Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31184 del 29/12/2018

Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, (ud. 20/04/2017, dep.29/12/2017),  n. 31184

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Chieti ha respinto l’opposizione del sig. D.R.D. allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., confermando l’esclusione del credito privilegiato dell’opponente, ex dipendente della società, di Euro 20.436,60, pari alla somma liquidata dall’INPS quale riserva matematica per il periodo 1 luglio 1992 – 30 settembre 1997, necessaria per costituire in favore del lavoratore la rendita vitalizia di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 a causa dell’inadempimento contributivo del datore di lavoro e della prescrizione del credito dell’INPS;

il Tribunale ha motivato osservando che il credito vantato dal lavoratore a titolo risarcitorio, benchè liquido, non è tuttavia esigibile prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nella specie non allegato;

il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi illustrati anche con memoria;

la curatela fallimentare intimata non si è difesa;

ha nominato dei difensori depositando procura ad litem l’INPS, che aveva partecipato al giudizio di opposizione, ottenendo la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, e al quale il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia extrapetizione per avere il Tribunale respinto l’opposizione rilevando d’ufficio la inesigibilità del credito, non eccepita dalla curatela, è infondato, perchè l’inesigibilità del credito, risultante dagli atti, è rilevabile di ufficio non essendo materia di eccezione in senso stretto;

il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13 cit., e dell’art. 2116 c.c., si contesta l’inesigibilità del credito di cui trattasi, è fondato nei sensi che seguono;

Cass. 12213/2004 (con la conforme Cass. 20686/2004) ha chiarito che nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all’ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione (sicchè la prescrizione del diritto al relativo risarcimento decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi spettante all’ente assicuratore), in conseguenza del quale può chiedere, a titolo di risarcimento in forma specifica, la condanna del datore di lavoro stesso a versare all’ente previdenziale l’importo corrispondente alla riserva matematica;

ove però il datore di lavoro sia fallito – deve aggiungersi – una siffatta pronuncia di condanna sarebbe incompatibile con la procedura fallimentare; conseguentemente il diritto risarcitorio del lavoratore non può essere soddisfatto altrimenti che per equivalente, sicchè può trovare accoglimento la richiesta di ammissione al passivo del lavoratore per l’importo corrispondente alla riserva matematica come liquidata dall’ente previdenziale;

giova aggiungere che non contrasta con Cass. 12213/2004, cit., quanto statuito da Cass. 22751/2004, richiamata dal Tribunale, la quale in realtà non esclude il diritto del lavoratore ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’INPS l’importo della riserva matematica, di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile; nè contrasta con il medesimo precedente Cass. Sez. U. 6568/1979, la quale non fa riferimento all’art. 13, cit.;

il terzo motivo di ricorso, riguardante le spese processuali, è assorbito;

il decreto impugnato va in conclusione cassato in accoglimento delle censura accolta;

non essendo tuttavia necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione al passivo del credito di cui trattasi;

la novità della questione, quanto ai profili fallimentaristici, giustifica l’integrale compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità che del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. il credito del ricorrente di Euro 20.434,60 con privilegio speciale mobiliare ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2017

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