Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31184 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31184 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

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sul ricorso iscritto al n. 2613/2012 R.G. proposto da:
DEKOV RUMEN DIMITROV, rappresentato e difeso dall’Avv.
Giuseppe Bruno, con domicilio eletto presso quest’ultimo in
Pescara, Via Alento n. 127
– ricorrente contro
FALLIMENTO VILLA PINI D’ABRUZZO S.R.L.
– Intimatu –

e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Direttore Centrale Entrate Dott. Antonello Crudo,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Lelio Maritato e
Carla D’Aloisio, con domicilio eletto in Roma, Via della Frezza n. 17,
presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
– resistente avverso il decreto del Tribunale di Chieti n. 1920/11 Rep.
depositata il 15 dicembre 2011.

Data pubblicazione: 29/12/2017

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Rilevato che:

Dimitrov Dekov allo stato passivo del fallimento Villa Pini d’Abruzzo
s.r.I., confermando l’esclusione del credito privilegiato
dell’opponente, ex dipendente della società, di C 20.436,60, pari
alla somma liquidata dall’INPS quale riserva matematica per il
periodo 10 luglio 1992 – 30 settembre 1997, necessaria per
costituire in favore del lavoratore la rendita vitalizia di cui all’art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 a causa dell’inadempimento
contributivo del datore di lavoro e della prescrizione del credito
dell’INPS;
il Tribunale ha motivato osservando che il credito vantato dal
lavoratore a titolo risarcitorio, benché liquido, non è tuttavia
esigibile prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nella
specie non allegato;
il sig. Dekov ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi
illustrati anche con memoria;
la curatela fallimentare intimata non si è difesa;
ha nominato dei difensori depositando procura ad litem l’INPS, che
aveva partecipato al giudizio di opposizione, ottenendo la
declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei suoi
confronti, e al quale il ricorrente ha notificato il ricorso per
cassazione;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia extrapetizione
per avere il Tribunale respinto l’opposizione rilevando d’ufficio la
inesigibilità del credito, non eccepita dalla curatela, è infondato,
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il Tribunale di Chieti ha respinto l’opposizione del sig. Rumen

perché l’inesigibilità del credito, risultante dagli atti, è rilevabile di
ufficio non essendo materia di eccezione in senso stretto;
il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione dell’art. 13
legge n. 1338 del 1962, cit., e dell’art. 2116 cod. civ., si contesta
l’inesigibilità del credito di cui trattasi, è fondato nei sensi che
seguono;
Cass. 12213/2004 (con la conforme Cass. 20686/2004) ha chiarito

datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di
credito spettante all’ente assicuratore, il prestatore di lavoro
subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta
della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella
necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della
pensione (sicché la prescrizione del diritto al relativo risarcimento
decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai
contributi spettante all’ente assicuratore), in conseguenza del quale
può chiedere, a titolo di risarcimento in forma specifica, la
condanna del datore di lavoro stesso a versare all’ente
previdenziale l’importo corrispondente alla riserva matematica;
ove però il datore di lavoro sia fallito – deve aggiungersi – una
siffatta pronuncia di condanna sarebbe incompatibile con la
procedura fallimentare; conseguentemente il diritto risarcitorio del
lavoratore non può essere soddisfatto altrimenti che per
equivalente, sicché può trovare accoglimento la richiesta di
ammissione al passivo del lavoratore per l’importo corrispondente
alla riserva matematica come liquidata dall’ente previdenziale;
giova aggiungere che non contrasta con Cass. 12213/2004, cit.,
quanto statuito da Cass. 22751/2004, richiamata dal Tribunale, la
quale in realtà non esclude il diritto del lavoratore ad ottenere la
condanna del datore di lavoro a versare all’INPS l’importo della
riserva matematica, di cui all’art. 13 legge n. 1338/1962, anche
prima del raggiungimento dell’età pensionabile; né contrasta con il

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che nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del

medesimo precedente Cass. Sez. U. 6568/1979, la quale non fa
riferimento all’art. 13, cit.;
il terzo motivo di ricorso, riguardante le spese processuali, è
assorbito;
il decreto impugnato va in conclusione cassato in accoglimento
delle censura accolta;
non essendo tuttavia necessari ulteriori accertamenti di fatto, la

credito di cui trattasi;
la novità della questione, quanto ai profili fallimentaristici, giustifica
l’integrale compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità
che del giudizio di merito;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al
passivo del fallimento Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. il credito del
ricorrente di C 20.434,60 con privilegio speciale mobiliare ai sensi
dell’art. 2751

bis,

n. 1, cod. civ. Dichiara integralmente

compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 aprile
2017.
Il Presidente
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causa può essere decisa nel merito con l’ammissione al passivo del

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