Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31185 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 28/11/2019), n.31185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8892/2015 proposto da:

C.G., F.R., F.S., elettivamente

domiciliati in Roma, V. Costantino Morin 1, presso lo studio

dell’avvocato Walter Feliciani, rappresentati e difesi dall’avvocato

Enrico Orlandi;

– ricorrenti –

contro

D.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 948/2014 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che F.S., F.R. e C.G. hanno notificato il 26 marzo 2015 avverso la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila depositata il 24 settembre 2014 nei confronti di D.P.;

– con l’impugnata sentenza la corte territoriale aveva rigettato l’appello proposto dai medesimi odierni ricorrenti nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara – Sezione distaccata di San Valentino in A.C. sulla domanda di regolamento dei confini fra la proprietà degli attori e quella del convenuto D.P.;

– quest’ultimo costituendosi aveva dedotto di avere posseduto da oltre quarant’anni il terreno con i confini come materialmente individuati e che i confini risultanti dalle mappe catastali erano frutto di erronea indicazione in catasto ovvero di errato posizionamento sul terreno di termini che erano andati perduti negli anni;

– il convenuto aveva formulato altresì domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione della striscia di terreno asseritamente sottratta agli attori;

– il giudice di prime cure, decidendo sulla controversia, aveva valorizzato la linea di confine tra i fondi delle parti come di fatto esistente a discapito di quello risultante dalle mappe statali ed aveva compensato le spese di lite, salvo quelle di consulenza tecnica poste a carico degli attori;

– proposto gravame, i soccombenti avevano dedotto che il tribunale aveva illegittimamente riconosciuto l’acquisto per usucapione della striscia di terreno appartenente agli attori nonostante la tardività, rilevabile d’ufficio, della domanda riconvenzionale;

– la corte distrettuale, statuendo sul gravame, aveva ritenuto corretta la pronuncia di prime cure poichè nell’accertamento dei confini aveva valorizzato le risultanze della CTU in conformità all’orientamento che attribuisce valenza residuale alle risultanze catastali;

– il giudice d’appello aveva inoltre precisato che non vi era stato riconoscimento di alcuna usucapione ma che la circostanza di fatto eccepita da parte del convenuto aveva fornito elementi ritenuti decisivi ai fini della delibazione della domanda attorea;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di sei motivi degli originari attori;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato D..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè entrambi inerenti la domanda riconvenzionale di usucapione;

– in particolare, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte d’appello rilevato d’ufficio la tardività della domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione proposta dal convenuto;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale prima e la corte d’appello poi, valorizzato il confine di fatto esistente e non quello determinato sulla base delle mappe catastali, così in sostanza accogliendo la domanda di usucapione proposta tardivamente dal resistente con riguardo alla striscia di terreno abusivamente occupata;

– i due motivi sono inammissibili perchè non si confrontano con la ratio della decisione, fondata non sul riconoscimento dell’usucapione, costituendo la circostanza del possesso ultraventennale un mero argomento aggiuntivo utilizzato dal giudicante per individuare, anche in considerazione del perdurante status quo, il confine fra i due fondi: insomma i giudici di merito hanno fondato la loro decisione sul posizionamento della linea di confine;

– con il secondo motivo si denuncia sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la violazione e falsa applicazione del contenuto della CTU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– si duole il ricorrente che la corte d’appello abbia illegittimamente disatteso le risultanze della CTU, la quale aveva evidenziato come il confine catastale tra le proprietà fosse tracciato in modo difforme dallo stato di fatto accertato in loco e ciò in violazione dei principi giurisprudenziali che connotano l’attività del consulente tecnico diretta ad accertare i fatti (consulenza c.d. percipiente);

– il motivo è inammissibile rispetto ad entrambi i profili di censura non essendo formulato in conformità ai principi che presidiano il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. 8053/2014), risolvendosi nella inammissibile contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito (Cass. 19547/2017; id. 24434/2016);

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di prime cure assunto come testimone D.R., mai richiesto da parte convenuta e ponendo a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni dallo stesso rese, al contempo svalorizzando le prove orali rese in favore di parte attrice;

– il motivo è inammissibile;

-innanzitutto, non ricorre la violazione dell’art. 116 c.p.c.;

– infatti, secondo la giurisprudenza tale violazione ricorre ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. 11892/2016, 13960/2014; 26965/2007);

– il problema si sposta, invece, sul piano delle nullità relative;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le nullità concernenti l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell’esclusivo interesse delle parti, sicchè vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse) (cfr. Cass. 7110/2016; id. 12192/2015; 19942/2008);

– nel caso in esame il ricorso non chiarisce se l’eccezione di nullità della deposizione testimoniale era stata sollevata tempestivamente avanti al giudice di primo grado che l’aveva assunta, dovendosi, pertanto, ribadire l’inammissibilità della censura;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., laddove dispone che in mancanza di altri elementi, il giudice chiamato ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi, si attiene a quello delineato dalle mappe catastali;

– il motivo non merita accoglimento;

– in materia configura principio interpretativo consolidato che stante la finalità dell’azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o subbiettivamente incerto, l’art. 950 c.c., riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria, d’importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali;

– l’azione di regolamento di confini, si configura come una “vindicatio incertae partis”, e pertanto incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. 6189/2011; id. 11299/2004; id. 14993/2012; id. 10062/2018);

– ciò posto il motivo va respinto, avendo la pronuncia impugnata deciso facendo applicazione del suddetto principio e valorizzando la pluralità di elementi emersi, titoli di proprietà, la mappa dell’impianto dell’originale grande particella del 1932 e della sua prima divisione, le fotografie aeree, la ctu e le relazioni di parte nonchè le prove testimoniali;

– a fronte di tutti questi elementi probatori, non attinti dall’impugnazione, la riconosciuta valenza residuale delle mappe catastali è conforme a diritto;

– con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere liquidato le spese di lite poste a carico dell’appellante soccombente in misura superiore ai parametri fissati nel D.M. citato;

– il motivo è infondato perchè per le cause di valore fino a Euro 5.200 il valore massimo è Euro 5.184,00 e quindi la corte territoriale che ha liquidato Euro 5.050,00 non l’ha superato;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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