proprio, anche se all’obbligo di esclusiva si aggiunga, a carico dello stesso soggetto, quello di incrementare e promuovere la vendita di detta merce in base alle direttive impartitegli dal fornitore (Cass. 1988/1974);

– ne consegue che non ricorre l’automatica applicazione della previsione dell’art. 1750 c.c., comma 2, che esclude il recesso con preavviso nel caso di agenzia a tempo determinato e, pertanto, il vizio di legge invocato dalla ricorrente non sussiste;

– neppure è configurabile la violazione dell’art. 1373 c.c., dal momento che il recesso convenzionale, riconosciuto ad entrambe le parti (cfr. Cass. 8776/1987), oltre ad essere escluso nel primo periodo di durata del rapporto – il che lo rende compatibile con l’art. 1373 c.c., comma 1, è, altresì, condizionato al rispetto dell’obbligo di preavviso, all’evidente fine di tutela delle ragioni della distributrice e della possibilità di riorganizzazione, nella prospettiva del venir meno dell’attività di distribuzione;

– in definitiva, l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore delle controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 8000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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