Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31185 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29655/2014 proposto da:

R.G., A.M.C.; ricorso non depositato;

– ricorrenti –

contro

Banco BPM s.p.a. – già Banco Popolare Soc. Coop. – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Tommaso Salvini n. 55 presso lo studio dell’avvocato

D’Errico Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Biglia

Cristina, Mercanti Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1022/2014 emessa dalla Corte d’appello di

Milano, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2018 dal cons. dott. Rosario Caiazzo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

R.G. e A.M.C. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la Banca Popolare di Lodi chiedendo l’accertamento dell’insussistenza di loro obbligazioni nei confronti della stessa banca sulla base delle movimentazioni relative al conto corrente loro cointestato, nonchè la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per essere stati imputati del reato di appropriazione indebita, nonchè a causa degli articoli giornalistici che li riguardarono, e per le spese sostenute.

Si costituì la banca convenuta, chiamando in manleva B.G. e S.S., suoi dipendenti autori delle condotte fonti di danno, per il caso di propria condanna e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per il danno cagionato alla stessa banca.

Il Tribunale accolse la domanda di accertamento negativo, rigettando sia la parte della domanda principale relativa al risarcimento dei danni che la domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza proposero appello, con distinti atti, il Banco Popolare, e gli attori originari.

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Banco Popolare a risarcire a R.G. e A.M.C. il danno non patrimoniale liquidato in Euro 5000,00 per ciascuna delle parti, oltre interessi.

R. e A. hanno proposto ricorso per cassazione, che però non hanno depositato, come risulta in atti.

Il Banco Popolare si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi; ha altresì depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

Il ricorso principale di R.G. e A.M.C. è improcedibile poichè non è stato depositato l’atto notificato come attestato dalla cancelleria.

Il ricorso incidentale del Banco popolare (ora Banco BPM s.p.a.) è infondato.

Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., n. 4, artt. 183,345 e 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la banca avesse proposto tardivamente la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, nei confronti dei ricorrenti principali, per il loro concorso colposo nel fatto doloso del funzionario infedele della banca

Il motivo non ha fondamento. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della banca in quanto fondata sulla colpa degli attori nell’aver agevolato l’illecito degli altri funzionari attraverso l’uso del loro conto corrente, perchè tardivamente introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c., mentre con la comparsa di risposta era stata dedotta esclusivamente una responsabilità per dolo degli attori. Il ragionamento della Corte di merito – corretto in astratto – non è in concreto smentito, nei suoi presupposti di fatto, dalla ricorrente incidentale, atteso che dal suo controricorso non emerge che nella comparsa di risposta fosse stata dedotta in via riconvenzionale una responsabilità per colpa – oltre che per dolo – degli attori.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, infatti, non possono considerarsi indici sicuri della deduzione di un’ipotesi di responsabilità colposa nè i riferimenti, nella comparsa di risposta, alla “agevolazione” della condotta dei funzionari bancari infedeli da parte degli attori, ben potendo l’agevolazione essere configurata, in astratto, sia come colposa che dolosa; nè i riferimenti all'”omissione” di controlli sull’operato dei medesimi funzionari, per l’analoga ragione che l’omissione del pari può essere deliberata o colpevole. E l’opzione ermeneutica nel senso dell’avvenuta deduzione di una responsabilità per dolo è confermata dal riferimento – giustamente sottolineato dalla Corte d’appello – all'”accordo illecito” tra i funzionari e gli attori dedotto nella comparsa stessa.

Quanto sin qui osservato assorbe ogni ulteriore considerazione svolta con il motivo in esame dalla ricorrente incidentale, che vanamente indugia nel riferire passaggi dell’atto di citazione o della sentenza impugnata privi di concreta rilevanza ai fini dell’interpretazione della comparsa della banca convenuta argomentabile con chiarezza in base al contenuto di quest’ultima.

Il secondo motivo – con cui è stata denunziata la violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 2043 c.c., per aver escluso la responsabilità dei convenuti in riconvenzionale, e la nullità della sentenza – è inammissibile essendo stata la responsabilità per dolo esclusa dalla Corte d’appello in punto di fatto (onde sarebbe stato necessario sollevare una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ed essendo stata la responsabilità per colpa esclusa, come si è visto, dallo scrutinio per inammissibilità della relativa domanda.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 2033 e 2041, c.c., nonchè la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, censurandosi il rigetto della domanda di rimborso degli accrediti affluiti sul conto corrente degli attori per indebito oggettivo o arricchimento senza causa.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha motivato il rigetto con l’accertamento che le somme non erano entrate nell’effettiva disponibilità dei clienti. E tale motivazione è corretta in diritto, poichè se non c’era stato effettivo impossessamento delle somme, non poteva parlarsi nè di pagamento indebito, nè di arricchimento dei (mancati) percettori.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione degli artt. 2049 e 1227, c.c., oltre che dell’art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la Corte d’appello condannato la banca al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati equitativamente, per l’ingiusto coinvolgimento di R. e A. nel processo penale, contestandosi la sussistenza in concreto del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dei funzionari infedeli e l’incarico loro affidato dalla banca, nonchè l’affidamento incolpevole dei clienti.

Il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 2049 c.c., ritenendo configurato, nei confronti dei funzionari infedeli, il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni di cui questi erano investiti dalla banca, mentre le critiche della ricorrente tendono a una diversa – inammissibile – ricostruzione dei fatti.

Infatti, la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli (cfr., per tutte, Cass., n. 8219/2013), mentre la contestazione dell’affidamento degli attori rimanda ad accertamenti di fatto e al riesame degli atti di causa non consentito in sede di legittimità.

Con il quinto motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., per aver la Corte respinto la domanda di manleva nei confronti di B.G.; il motivo è inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti concernenti la posizione del B. nella vicenda in questione.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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